NEWS

Decreto fiscale: le novità in materia di compensazione – DL 124/2019

Tra le numerose novità contenute nel Decreto fiscale (D.L. 124/2019) meritano sicuramente di essere richiamate le nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti fiscali.

L’articolo 3 D.L. 124/2019, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene infatti sull’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.

Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Sebbene questa norma ricalchi sostanzialmente quanto già da tempo previsto ai fini Iva, non può essere ignorato che la dichiarazione dei redditi e Irap è presentata molto tempo dopo la dichiarazione Iva.

Questa novità si coordina poi con un’altra nuova previsione.

La stessa disposizione normativa prevede infatti, per tutti i contribuenti, l’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.

Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.

In questo modo, e considerato anche le nuove previsioni che richiedono la presentazione della dichiarazione prima della compensazione del credito, l’Agenzia delle entrate potrà, ancor prima di effettuare le compensazionicontrollare l’effettiva spettanza del credito e, laddove il credito non dovesse risultare da una dichiarazione fiscale (eventualmente munita di visto di conformità), il modello di pagamento F24 potrà essere oggetto di scarto.

Tra l’altro, con la stessa disposizione vengono previste rilevanti sanzioni in caso di indicazione, nel modello F24, di crediti non utilizzabili in compensazione.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006 l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Il Decreto fiscale interviene su tale disciplina e prevede che, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate, oltre a comunicare la mancata esecuzione della delega di pagamento, applica la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 (sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita).

Il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione, ha trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate o procedere al pagamento (senza tuttavia beneficiare di alcuna riduzione).

La disciplina sanzionatoria appena analizzata sarà applicabile alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

Condividi: