Definiti gli strumenti di welfare nel Ccnl industria metalmeccanica
Con l’accordo del 27 febbraio 2017 le parti stipulanti l’accordo del 26 novembre 2016 di rinnovo del Ccnl per i dipendenti dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, hanno definito ed ampliamente illustrato nei minimi particolati lo strumento del welfare aziendale fornendone chiari esempi di fruizione.
In aggiunta a eventuali offerte di beni o servizi già accordati ai lavoratori per regolamento o al momento dell’assunzione, i lavoratori, previo superamento del periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ogni anno, con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di almeno tre mesi anche non consecutivi nel corso di ciascun anno, avranno a disposizione strumenti di welfare da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo, nelle seguenti misure:
• 100,00 euro a partire dal 1° giugno 2017;
• 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2018;
• 200,00 euro a partire dal 1° giugno 2019.
Tali importi, comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time. I lavoratori interessati avranno anche la facoltà di destinare gli importi così definiti, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètasalute. La verifica dell’adempimento contrattuale nei confronti dei lavoratori sarà effettuata entro il 28/2/2018. Restano esclusi dalla possibilità di fruire di beni e servizi previsti dall’accordo, i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.
Allegato all’accordo un chiaro elenco di strumenti di welfare accompagnato da modalità e condizioni di fruizione.
TUIR art. 51, comma 2 lett. F
Opere e servizi per finalità sociali quali educazione e istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria -checkup, culto.
Tali strumenti di welfare non sono soggetti a ritenute previdenziali e fiscali e sono destinati ai dipendenti e ai loro familiari anche se non fiscalmente a carico; non è possibile sostituire la prestazione con somme di denaro equivalente e la modalità di erogazione deve avvenire esclusivamente tramite strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati con pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio, utilizzo di una piattaforma elettronica, documento di legittimazione nominativo (cd. voucher), in formato cartaceo o elettronico.
TUIR art. 51, comma 2 lett. f-bis, f-ter
Somme, servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all’educazione e istruzione, ludoteche e centri estivi e invernali, borse di studio, servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti con più di 75 anni di età o familiari privi di autonomia nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero necessità di sorveglianza continua. Tali strumenti di welfare non sono soggetti a ritenute previdenziali e fiscali e sono destinati ai familiari anche se non fiscalmente a carico; la modalità di erogazione deve avvenire esclusivamente tramite strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati (in questo caso è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione), utilizzo di una piattaforma elettronica, documento di legittimazione nominativo (cd. voucher), in formato cartaceo o elettronico.
TUIR art. 51, comma 3
Beni e servizi in natura quali, buoni spesa per generi alimentari, buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico), buoni spesa per acquisti vari, buoni carburante, ricariche telefoniche. Tali strumenti di welfare, i cui destinatari sono esclusivamente i dipendenti, non sono soggetti a ritenute previdenziali e fiscali se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui rammentando che qualora il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente ecceda nell’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione. La modalità di erogazione deve avvenire esclusivamente attraverso beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati, possibilità di utilizzare una piattaforma elettronica, documento di legittimazione nominativo (cd. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi.
TUIR art. 51, comma 2 lett. d)
Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro. Anche tale strumento di welfare non è soggetto a ritenute previdenziali e fiscali, è destinato ai dipendenti e non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro. La modalità di erogazione avviene tramite servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.