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Contratto di rioccupazione (6 mesi di sgravio) tra agevolazione e stesura del PF DL 73/21 art. 41

Con il contratto di rioccupazione, previsto dall’art. 41 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2021, il Legislatore intende favorire la ripresa economica nel momento in cui il nostro Paese prova ad uscire dalla pandemia: di qui il riconoscimento dello sgravio contributivo totale per i primi 6 mesi di svolgimento del rapporto che è a tempo indeterminato, cosa che comprende anche la modalità del part-time. L’esonero contributivo massimo è pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, e si applica sul 100% dei complessivi contributi previdenziali effettivamente esonerabili a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Rapportando l’esonero al periodo di paga mensile, l’agevolazione massima sarà pari a 500 euro/mese (6.000/12). Qualora il mese non sia pieno, in quanto il rapporto di lavoro si è instaurato (o risolto) durante lo stesso, la decontribuzione sarà pari a 16,12 euro/giorno (500/31).
Qualora venga instaurato un rapporto a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto.

I lavoratori che possono fruire, indirettamente, di questa agevolazione, sono solo coloro i quali al momento dell’assunzione risultano  disoccupati, quindi non ne potranno usufruire quelli che trasformano rapporti a termine.

“Così come disposto dal primo comma, dell’articolo 19 del decreto-legislativo n. 150/2015, sono da considerare disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.”

La disposizione è stata prevista dall’articolo 41 del decreto Sostegni bis (legge n. 106/2021, di conversione del Decreto Legge n. 73/2021), che è stato pubblicato nella GU del 25 maggio 2021; il Ministero del Lavoro, dopo più di un mese dalla vigenza (28 giugno 2021), notifica alla Commissione europea la misura, al fine di avere l’autorizzazione all’utilizzo dell’esonero contributivo. La pronuncia positiva arriva il 14 luglio 2021, con la decisione C(2021) 5352 final, e, nella giornata del 3 agosto, l’INPS emana le prime indicazioni per l’utilizzo dell’incentivo. Ma non è finita qui, in quanto restiamo ancora in attesa delle istruzioni, da parte dell’Istituto, per richiedere l’ammissione all’esonero. In pratica, la piena operativitàdell’incentivo, con molta probabilità, arriverà dopo “soli” 4 mesi dalla vigenza dell’incentivo, che, ricordò, scadrà a ottobre 2021.

Un passo avanti per la fruizione dell’agevolazione contributiva prevista con il contratto di rioccupazione, questo è quanto possiamo evidenziare nella circolare INPS n. 115 dello scorso 3 agosto 2021. Ma affinché il beneficio sia completamente operativo dobbiamo ancora attendere l’emanazione, sempre da parte dell’INPS, di un ulteriore messaggio che evidenzierà il procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e le relative istruzioni, che saranno rese disponibili a breve nella prima decade del mese di settembre 2021, oltre che le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

A ricevere l’agevolazione contributiva saranno solo le assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate, con il titolo di “contratto di rioccupazione”, nel periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
L’incentivo spetta per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data di avvio del rapporto di lavoro.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro), consentendo, così, un differimento temporale della fruizione del beneficio.
Il contratto di rioccupazione deve prevedere un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Sul punto, né l’INPS né, tantomeno, il Ministero del Lavoro hanno evidenziato gli elementi cardine del progetto. Ritengo che si debba trattare di un progetto formativo che dovrà prevedere un percorso didattico/pratico adeguato all’acquisizione di nuove competenze professionali ovvero ad una riqualificazione del lavoratore, utile per il nuovo contesto lavorativo.
Possiamo dire che il contratto di rioccupazione è, a tutti gli effetti, un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, tranne per le particolarità previste dallo stesso articolo 41, sottostà alla disciplina ordinaria dei rapporti di lavoro, come, ad esempio per quanto attiene alle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo, con la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria.
Le parti, al termine del “periodo di inserimento” (dopo sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro) possono risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, avendo attenzione al fatto che il periodo di preavviso decorrerà dal medesimo termine, così come accade in caso di risoluzione al termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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