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Contratti di rete: novità su comunicazioni e LUL codatorialità

Il Decreto Rilancio 41 2022 ha introdotto una  nuova fattispecie di contratto di rete con causale di solidarietà  Sull’argomento è stato pubblicato  il 22 febbraio 2022 sul sito del il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  il Decreto ministeriale n. 205/2021.  in cui vengono definite  disposizioni attuative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità   e viene fornito il nuovo modello “Unirete” da utilizzare in via telematica  ( disponibile  anche sul sito www.servizi.lavoro.gov.it )

Il decreto prevede inoltre  con riguardo all’adempimento del   Libro Unico del Lavoro,  che i  lavoratori in codatorialità vanno iscritti sul LUL dell’impresa individuata  nel contratto di rete e che  con annotazioni  specifiche devono essere evidenziati gli orari di lavoro svolti presso ciascuna impresa .

In merito ieri è stata anche emanata la nota operativa dell’ispettorato del lavoro   che specifica che : “Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete” accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. Tali comunicazioni sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla  pubblicazione del D.M. n. 205/2021″

L’ispettorato prevede però per i  rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla predetta data, la possibilità di  effettuare le comunicazioni entro trenta giorni decorrenti dall’entrata  in vigore dello stesso D.M. e quindi entro il giorno 24 marzo compreso.

Codatorialità: le istruzioni operative sul Modello Unirete

 Gli adempimenti comunicativi dovranno essere effettuati da un’unica impresa retista,  individuata  come referente nel contratto di rete

 Ai fini dell’abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), del D.I. 30  ottobre 2007, l’impresa referente avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di  quest’ultime, dell’impresa referente.

Il modello è suddiviso in diverse sezioni, vediamo le principali indicazioni in proposito.

Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità . Queste le principali indicazioni

  • Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di  riferimento  che avrà la responsabilità della registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché  gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
  • I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore.
  •  Il contratto collettivo di lavoro applicato al  lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
  • Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente  provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento,  il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento  della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.

Il modello Unirete Trasformazione  va utilizzato invece o nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento e distacco del lavoratore, specificando in particolare se l’invio è verso  imprese appartenenti alla rete o  verso imprese non rientranti tra i soggetti co-datori.

Il modello Unirete Proroga  è necessario  in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine.

il modello Unirete Cessazione infine  dovrà essere utilizzato in caso di cessazione della codatorialità , per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto

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