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Contratti a termine: rinnovi senza causali solo fino al 31/12/21

I contratti a termine possono ancora essere rinnovati   in deroga alla normativa ordinaria   ma sempre entro il limite di  24 mesi totali , purché l’accordo con il lavoratore avvenga entro il  31 dicembre 2021. La norma transitoria  istituita  nel 2020 per l’emergenza COVID,    che elimina l’obbligo di causale, ampliando  la flessibilità dei contratti a tempo determinato  infatti scade  a fine 2021.

Contratti a termine e emergenza COVID

Come confermato dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 713/2020,  la normativa emergenziale  del DL 41 2021 prevede la possibilità di

  • deroga  sull’obbligo di causale, per cui è possibile rinnovare il contratto di 12 mesi anche senza apporre le causali
  • deroga sul numero massimo di proroghe, per cui è possibile  superare i 4 accordi di rinnovo o proroga per il prolungamento del contratto
  • deroga sul rispetto delle pause tra un contratto a termine e il successivo), il cd.”  Stop and go ”  per cui il rinnovo è possibile immediatamente dopo il termine o addirittura entro  anche prima della scadenza.

Dunque ad oggi  restano solo  dieci giorni per  confermare eventuali lavoratori assunti a tempo determinato sempre tenendo conto della durata massima dei rapporti intercorsi che anche i decreti COVID hanno mantenuto  fissata a 24 mesi .

Per rintracciare l’ultima deroga ai vincoli del cosiddetto decreto “Dignità”, occorre fare riferimento all’articolo 17, comma 1, del Dl 41/2021 (convertito dalla legge 69/2021), che ha modificato l’articolo 93, comma 1 del Dl 34/2020: in base a questa norma, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e in deroga all’articolo 21, del Dlgs 81/2015 (il “Codice dei contratti”), è possibile rinnovare o prorogare in via acausale, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta (senza tenere conto delle proroghe e dei rinnovi “speciali” intervenuti in precedenza) i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015.

Questa norma è in vigore dal 23 marzo scorso e fino al 31 dicembre 2021.

Va sottolineato però, come detto in precedenza,  che la contrattazione collettiva può definire autonomamente i limiti massimi di durata  complessiva dei contratti a termine.

Molte contrattazione sono oggi in corso  mentre CCNL che sono già intervenuti in questo senso sono, ad esempio:

  •  Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021,  per il quale  la durata massima dei rapporti a termine è di 36 mesi e le causali possibili sono  punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali; esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
  • Il Ccnl cartai e cartotecnici prevede invece come motivazioni l’ incremento dei volumi produttivi, incremento dell’attività economica dell’impresa, partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti, investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi, realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
  • Infine il   Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021),  consiederano una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività  per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.

 

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