Costituzione della rendita vitalizia Circ. INPS 48/2025 – articolo 13 C. 7 L. n. 1338/62, introdotto dall’articolo 30 della L. n. 203/2024
Con la presente Circ. INPS 48/2025, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustrano la disposizione in argomento e forniscono le relative istruzioni amministrative.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrata in vigore il 12 gennaio 2025. L’articolo 30 della citata legge, relativo alle modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, aggiunge il comma settimo all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025), si introduce, pertanto, un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
Riguardo alla legittimazione del lavoratore ai sensi del comma quinto, la giurisprudenza ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra il lavoratore, il datore di lavoro e l’INPS (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678; Corte di Cassazione, 21 settembre 2020, n. 19679).
Il secondo aspetto da considerare è che il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ai sensi dei citati commi primo e quinto dell’articolo 13 – quindi, sia il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere, ai sensi del comma primo la rendita vitalizia in favore del lavoratore, sia il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto – è soggetto a prescrizione (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302; Corte di Cassazione n. 983 del 2016; in merito si rinvia al paragrafo 3 della presente circolare)
In concreto, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).
Si ricorda che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari cinque anni stabiliti dall’articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, si è passati ai dieci anni di cui all’articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prorogati per effetto della sospensione ex lege sancita dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per tornare a essere nuovamente di cinque anni con l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.).
A seguito della modifica dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:
- a) richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);
- b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);
- c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico – una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (comma settimo).