Decreto Crescita D.L. n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 articolo 49-bis – Incentivi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
Una serie di recenti misure finalizzate a favorire l’occupazione che, per una serie di motivi, anche diversi, sono rimaste “al palo”, sono la testimonianza di un sistema normativo delle agevolazioni fortemente disomogeneo e che spesso “sconta” la concorrenza tra una misura e l’altra, soprattutto per i giovani. Ai provvedimenti nazionali si aggiungono quelli regionali e delle provincie autonome, accompagnati sempre da una serie di adempimenti burocratici
Ci si riferisce, senza andare lontano, pur essendo tale comportamento presente anche negli Esecutivi precedenti:
- a) al D.M. “concertato” tra il Ministro del lavoro e quello dell’economia che, richiesto dall’art. 1, comma 3, D.L. n. 87/2018, finalizzato alla fruizione degli incentivi per il 2019 e 2020 in favore di chi assume giovani di età compresa tra i 30 ed i 35 anni al primo rapporto a tempo indeterminato. Tale provvedimento doveva uscire entro l’11 settembre 2018 ma non è stato ancora emanato. La conseguenza è una soltanto: i benefici sono bloccati;
- b) al “bonus eccellenze” in favore delle aziende che assumono giovani laureati, con il massimo dei voti, entro il 30 giugno 2019 e che non è stato “sbloccato” mancando la circolare operativa dell’Inps (le assunzioni a tempo indeterminato debbono essere effettuate entro il prossimo 31 dicembre) e sono accompagnate da uno sgravio contributivo per un massimo di 8.060 euro per dodici mesi, con esclusione dei premi e dei contributi Inail;
- c) ai provvedimenti attuativi per l’inserimento lavorativo, incentivato con benefici, dei soggetti titolari del reddito di cittadinanza (art. 8, D.L. n. 4/2019) che ancora non sono operativi.
Fatta questa breve premessa, si ritiene utile entrare, subito, nel merito del provvedimento disciplinato dall’art. 49-bis, legge n. 58/2019.
“Al fine di favorire e di potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni per un importo non inferiore, nell’arco dell’anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica e professionale, anche ad indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del ciclo scolastico, giovani diplomati attraverso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione”.
L’agevolazione, riconosciuta a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in favore dei titolari di reddito di impresa, non è cumulabile con gli altri benefici previsti per le medesime spese (e qui appare opportuno un chiarimento amministrativo) ed, inoltre, “condizione essenziale”, viene riconosciuta soltanto se le erogazioni liberali siano state effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche con sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifici bancari o postali).
Il legislatore si preoccupa, altresì, di individuare le tipologie di intervento ammesse che riguardano:
- a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
- b) laboratori ed ambienti di apprendimento innovativo per l’utilizzo di tecnologie;
- c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
- d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.
La norma non è immediatamente operativa in quanto necessita di un Decreto “concertato” tra il Ministro dell’Istruzione e quello dell’Economia che dovrà essere varato entro il prossimo 28 settembre (ma, si sa, i termini per le strutture pubbliche non sono mai perentori, ma ordinatori), 8noltre con la caduta del Governo potrebbe non vedere mai la luce.
Comunque tale provvedimento ha l’onere di definire:
- a) le modalità ed i tempi delle erogazioni liberali;
- b) la misura dell’incentivo sulla base di criteri di proporzionalità;
- c) le modalità per il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa.