DL 104 – Decontribuzione SUD 30% Circ. INPS 122/2020 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione Mess. INPS 4254/2020.
La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, è un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate. L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati e spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente. Con la circolare 122/2020 l’INPS impartisce le istruzione su come procedere e precisa che ne avranno diritto anche le aziende che hanno la sede legale non situata nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ma hanno denunciato nella loro unità operativa, i lavoratori in quelle sedi attraverso gli uniemens. L’istanza va presentata all’INPS previa richiesta del codice autorizzazione 0L.
Anche nel caso dell’esonero contributivo, ne avranno diritto tutte le azienbde che non hanno richiesto cassa intargazione ai sensi del DL 104/2020, ovvero le 9 + 9 settimane fino al 31.12.2020. L’esonero consiste nella sospensione dal versamento dei contributi pari al doppio delle ore di cassa sostenute nei mesi di maggio e giugno, da recuperare entro il 31 dicembre 2020anche in questo caso l’istanza va presentata all’INPS in aggiunta ad un a autocertificazione e con il preventiva richiesta di rilascio del codice autorizzazione 2Q, è l’INPS a precisarlo con la circ. il messaggio 4254/2020