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DECRETO anti-Covid19 MARZO

E’ stato finalmente approvato  il tanto atteso Decreto legge anti-Covid19 , è ora attesa la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto anti Covid-19 si compone di cinque titoli e comprende anche quelli che giornalisticamente sono stati denominati “pacchetto sanità” e “pacchetto famiglia”:

  • Titolo I – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
  • Titolo II – Misure a sostegno del lavoro;
  • Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
  • Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
  • Titolo V – Ulteriori disposizioni.

Il decreto prevede uno stanziamento di circa 25 miliardi di euro, cifra per la quale il Governo ha avuto già l’autorizzazione del Parlamento.

Sospensione pagamenti Tributi e scadenze fiscali

Il pacchetto fiscale del testo in bozza del decreto legge dedica tre articoli – 57, 58 e 59 – alla proroga e/o sospensione delle scadenze fiscali.

Categoria di imprese Proroga scadenza
Comma 2 articolo 57 DL bozza + imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator + aziende con sede nella cd prima zona rossa al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020
Imprese con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020
Imprese che non rientrano nei due elenchi di cui sopra Proroga scadenza al 20 marzo 2020

In particolare:

  • l’articolo 57 prevede l’elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi a prescindere dal volume d’affari. Di fatto per questi soggetti vi è un’estensione di quanto già previsto dal DL dello scorso 2 marzo 2020. Tali versamenti sospesi dovranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati;
  • l’articolo 58 prevede invece l’elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi nel caso in cui il volume d’affari dell’anno precedente sia stato inferiore a 2 milioni di euro. Per tali soggetti sono sospesi i versamenti relativi a:
    • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
    • IVA;
    • contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
    • nel testo in bozza del decreto legge non si parla della tassa vidimazione libri sociali (ma si presume compresa essendo una scadenza originariamente prevista il 16 Marzo).
  • l’articolo 59 riguarda invece i contribuenti non ricompresi nei due elenchi di cui sopra (articoli 57 e 58) per i quali vale la cd remissione in termini: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono aderire allo smart working

Per i lavoratori dipendenti che non potranno aderire allo smart working, e che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 40.000,00 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi entro il giorno 16 del mese di maggio.

Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per gli affitti pagati da botteghe e negozi

Vengono inoltre previsti due meccanismi di agevolazioni fiscali tramite credito di imposta:

  • l’articolo 61 prevede un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020;
  • l’articolo 62 prevede invece un credito d’imposta per botteghe e negozi nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Liquidità per i piccoli professionisti tramite l’esonero provvisorio dall’applicazione della ritenuta d’acconto

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto Irpef, al fine di fornire maggiore liquidità a lavoratori autonomi e professionisti.

La condizione essenziale è che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Pacchetto Sanità

Per far fronte alle prossime settimane di contrasto all’emergenza Coronavirus, il Governo ha stanziato:

  • 1,15 miliardi per il finanziamento del SSN standard;
  • 1,50 miliardi per il fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Protezione Civile.

Vengono inoltre previste ulteriori norme finalizzate a:

  • potenziare le risorse umane in dotazione al Ministero della Salute, le reti di assistenza territoriale, le strutture della sanità militare, le risorse umane dell’INAIL;
  • introdurre incentivi alla produzione e fornitura di dispositivi medici;
  • requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia;
  • disporre l’arruolamento temporaneo di medici ed infermieri militari;
  • introduzione di misure straordinarie per far permanere in servizio il personale prossimo alla pensione.

Agevolazioni sul lavoro

Il testo della bozza di decreto legge anti Covid-19 (Coronavirus) o salva economia prevede ovviamente anche il pacchetto lavoro.

Cassa integrazione guadagni estesa a tutte le aziende per nove settimane
La misura probabilmente più interessante è quella prevista dall’articolo 18, che estenderebbe a tutte le aziende – senza distinzioni territoriali e/o dimensionali – la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Complessivamente ci sarebbero circa 5 miliardi da dedicare agli ammortizzatori sociali, forse una cifra inferiore a quella necessaria ma che comunque darebbe fiato all’economia almeno nel breve termine.

Altre importanti misure del pacchetto lavoro riguardano l’incentivo allo smart working ed all’utilizzo di ferie e congedi.

Famiglie

Il pacchetto famiglia previsto dal testo in bozza del decreto legge è decisamente più magro delle aspettative.

È presente la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa, che viene estesa dai privati, come già ipotizzato inizialmente, agli autonomi.

Importante anche la misura sui congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni. Tali congedi avranno decorrenza dallo scorso 5 marzo per tutti i lavoratori dipendenti. L’indennità dovrebbe arrivare a massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione.

Confermato inoltre il bonus baby sitter di 600 euro, come alternativa alla fruizione dei congedi parentali straordinari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o necessità e sarà Nostra cura rendere disponibile il testo ufficiale del Decreto (con le eventuali variazioni apportate), non appena disponibile.

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