DIS-COLL 2018: DISOCCUPAZIONE, NASPI PER I Cococo, amministratori e cocopro..
DIS-COLL 2018: disoccupazione collaboratori. In base alle ultime novità introdotte in materia di Dis-Coll dal decreto Milleproroghe, dal 1° luglio del 2017, l’indennità di disoccupazione collaboratori, è diventata strutturale e pertanto è richiedibile anche per gli eventi di licenziamento che si verificheranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Alla luce di queste novità e sulla base delle circolari Inps, tra cui la circolare n. 74 del 5 maggio 2017 e della circolare 115 del 19 luglio 2017 che recepisce quanto previsto dall’articolo 7 della legge 81 del 22 maggio 2017, andiamo a vedere la DIS-COLL 2018 come funziona.
La Dis-coll 2018, è l’indennità di disoccupazione collaboratori che spetta in modo strutturale, a partire dal 1° luglio 2017, a collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi, dottorati di ricerca, borsisti ecc.
Dal 1° luglio 2017, pertanto, la Dis-Coll:
• Collaboratori coordinati e continuativi, i cd. co.co.co. e
• Collaboratori a progetto, co.co.pro..
• Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
• Collaborazione coordinate e continuative;
• Collaborazioni a progetto;
• Collaborazione occasionali;
• Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
La dis-coll spetta a chi ha perduto involontariamente il lavoro, ovvero, essere stati licenziati e non dimessi volontariamente fatta eccezione per i casi prevista dalla legge per le dimissioni per giusta causa, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non essere pensionati e non aver aperto una partita IVA e va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.
Requisiti DIS-COLL: i collaboratori al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso di tutti e 2 i seguenti requisiti:
• il collaboratore deve essere in stato di disoccupazione, per cui iscritto presso il centro per l’impiego e aver sottoscritto la DID, dichiarazione immediata disponibilità al lavoro, iter obbligatorio per farsi riconoscere la disoccupazione.
• Aver versato almeno 3 mesi di contributi INPS a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente al licenziamento, ovvero almeno un reddito di 3900 euro in questo periodo. Per cui se l’evento si verifica a gennaio 2018 il calcolo delle tre mensilità di contributi utili versati alla gestione separata INPS va fatto a partire da gennaio 2017.
Il 3° requisito: Aver versato almeno 1 mese di contributi nell’anno in cui si verifica il licenziamento è stato abolito. Ciò significa che tale condizione, non è necessaria per aver diritto alla dis coll.
Dsoccupazione collaboratori DIS-COLL 2018: calcolo importo e contributi
La nota del 21 aprile 2015 del Ministero del Lavoro, ha chiarito che per il calcolo importo indennità DIS-COLL e per la determinazione della durata della prestazione, l’INPS, deve tener conto in termini di “mesi di contribuzione o frazioni di essi” i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Per cui, il reddito imponibile ai fini previdenziali, che è la base di calcolo della prestazione, va diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondenti alla durata dei rapporti di collaborazione prestati nell’anno solare in cui si è verificata la cessazione del lavoro e quelli nell’anno solare precedente.
La misura indennità dis.coll. è quindi determinata in base al reddito medio mensile, ovvero, pari al 75% se tale reddito è uguale o inferiore, all’importo di 1.195 euro, rivalutato ogni anno dall’ISTAT mentre se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia, la misura è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.
In ogni caso, l’importo massimo indennità DIS-COLL non può essere superiore a 1.300 euro al mese. Per i nuovi importi Dis-coll 2018, occorre attendere l’aggiornamento ISTAT.
La indennità DIS-COLL si riduce invece del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione, ossia, dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
Dis coll durata 2018:
La durata DIS-COLL 2018 è pari alla metà dei contributi mensili versati dal collaboratore a partire dal gennaio dell’anno precedente in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro e comunque la durata non può durare più di 6 mesi.
Quando si perde l’indennità DIS-COLL?
Il collaboratore perde l’indennità Dis-Coll quando rientra in uno dei seguenti casi:
• Perde lo stato di disoccupazione;
• Non partecipa regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
• Ha una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
• Inizia una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza comunicare entro 30 giorni dalla data di inizio attività, il reddito che presume di ottenere da predetta attività;
• Raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
• Acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, con rinuncia Disc-coll.
Cosa succede in caso di nuovo lavoro?
Nel caso in cui il collaboratore occasionale o a progetto, fruitore della dis coll dovesse trovare un nuovo lavoro con contratto di lavoro subordinato, l’indennità viene sospesa dall’INPS sulla base delle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, fino ad un massimo di 5 giorni.
Se la sospensione avviene per un numero di giorni minore a 5, l’erogazione della prestazione riprende a partire dal momento in cui è stata sospesa. Inoltre, se con la nuova occupazione vengono versati ulteriori e nuovi contributi, questi possono essere fatti valere ai fini di concessione della nuova disoccupazione NASPI 2017.
Se invece il collaboratore percettore di dis coll, intraprende una nuova attività autonoma da cui derivi un reddito inferiore al limite fissato per la conservazione dello stato di disoccupazione, entro 1 mese dall’inizio dell’attività deve informare l’INPS dichiarando che la previsione del reddito annuo è minore rispetto a predetta soglia. In questo caso, l’importo della disoccupazione dis-coll viene ridotto dell’80% del reddito previsto, durante il periodo tra l’inizio e la fine della nuova occupazione e il termine dell’indennità. Tale ricalcolo, viene effettuato direttamente dall’INPS al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, se invece il lavoratore non è obbligato alla denuncia dei redditi, deve presentare un’apposita autodichiarazione all’INPS indicando il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Nel caso in cui il lavoratore non provveda a presentare l’autodichiarazione, è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.