D. Legge 115/2022 (DL Aiuti bis) Esonero parziale dei contributi a carico dei dipendenti
Tra le novità previste nel cd. Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115) è presente una norma, ovvero l’articolo 20, che prevede, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’incremento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (per invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore di 1,2 punti percentuali. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Art. 20 Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti 1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.