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Contratto di ricollocazione: adempimenti previdenziali – art. 41 DL 73/21 – Circ. INPS 115/2021

Il contratto di rioccupazione ha ottenuto l’approvazione definitiva da parte dell’Unione Europea. La misura prevista dal decreto Sostegni bis può essere applicata soltanto entro il 31 ottobre 2021. La stipula di questo contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è finalizzata ad incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia. Destinatari sono i lavoratori, disoccupati, che dopo aver perso il posto di lavoro hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro

L’Inps, con circolare n. 115 del 2 agosto 2021, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al contratto di ricollocazione, istituito dall’articolo 41, D.L. 73/2021, al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

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