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Decreto sicurezza: divieto per chi risiede in Italia di guidare un auto immatricolata all’estero. Sanzioni e sequestro del mezzo

Giro di vite per chi è residente in Italia e per motivi fiscali immatricola l’auto all’estero e la utilizza nel territorio dello Stato, nel cd. Decreto Dignità. Infatti, in sede di conversione in legge del D.L 113/2018 all’articolo 29-bis contiene modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero .

In particolare è stato previsto che salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 93 del Codice della Strada (D. Lgs 285/92) e’ vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giornicircolare con un veicolo immatricolato all’estero. Attenzione va prestata al fatto che in caso di violazione delle disposizioni è previsto:

  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848
  • il sequestro del mezzo. Nel merito la legge dispone che “l’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio”
  • la confisca amministrativa del mezzo qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine.

Per poter girare nel territorio dello Stato, nelle ipotesi

  • di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,
  • di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva,

nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo. In  mancanza di tale documento, la disponibilita’ del veicolo si considera in capo al conducente. Attenzione però: per i veicoli in leasing o concessi in comodato di cui sopra, in caso di violazione si applica

  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e’ imposto l’obbligo di esibizione del documento  sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo entro il termine di trenta giorni.
  • fermo amministrativo ed e’ riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui sopra, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione.
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