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Contratto del Commercio, stipulato da CNAI-UCICT ha introdotto novità retributive per il periodo 2025-2028

Il Contratto del Commercio, stipulato da CNAI ha introdotto novità retributive per il periodo 2025-2028, differenziate in base alla dimensione aziendale.

Vediamo le novità del CCNL e le decorrenze degli aumenti.

 

Per le imprese del Commercio CNAI fino a 14 dipendenti, il rinnovo contrattuale CCNL Terziario e Servizi CNAI-UCICT, valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, prevede incrementi retributivi da un minimo di 30 euro ad un massimo di 45 euro al mese, scaglionati in quattro fasi, con decorrenze al 1° gennaio 2025, 1° marzo 2026, 1° marzo 2027 e 1° marzo 2028.

Le tabelle retributive saranno aggiornate con le seguenti decorrenze: dopo l’adeguamento iniziale delle retribuzioni scattato il 1° gennaio 2025, il 1° marzo 2026 è previsto il secondo incremento retributivo, seguito il 1° marzo 2027 dal terzo adeguamento salariale ed infine il 1° marzo 2028 ci sarà ultimo incremento previsto nel quadriennio contrattuale.

Per i minimi tabellari sono previsti specifiche decorrenze che cadono rispettivamente a gennaio 2025 e poi ad aprile 2026, 2027 e 2028. Qui di seguito la tabella retributiva con gli importi:

Livello Paga Base Nazionale al 01/01/2025 Paga Base Nazionale al 01/03/2026 Paga Base Nazionale al 01/03/2027 Paga Base Nazionale al 01/03/2028
1 2.239,47 € 2.293,22 € 2.352,16 € 2.417,31 €
2 1.789,18 € 1.830,87 € 1.877,01 € 1.928,63 €
3 1.606,69 € 1.643,97 € 1.684,90 € 1.730,90 €
4 1.491,74 € 1.526,35 € 1.564,20 € 1.606,90 €
5 1.387,72 € 1.419,50 € 1.454,70 € 1.495,14 €
Operatori di Vendita 1 1.544,07 € 1.579,58 € 1.618,28 € 1.662,30 €
Operatori di Vendita 2 1.367,23 € 1.399,77 € 1.434,76 € 1.475,51 €

Inoltre, è prevista una somma una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale. L’importo totale di questa indennità è di 782 euro, erogato in due tranche da 391 euro ciascuna, rispettivamente entro il 1° aprile 2025 e il 1° novembre 2025. Sarà però riparametrato in base ai mesi lavorati tra il 1° ottobre 2015 e il 31 dicembre 2024, considerando anche l’orario effettivo per i lavoratori part-time.

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