Contratto di rioccupazione Articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Circolare INPS n° 115 del 02-08-2021
Con la presente circolare l’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero. Poi, con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero, che sarà reso disponibile dall’INPS all’inizio del mese di settembre 2021, e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”(di seguito, anche decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto all’articolo 41, comma 1, che: “In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (did+politiche attive) ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica”.
Come previsto dal successivo comma 2 del predetto articolo 41, l’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo, ovvero, nel sottolineare che è onere delle parti portare a compimento il progetto individuale di inserimento previsto nel contratto, si rappresenta che il recesso datoriale dal rapporto ante tempus comporta l’applicazione di quanto già previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ossia la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il comma 5 del medesimo articolo 41, inoltre, introduce un esonero per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il suddetto contratto di rioccupazione.Tale esonero, riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua (3.000,00 se sfruttato per l’intero periodo), riparametrato e applicato su base mensile (500,00 €) e giornaliera (16,12 €). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
in particolare, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
Al riguardo, si rappresenta che in data 28 giugno 2021 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 5352 final del 14 luglio 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto e che il decreto Sostegni bis è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
La circoloere precisa che l’instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di apprendistato non legittima la fruizione dell’esonero, in quanto il nuovo contratto di rioccupazione va considerato un genus speciale di rapporto a tempo indeterminato, che, in quanto tale, segue autonome regole riguardanti sia gli obblighi tra le parti che gli oneri contributivi. Analogamente, non può considerarsi validamente instaurato un contratto di rioccupazione laddove si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso.
Condizioni specifiche
In relazione ai vincoli propri dell’esonero previsto dal decreto Sostegni bis, il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, delle seguenti condizioni:
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il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
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i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto;
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decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono:
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- al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;
- al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.
In ultimo il presente beneficio è soggetto agli “aiuti di stato” e si ricorda che, in base alla sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
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siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
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siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019
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in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
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siano concessi entro il 31 dicembre 2021.