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Contestazioni Inps sui soci delle immobiliari e versamento alla “gestione commercianti”

In passato si è sviluppato un preoccupante contenzioso amministrativo e giudiziario nei confronti dei soci delle società di persone commerciali aventi quale oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili.

Trattasi delle società di persone che risultano svolgere le attività identificate con codice Ateco 2007 68.20.1 e 68.20.2, nonché con codice Ateco 2002 70.20.0. Ebbene, l’Inps ha sostenuto l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS dei soci di tali società sul presupposto che “anche l’attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone – commerciali – o di capitali”.

Fortunatamente, la giurisprudenza non è stata di questo avviso, essendosi pronunciata nel corso degli anni in senso avverso rispetto alla pretesa dell’Ente previdenziale. Tra tutte si riporta:

la sentenza n. 3835/2016 della Corte di Cassazione, secondo cui nelle Sas “la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”;

l’ordinanza n. 18149/2017 e 25/2018 della Corte di Cassazione, secondo cui “la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare”.

In buona sostanza, recependo gli indirizzi della giurisprudenza, è possibile affermare che sussiste l’obbligo di iscrizione del socio nella gestione degli esercenti attività commerciali: se egli partecipa personalmente al lavoro aziendale in modo prevalente e abituale, sempreché sia dimostrato che la società svolga un’effettiva attività commerciale (e non di mera locazione). E quest’ultimo requisito non può di certo ritenersi integrato quando:

– gli immobili sono posseduti dalla società a titolo di proprietà o comunque in leasing;

– gli immobili posseduti sono concessi in locazione e ciò risulta da contratti di locazione;

– l’ammontare dei canoni indicati nei contratti di locazione coincide con il reddito

 

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