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Correttivo al Jobs Act: approvato il decreto ma ancora niente "salario  minimo"

Il Consiglio dei Ministri il 23 c.m. ha approvato in via definitiva lo schema del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti che compongono il c.d. Jobs Act, che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U., e che sarà pubblicato a breve.

Modifiche al D.Lgs. 81/2015:

  • viene garantita la piena tracciabilità dei voucher, mutuando la procedura per tracciare il lavoro accessorio: i datori di lavoro dovranno effettuare la comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, con le stesse modalità previste per i lavoratori intermittenti. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione
  • I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.». 

D.Lgs. 148/2015:

  • è prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in espansivi, per favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove e più aggiornate competenze;
  • viene migliorata la NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • è possibile autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate per non più di 12 mesi.

D.Lgs. 149/2015, 150/2015, 151/2015:

  • L’art. 19, D.Lgs. 150/15, il comma 1, è sostituito dal seguente:
    «1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego»;
  • sono introdotte precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato dell’Isfol e dell’Anpal, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, come la percentuale  per lo stato di disabile ora pari al 60% e le sanzioni per mancata assunzione che diventano più  pesanti le sanzioni in caso di mancata assunzione dei disabili. Attualmente l’articolo 15 della legge 68/1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, la quota dell’obbligo  dei dipendenti computabili, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento di una somma pari 62,77 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata .  La sanzione pertanto è direttamente proporzionale al periodo di scopertura e può raggiungere importi anche molto elevati se il datore di lavoro tarda a regolarizzare l’inadempienza.
  • il correttivo al D.Lgs. 151/2015 prevede inoltre che la presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche per il tramite e con l’assistenza dei Consulenti del Lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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