Convertito in legge il Decreto Ucraina-bis L. 51/2022
È stato convertito in L. 51 del 20 maggio 2022 il D.L. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina-bis), recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. Tra le misure di interesse si segnala:
- per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, Tuir (articolo 2);
- per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande;
- per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato I al D.L. 21/2022, rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, D.Lgs. 148/2015, che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande;
- ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato A al D.L. 21/2022, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 21/2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 148/20158, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2, D.Lgs. 148/2015;
- i termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.