Decreto Liquidità 2020: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/E 2020
Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, qui allegata l’Agenzia delle entrate ha fornito tramite risposte alle FAQ i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra i principali chiarimenti forniti:
- il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. In particolare le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.
- la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: l’agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.
- l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020. Con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, viene chiarito che:
- vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale.
- in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente.
- per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, viene precisato che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione;
- l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttiv: possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità;
- la gestione “a distanza” dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730:e l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.