Distacco illegittimo di manodopera: rapporto esclusivo con l’utilizzatrice cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 settembre 2018, n. 22179, ha stabilito che, per effetto dell’utilizzazione delle prestazioni lavorative, l’interponente di fatto “si sostituisce” all’interposto nel rapporto di lavoro e il momento d’inizio di detta utilizzazione coincide così con quello di costituzione del rapporto e segna la contemporanea fine del rapporto tra lavoratore e soggetto interposto. Ne consegue che le dipendenti illegittimamente distaccate possono essere trasferite e assunte dall’impresa utilizzatrice senza alcun consenso. Ciò, a maggior ragione, se il Tribunale ha già dichiarato invalida l’interposizione.