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COVID 19 – La nuova cassa nella Legge di Bilancio dal gennaio 2021 e l’esonero contributivo alternativo -Legge 178/2020 comma 300 -306 -308

Campo di applicazione Ammortizzatori sociali
Possono fruire degli ammortizzatori sociali previsti dai commi da 299 a 314 dell’art. 1 della legge n. 178, i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Durata massima Ammortizzatori sociali
12 settimaneper tutte le integrazioni salariali COVID, a partire dal 1° gennaio 2021, fa una distinzione concernente l’arco temporale di riferimento. I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO debbono “goderle” entro il 31 marzo, mentre quelli che si rivolgono al FIS e della CIG in deroga, hanno tempo per richiederle fino al 30 giugno. E’ bene considerare che il decreto Ristori prevedeva 6 settimane di cassa da fruire nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021. Ebbene, il Legislatore afferma che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi dell’art. 12 del decreto Ristori, collocati, anche parzialmente, dopo il 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane complessive previste dalla legge n. 178 comma 300.
Contributo addizionale Ammortizzatori sociali
la legge di Bilancio 2021 non contempla il pagamento del contributo addizionale già previsto dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)
Termini di presentazione Ammortizzatori sociali

tutte le richieste di ammortizzatore COVID-19, a pena di decadenza (comma 301), vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. In fase di prima applicazione, le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2021.
Per quel che concerne il pagamento diretto, il comma 302 afferma che se ne ricorrano gli estremi, il datore di lavoro deve inviare all’INPS tutti i dati (SR 41) necessari per l’erogazione delle somme, anche per il saldo, entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferisce il periodo integrativo o, se posteriore, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento concessorio. In sede di prima applicazione i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 178 (31 gennaio 2021) se tale data risulta posteriore rispetto a quella sopra ricordata
tutte le richieste di ammortizzatore COVID-19, a pena di decadenza (comma 301), vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. In fase di prima applicazione, le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2021.
Per quel che concerne il pagamento diretto, il comma 302 afferma che se ne ricorrano gli estremi, il datore di lavoro deve inviare all’INPS tutti i dati (SR 41) necessari per l’erogazione delle somme, anche per il saldo, entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferisce il periodo integrativo o, se posteriore, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento concessorio. In sede di prima applicazione i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 178 (31 gennaio 2021) se tale data risulta posteriore rispetto a quella sopra ricordata
Esonero contributivo alternativo alla CIG comma 306-308
Ai datori di lavoro privati, con la sola esclusione di quelli del settore agricolo, che non fruiscono degli ammortizzatori COVID previsti dal comma 300 (12 settimane), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui ha già parlato l’art. 3 del D.L. n. 104, per un periodo massimo di 8 settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL: il tutto riparametrato ed applicato su base mensile.
 
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