Dl 50/2017 nuovo obbligo di invio telematico del modello F24Dl 50/2017 nuovo obbligo di invio telematico del modello F24Dl 50/2017 nuovo obbligo di invio telematico del modello F24
Il D.L. n. 50/2017 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2017, in vigore dallo stesso giorno, ha introdotto, tra l’altro, importanti modifiche alle disposizioni in materia di contrasto delle indebite compensazioni.
OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL MOD F24 TRAMITE ENTRATEL/FISCONLINE
Sempre dal 24 aprile le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita IVA, contenenti crediti in compensazione relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (sia con saldo zero che con saldo positivo indipendentemente dall’importo posto a compensazione), non potranno più essere presentate presso istituti bancari e uffici postali neanche con l’utilizzo del servizio home banking (servizi bancari con accesso da internet) ma esclusivamente tramite Entratel/Fisconline.
I crediti in compensazione per i quali è necessario l’utilizzo dei servizi Entratel/Fisconline sono i seguenti:
Per i crediti in compensazione derivanti dal c.d. bonus 80 euro (Bonus Renzi) e da assistenza fiscale effettuata dal sostituto d’imposta (Rimborsi 730) si ritiene SIANO ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL MOD. F24 TRAMITE ENTRATEL/FISCONLINE. Al momento tuttavia, nonostante numerose richieste, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora espresso un parere circa l’esclusione del Bonus Renzi e dei Rimborsi da 730 dai crediti in compensazione che obbligano all’invio telematico, ha però chiarito, tramite la risoluzione 57 del 4 maggio 2017, che il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, inizierà dal 1 giugno 2017.
Dal 1 giungo quindi, la presenza di crediti in compensazione, come indicati in precedenza, obbliga il contribuente ad avvalersi esclusivamente dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Gli unici canali consentiti sono:
OBBLIGO APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITÀ
Dal 24 aprile 2017 il limite entro cui è possibile utilizzare crediti di ritenute, imposte, Iva e IRAP in compensazione senza l’obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 viene ridotto a 5 mila euro annui (prima era 15.000).
È espressamente previsto che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti, in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni.
In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, lo Studio si rende comunque disponibile all’invio dei modelli telematici F24, con compensazioni a credito, risultanti dall’elaborazione delle paghe e dei compensi predisposti dallo Studio medesimo, facendo presente che, all’adempimento si applicherà un onorario di € 25,00 per ogni invio viste le responsabilità ed i necessari adeguamenti tecnici e normativi per il programma.
Considerati i tempi stretti si invitano i Clienti ad organizzarsi tempestivamente per evitare le criticità derivanti dalle numerose scadenze previste per il 16 giugno
Per praticità si allega alla presente circolare:
Il modello di conferimento dell’incarico, debitamente compilato e firmato, deve OBBLIGATORIAMENTE essere restituito allo Studio entro e non oltre 31 maggio c.a.
Si informa che la mancata ricezione e/o la ricezione della delega oltre il termine indicato non consentirà l’invio del modello F24 nei termini di legge sollevando lo Studio da ogni responsabilità.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.