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Contratto di espansione: arriva la prima scadenza 2 settembre

Si avvicina la prima scadenza per l’avvio dell’iter  amministrativo di approvazione del contratto di espansione da parte dell’INPS. Si tratta ricordiamo di uno  strumento complesso che   prevede per le aziende in difficoltà la possibilità di presentare un piano di riorganizzazione , in sede ministeriale  dopo una consultazione sindacale , con esodo anticipato  dei lavoratori  cui manchino al massimo 60 mesi al pensionamento.

 La data  di presentazione della richiesta all’INPS è fissata al  2 settembre 2021,cioè almeno 90 giorni prima dall”ultima possibile data di accesso all’ esodo.

Come precisato all’Inps nel messaggio 2419/2021, infatti, la comunicazione di esodo deve essere fatta almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione di esodo del primo lavoratore. Dato che le cessazioni  consensuali del rapporto di lavoro devono sempre essere  fatte nell’ultimo giorno di un mese,  con accesso al prepensionamento  il primo giorno del mese successivo comporta che l’ultima data di recesso  è il 30 novembre e ultima data di decorrenza dell’assegno/ indennità di esodo il 1° dicembre 2021. Si ricorda che per il 2021 l’accesso è stato ampliato alle aziende sopra i 100 dipendenti.

Nella circolare 48 del 24.3.2021, dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 veniva specificato che le agevolazioni previste per i datori di lavoro sono :

  1. sconto  sull’indennità pari all’importo della NASPI che sarebbe stata dovuta ai lavoratori esodati, che resta a carico INPS per due anni  e riduzione contributiva pari all’importo della contribuzione figurativa fino al raggiungimento del requisito per la pensione anticipata
  2.  nel secondo caso si aggiungono anche 18 settimane di cassa integrazione
  3. Infine per le aziende  che contano oltre mille dipendenti, e che concordino  almeno 1 assunzione ogni 3 lavoratori in uscita, lo “sconto” Naspi  dura tre anni invece che 2. (riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore).

Il documento dell’istituto oltre a riepilogare tutti i dettagli  provvede anche a chiarire:

  • le modalità di richiesta delle prestazioni INPS da parte dei datori di lavoro e
  •  le modalità di compilazione del flusso Uniemens .

Inoltre si sofferma sul trattamento economico  riservato ai lavoratori che accettano l’accordo di esodo incentivato . Evidenziamo di seguito gli aspetti principali.

Indennità esodo contratto di espansione

  • l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che risolvano  consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021. Sono compresi anche  dirigenti e  apprendisti.
  • il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto è obbligato a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti
  • L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda. Tra le date di risoluzione del rapporto di lavoro e di decorrenza dell’indennità non vi deve essere soluzione di continuità.Le informazioni relative alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata vengono rese disponibili al datore di lavoro attraverso il “Portale Prestazioni Atipiche”.
  • L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti. Inoltre, trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia peraltro che
    • non viene trattenuto il contributo Onpi;
    • non è prevista la perequazione annua;
    • non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
    • non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito;
    • non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni ecc.);
    • non è reversibile. In caso di decesso del titolare di indennità mensile, ai superstiti spetta la pensione indiretta, in base alle disposizioni vigenti in ciascuna forma pensionistica, tenendo conto anche dell’eventuale c.d. contribuzione correlata di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 versata dal datore di lavoro fino alla data del decesso.

La norma  non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale quindi   la percezione dell’indennità non comporta riduzione  dell’importo  in caso di percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.

Iter amministrativo del contratto di espansione dopo il   Sostegni bis

Con il messaggio 2419 del 25 . 6. 2021 l’Inps ha  completato  le istruzioni operative   sull’iter amministrativo. Precisa in primo luogo che l’azienda deve utilizzare esclusivamente i seguenti ambienti di comunicazione :

– il “Cassetto previdenziale aziende”, per la presentazione dell’accordo relativo al contratto di espansione;

– il Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”), per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi (inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell’importo dell’indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo, inserimento delle domande di indennità, la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione).

Successivamente viene chiarito che :

  1.  sulla presentazione del contratto di espansione alla struttura territoriale competente afferma che l’azienda può allegare già in questa fase anche la domanda di autorizzazione all’accesso al “PRAT” per il personale o il delegato. Anche tale modulo AA02, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”, è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”.
  2. Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da azienda con più matricole, ovvero con posizioni contributive presso Strutture territoriali INPS diverse, il contratto e i moduli SC96 afferenti a tutte le aziende interessate devono essere trasmessi  solo alla sede inps  che gestisce la matricola aziendale principale.
  3. Sui requisiti dimensionali l’Istituto fornisce ulteriori istruzioni ed esempi sulla modalità di verifica dei requisiti

Codici autorizzazione nuovo contratto di espansione 2021

Viene comunicato che il codice autorizzazione 9J assume il nuovo significato di “Azienda destinataria del contratto di espansione di cui all’art. 41 comma 5-bis, del dl.gs. 148/15, come modificato dall’art. 1 comma 349 della L.178/20”.

Le strutture INPS provvederanno inoltre  (successivamente al versamento o all’accettazione della fideiussione),  alla  apertura di una posizione dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, cui verrà attribuito il codice autorizzazione 6E, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 e art. 41 comma 5-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

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