Contratti a termine: rinnovi senza causali solo fino al 31/12/21
I contratti a termine possono ancora essere rinnovati in deroga alla normativa ordinaria ma sempre entro il limite di 24 mesi totali , purché l’accordo con il lavoratore avvenga entro il 31 dicembre 2021. La norma transitoria istituita nel 2020 per l’emergenza COVID, che elimina l’obbligo di causale, ampliando la flessibilità dei contratti a tempo determinato infatti scade a fine 2021.
Contratti a termine e emergenza COVID
Come confermato dalla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 713/2020, la normativa emergenziale del DL 41 2021 prevede la possibilità di
- deroga sull’obbligo di causale, per cui è possibile rinnovare il contratto di 12 mesi anche senza apporre le causali
- deroga sul numero massimo di proroghe, per cui è possibile superare i 4 accordi di rinnovo o proroga per il prolungamento del contratto
- deroga sul rispetto delle pause tra un contratto a termine e il successivo), il cd.” Stop and go ” per cui il rinnovo è possibile immediatamente dopo il termine o addirittura entro anche prima della scadenza.
Dunque ad oggi restano solo dieci giorni per confermare eventuali lavoratori assunti a tempo determinato sempre tenendo conto della durata massima dei rapporti intercorsi che anche i decreti COVID hanno mantenuto fissata a 24 mesi .
Per rintracciare l’ultima deroga ai vincoli del cosiddetto decreto “Dignità”, occorre fare riferimento all’articolo 17, comma 1, del Dl 41/2021 (convertito dalla legge 69/2021), che ha modificato l’articolo 93, comma 1 del Dl 34/2020: in base a questa norma, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e in deroga all’articolo 21, del Dlgs 81/2015 (il “Codice dei contratti”), è possibile rinnovare o prorogare in via acausale, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta (senza tenere conto delle proroghe e dei rinnovi “speciali” intervenuti in precedenza) i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015.
Questa norma è in vigore dal 23 marzo scorso e fino al 31 dicembre 2021.
Va sottolineato però, come detto in precedenza, che la contrattazione collettiva può definire autonomamente i limiti massimi di durata complessiva dei contratti a termine.
Molte contrattazione sono oggi in corso mentre CCNL che sono già intervenuti in questo senso sono, ad esempio:
- Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale la durata massima dei rapporti a termine è di 36 mesi e le causali possibili sono punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali; esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
- Il Ccnl cartai e cartotecnici prevede invece come motivazioni l’ incremento dei volumi produttivi, incremento dell’attività economica dell’impresa, partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti, investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi, realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
- Infine il Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021), consiederano una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.