Decontribuzione Sud: istruzioni operative – circ. 122/2020
L’esonero è concesso previa autorizzazione della Commissione Europea.
L’Inps, con circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha offerto indicazioni operative in relazione alla c.d. decontribuzione Sud, prevista dall’articolo 27, comma 1, D.L. 104/2020, che consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati aventi sede nelle Regioni del sud Italia, con esclusione dei premi e dei contributi Inail.
L’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in UniEmens i lavoratori.