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Cooperative in crisi: ok alla deroga per i versamenti contributivi

E’ stato pubblicato l’8 giugno 2022  il messaggio INPS  n. 2350 con cui l’istituto chiarisce  quali sono gli obblighi contributivi per le cooperative che abbiano adottato un “piano di crisi aziendale” ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’istituto precisa che in questi casi la contribuzione previdenziale e assistenziale può essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, purché si rispetti  il minimale contributivo previsto per legge

Si ricorda  in proposito che la legge 142/2001 richiede che il regolamento interno delle società cooperative deve prevedere la possibilità dell’assemblea di “deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali»  con possibile “riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi».

Inoltre è contemplato il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuire eventuali utili e la contestuale possibilità di prevedere  «forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie».

Su queste basi,  secondo l’istituto, anche  con il conforto  del parere del ministero, afferma che  la normativa consente una deroga alla disciplina sui minimali contributivi, per cui limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale,  i contributi dovuti possono essere calcolati sulla  base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma  sempre nel rispetto del minimale indicato dall’articolo 1, comma 2, della legge 389/1989.

Il messaggio contiene anche la raccomandazione alle sedi territoriali inps di  riesaminare in autotutela  eventuali contenziosi in esser annullando le procedure che rispondano alle situazioni sopradescritte .

Si sottolinea comunque a necessita di verificare   la situazione di crisi   sia di particolare gravità e straordinarietà e tale da compromettere la continuità aziendale, pur se temporanea, con interventi correttivi limitati nel tempo.

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