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Distacco e codatorialità nel contratto di rete: chiarimenti ispettivi

L’INL, con circolare n. 7 del 29 marzo 2018, ha fornito, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che, promuovendo l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete ed evidenziando i “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, non lasciano dubbi in ordine alla violazione della disciplina di riferimento.
L’Ispettorato invita i propri uffici a prestare la massima attenzione alla presenza di soggetti che offrono tali “servizi”, promuovendo la diffusione di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso un’evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo a ipotesi di somministrazione e distacco illeciti. La circolare riepiloga le disposizioni vigenti in materia, chiarendo che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese: nell’ambito del contratto di rete, infatti, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione, anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa. Le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale.

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