Dichiarato illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento
La Corte Costituzionale, con comunicato stampa del 26 settembre 2018, ha reso noto di aver dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte – non modificata dal successivo D.L. 87/2018, c.d. Decreto Dignità – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35, Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La Corte informa che la sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.