COVID-19: prorogati stato di emergenza, green pass e super green pass al 31 marzo 2022
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 51 del 14 dicembre 2021, ha approvato un D.L. che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Restano in vigore, altresì, le norme relative all’impiego del green pass e del green pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il green pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
QUALI CONSEGUENZE?
Dallo scorso anno si stanno susseguendo le proroghe al decreto del 1 marzo 2020 che ha previsto in tutto il territorio nazionale la possibilità di instaurare il lavoro agile o Smart working con procedura semplificata rispetto alla normativa istitutia (Legge n. 81 2017). Ulteriori novità erano state introdotte dalla conversione in legge del DL 30/2021 (legge 61-2021 del 12 maggio 2021)
Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (cd. Decreto Riaperture) aveva prorogato fino al 31 dicembre 2021 la procedura semplificata per le comunicazioni di lavoro agile e della possibilità di ricorrere a questa modalità di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali stipulati per iscritto.
Ieri pomeriggio il Consiglio dei ministri , visto il nuovo aggravamento della pandemia da COVID 19, ha approvato una proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022. Il decreto è atteso a breve in Gazzetta Ufficiale. Lo spostamento della scadenza porta con se anche la proroga della normativa emergenziale sullo Smart working
Ricordiamo di seguito le norme su lavoro agile previste per l’emergenza COVID, il tema del diritto alla disconnessione e il diritto al lavoro agile per i genitori e lavoratori fragili.
Si ricorda anche che viste le motivazioni di forza maggiore imposte da un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità. Se è il lavoratore a chiedere questa trasformazione sarà comunque l’azienda sulla base delle esigenze organizzative a decidere per l’utilizzo del lavoro agile, dato che questa resta una modalità di esecuzione di un rapporto subordinato.
Nelle aziende che utilizzano già questa modalità, per gli stessi dipendenti può essere comunque necessario comunicare eventuali variazioni e integrare le informative ai dipendenti.
Smart working per i genitori e lavoratori fragili
Nel decreto Sostegni bis n. 73 2021 erano state rinnovate fino al 31.12.2021 anche le specifiche agevolazioni che prevedono la possibilità di Smart working per i lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni, (non più 14) che siano costretti a casa per:
- sospensione delle attività didattiche
- per quarantena imposta dalle autorità sanitarie locali per contagi avvenuti in qualsiasi contesto,
- per infezione da Covid-19 che colpisca il minore stesso.
ATTENZIONE La conversione in legge del DL 30/2021 (Legge n. 61-2021) ha anche eliminato il requisito della convivenza dei figli sotto i 16 anni.
Riguardo invece i lavoratori fragili, la legge di conversione del decreto n. 111 2021 ha prorogato nuovamente, fino al 31 dicembre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di: svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oppure essere adibiti a mansioni diverse nella stessa categoria o ad attività formative o ancora ottenere il riconoscimento della tutela per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, la modalità di lavoro agile come modalità ordinaria e, ove non sia possibile, si da copertura dei periodi di assenza come degenza ospedaliera .Le assenze non vengono computate nel periodo di comporto fissato dalla contrattazione.
In merito sono state emanate dall’INPS le istruzioni con il messaggio 3465 2021 e il successivo decreto legge 146/2021 ha stanziato le risorse per la copertura finanziaria inizialmente mancante.
Si precisa che per lavoratori fragili si intendono i soggetti in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da:
- immunodepressione,
- esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita,
- disabili con connotazione di gravità secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
ATTENZIONE: Per l’operatività di queste misure con la nuova scadenza del 31 marzo 2021 si deve attendere comunque un nuovo provvedimento normativo e le istruzioni INPS.
Protocollo nazionale Smart working e diritto alla disconnessione
La conversione in legge del decreto 30 2021 introduceva una importante specificazione in tema di diritto dei lavoratori a rimanere disconnessi dagli strumenti tecnologici che utilizzano per il lavoro agile chiarendo che «al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. (…) l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.”
Si tratta di una disposizione più precisa rispetto a quanto già previsto dalla legge istitutiva contenuta nel Jobs Act .
Il principio è stato confermato recentemente anche dal Protocollo nazionale condiviso del 7.12.2021 firmato da Governo e parti sociali.