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Contratti collettivi, più peso al secondo livello

Il contratto collettivo di secondo livello, dopo l’approvazione del cosiddetto codice dei contratti (Dlgs 81/15 ), è destinato a diventare la sede privilegiata per la regolazione del lavoro flessibile.
Si tratta di un indirizzo di politica del lavoro non del tutto nuovo – a livello legislativo, il peso del secondo livello contrattuale è cresciuto costantemente negli ultimi 15 anni, e le parti sociali hanno costruito il nuovo modello contrattuale intorno al secondo livello negoziale – ma raramente questa finalità è stata perseguita in maniera così esplicita.
L’articolo 51 del codice, infatti, sancisce la totale parificazione – rispetto alle norme contenute nel provvedimento – tra accordi collettivi di diverso livello, stabilendo che la nozione di “contratti collettivi” si intende riferita, indifferentemente, sia ai contratti nazionali, sia a quelli territoriali oppure aziendali, senza che sussista alcun rapporto gerarchico tra queste fonti.
L’unica – ma importante – condizione che viene posta riguarda la provenienza degli accordi collettivi, che devono essere stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; per i contratti firmati a livello aziendale è richiesta la sottoscrizione da parte delle rappresentanze sindacali aziendali collegate alle organizzazioni dotate di rappresentanza nazionale (oppure, dove presenti, dalle rappresentanza sindacali unitarie).
La finalità generale descritta dall’articolo 51 viene esplicitata, all’interno del decreto, mediante il costante rinvio ai contratti collettivi di qualsiasi livello per la regolazione degli aspetti di flessibilità rimessi alle parti sociali.
Esempi importanti di questo approccio riguardano il lavoro a tempo determinato, rispetto al quale la riforma assegna agli accordi di qualsiasi livello il potere modificare, aumentandoli oppure riducendoli, i limiti quantitativi e di durata entro i quali si può utilizzare il contratto. Analogo approccio viene seguito per la disciplina degli altri istituti giuridici regolati dal Dlgs 81/15, come il part time, il lavoro intermittente, la somministrazione di lavoro, la nuova disciplina delle mansioni.
La regola viene derogata solo per il contratto di apprendistato (il contratto collettivo nazionale mantiene un ruolo centrale nella regolazione della fattispecie) e per la nuova collaborazione coordinata e continuativa (solo il contratto nazionale può determinare l’inapplicabilità della presunzione di subordinazione che entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2016).
Il potenziamento del secondo livello di contrattazione potrebbe erodere spazio agli accordi aziendali “di prossimità”, introdotti nel nostro ordinamento dall’articolo 8 della legge 138/11.
Si tratta di accordi aziendali che, rispetto a determinate materie (molte delle quali coincidenti con quelle disciplinate dal codice dei contratti) e in presenza di specifiche finalità, possono introdurre regole che derogano alle norme di legge o di contratto collettivo nazionale. Il sistema delle relazioni industriali ha faticato a recepire tale innovazione, anche per le difficoltà di stabilire con precisione i confini entro cui possono estendersi le deroghe; tali incertezze non sembrano destinate ad accompagnare gli accordi aziendali che saranno sottoscritti in attuazione del Dlgs 81/15, avendo questi un ambito di intervento ben più circoscritto e definito.

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