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Distacco estero, le nuove regole si applicano anche al cabotaggio

Le nuove norme introdotte dal D.lgs. 136/2016 sul distacco internazionale di servizi si applicano anche alle imprese estere che esercitano il cabotaggio  all’interno delle attività di  trasporto su strada di merci e passeggeri.

A stabilirlo è la norma del decreto Legislativo 136/16  nel punto in cui fa richiamo alle ipotesi di cui al Capo III del Regolamento (Ce) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009 in merito al cabotaggio nell’ambito del trasporto internazionale, rispettivamente, di merci e di passeggeri.

Pertanto anche il personale viaggiante in distacco che, nell’ambito di un trasporto internazionale, opera cabotaggio per vettori esteri dotati di licenza comunitaria ha diritto al riconoscimento – durante tutto il periodo del distacco – delle “medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco”, quindi anche le medesime condizioni dei lavoratori italiani.

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