NEWS

DL Lavoro – tempi determinati – durata massima – periodo di prova

Due sono le importanti novità introdotte dal DL Lavoro, Collegato al lavoro L. 203/2024, riferite ai tempi determinati, di seguito vediamo nello specifico di cosa si tratta:

Art. 34, comma 2 (specifica che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 – concernenti la durata massima del contratto di lavoro a termine –)
non operano [le restrizioni della durata massima del contratto a tempo determinato] in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4 e 99 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 31, comma 2, del presente decreto”.
In concreto il legislatore ha ampliato la possibilità di non porre un limite al termine del contratto di soggetti percettori di ammortizzatori sociali.

 Art. 13 (Durata del periodo di prova)
L’art. 13 integra l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022 secondo il quale “nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”. Al riguardo la L. n. 203/2024 stabilisce che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva:
– “la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro”;
– “in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giornisuperiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.

Per comodità vi alleghiamo una tabella per il calcolo dei giorni del periodo di prova:

Giorni di calendario Giorni periodo di prova contratti fino a sei mesi Giorni periodo di prova contratti oltre sei mesi
da 1 2 2
a 15
da 16 3 3
a 30
da 31 4 4
a 45
da 46 5 5
a 60
da 61 6 6
a 75
da 76 7 7
a 90
da 91 8 8
a 105
da 106 9 9
a 120
da 121 10 10
a 135
da 136 11 11
a 150
da 151 12 12
a 165
da 166 13 13
a 180
da 181 14 14
a 195
da 196 15 15
a 210
da 211 16
a 225
da 226 17
a 240
da 241 18
a 255
da 256 19
a 270
da 271 20
a 285
da 286 21
a 300
da 301 22
a 315
da 316 23
a 330
da 331 24
a 345
da 346 25
a 360
da 361 26
a 375
da 376 27
a 390
da 391 28
a 405
da 406 29
a 420
da 421 30
a 435
da 436 30
a

Mentre per il settore turismo il decreto mille proproghe, per i contratti a termine, prevede:
Mille proroghe: fino al 31.12. 25 le causali per i TD
È stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 27  dicembre 2024 il D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. 1000 proroghe).
All’articolo 14, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, comma 3, si proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità, prevista dall’articolo 19, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2015, di utilizzare causali di natura tecnica, organizzativa e produttiva, individuate dalle parti in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, per poter instaurare rapporti di durata superiore a 12 mesi.

Condividi: