Coronavirus: dagli spostamenti al lavoro, cosa si può fare e cosa no in Lombardia e nelle 14 province Dagli spostamenti al tempo libero, le disposizioni per arginare la diffusione del Covid-19.
Il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza in vigore da domenica 8 marzo 2020, introduce fino al 3 aprile, misure per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus nella Regione Lombardia, in 14 province e detta regole valide nel resto d’Italia.
Il Dpcm 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo, circoscrive la cosiddetta “zona arancione”,in cui non c’è un divieto assoluto di entrata e di uscita come c’era nella zona rossa, ma ci sono specifiche disposizioni sulla mobilità.
Ecco alcune domande e risposte utili su limiti e regole in vigore dall’8 marzo 2020.
ARANCIONE
Quali sono le aree comprese nella zona arancione?
Il Dpcm 8 marzo 2020 non vieta il movimento, ma lo limita nella zona arancione costituita dall’intera regione Lombardia e da altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Quali sono le regole per gli spostamenti?
C’è un sistema di mobilità ridotta: nella zona arancione bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, a meno che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (se nella tua zona sono chiusi esercizi che vendono generi di prima necessità) o spostamenti per motivi di salute. Questo significa che ci si può recare al lavoro se il datore di lavoro non ha attivato lo smart working o misure di congedo o ferie. Si può andare a fare una visita o un controllo medico, se non è stata disdetta dalla struttura sanitaria.
È consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria abitazione, nella propria residenza, lo specifica l’articolo 1, lettera a), che chi è dovuto andare fuori casa per situazioni di necessità urgenti, può far rientro al proprio domicilio o alla propria residenza. É possibile percorrere autostrade in zone arancioni, ma con dei paletti per chi esce dalla zona arancione. Il decreto stabilisce la necessità di evitare gli spostamenti, ma consente di farlo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, possibile anche per spostamenti effettuati per motivi di salute.
SINTOMI
Cosa deve fare chi ha la temperatura superiore a 37,5° C?
Chi ha una infezione respiratoria o la temperatura sopra i 37,5° C deve rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali, deve contattare il numero 1500 o il 118 e eventualmente anche il proprio medico di famiglia.
QUARANTENA
Cosa accade a chi esce dalla zona arancione?
Quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva e obbligo di comunicazione alle autorità competenti per tutti coloro che arriveranno in Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, ma anche in Toscana, dalla Regione Lombardia e dalle 14 province interessate dal decreto, così hanno deciso o stanno decidendo le regioni con apposite ordinanze.
Ma queste ordinanze regionali contenenti delle direttive ai prefetti relative all’emergenza coronavirus secondo il ministero dell’Interno, non risultano coerenti con il quadro normativo. Il Viminale ricorda che i prefetti, in quanto autorità provinciale di pubblica sicurezza, rispondono unicamente all’autorità nazionale.
LAVORO
Posso andare al lavoro?
Sì, il decreto riconosce questa possibilità in caso di comprovate esigenze lavorative. Il datore di lavoro può concedere lo smart working o promuovere la fruizione di congedi e ferie.
Quali sono le regole per i frontalieri che lavorano in Svizzera?
I frontalieri potranno andare a lavorare in Svizzera e tornare. Il comandante della Guardia di finanza sta mandando chiare indicazioni ai valichi. Gli svizzeri, su invito italiano, stanno valutando di raccomandare ai datori di lavoro di adottare, se possibile, modalità di telelavoro o smart working.
Come si possono svolgere le riunioni?
Le riunioni possono svolgersi – in tutti i casi possibili – in collegamento da remoto, in particolare nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, nei servizi di pubblica utilità, nei coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Negli altri casi va comunque garantita la distanza di un metro di sicurezza interpersonale, evitando assembramenti.
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR
Sono consentite le attività’ di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore , di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Tutte le attività di Ristorazione e Bar non saranno consentite dalle ore 18.00 alle ore 06.00.
MERCI
Le merci possono entrare e uscire dai territori indicati dal decreto. Quindi in zona “arancione”?
Una nota della Farnesina sui frontalieri, chiarisce che le merci possono entrare e uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
CENTRI COMMERCIALI E ESERCIZI COMMERCIALI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
FERIE
È possibile avere le ferie in questo periodo?
I datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione a parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo e di ferie.
Medici e infermieri possono prendere le ferie?
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e del personale le cui attività sono necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi regionali.
CONGEDO PARENTALE
Le agevolazioni per il congedo parentale sono già in atto?
No, per ora non sono in atto. Ma dovrebbero arrivare in giornata, contenute nel decreto Sanità.
SPORT
Si può partecipare a eventi o competizioni sportive?
Il decreto sospende eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Eventi, competizioni o sedute di allenamento di atleti professionisti, atleti che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali sono consentiti in impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza la presenza del pubblico. In questi casi le associazioni e le società sportive – tramite i propri medici – sono tenute a effettuare controlli per contenere il coronavirus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori.
Per qualsiasi necessità, potrete contattare lo Studio al 024815610 o per mail a s.uboldi@geps.it
Allegato: DPCM_20200308.pdf.pdf