Consultazione sindacale dopo la domanda al Fis
Per le domande presentate fino al 31 marzo, la cassa integrazione del Fondo di integrazione salariale (Fis) spetta anche senza la preventiva informazione sindacale. La direzione degli ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro, con la circolare 3/2022 pubblicata ieri, fornisce una soluzione alla questione che ha lasciato con il fiato sospeso molte aziende in queste settimane (sivedano «Il Sole24 Ore» del 3 e 4 febbraio).
La circolare introduce una modalità semplificata di gestione delle istanze fino alla fine dello stato emergenziale, tuttavia sembrerebbe solo con riferimento alle aziende che per la prima volta accedono al Fis.
La circolare ribadisce il principio normativo secondo cui, per l’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 148/2015. Quindi, il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione dell’organico, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare «in via preventiva» alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Dunque la legge di Bilancio 2022, nell’estendere il campo di applicazione della tutela non ha previsto un regime transitorio specifico sulle informative sindacali preventive.
Sul punto interviene la circolare 3/2022 precisando che, fino al 31 marzo, l’istanza potrà essere presentata all’istituto di previdenza anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione sindacale. Tuttavia, anche in considerazione dell’obbligo di legge in tal senso, la circolare spiega che l’informativa non è totalmente abbuonata.
Questo vuol dire che il datore di lavoro qualora avesse già avviato la sospensione dell’orario di lavoro, potrebbe in ogni caso presentare la richiesta anche senza allegati e contemporaneamente informare le organizzazioni sindacali attendendo il decorso dei 25 giorni o dei 10 giorni in funzione della dimensione aziendale, per essere validamente espletata.
A questo punto il datore di lavoro, se la domanda di cassa è ancora in corso di istruttoria, potrà trasmettere all’Inps l’informativa. L’Inps, tuttavia, «potrà» (non è un obbligo) anticipare il datore di lavoro e richiedere, sempre in sede di istruttoria, l’integrazione dell’istanza. In questo remoto caso, l’azienda potrà rispondere all’istituto che la procedura di informazione è in corso di perfezionamento senza decadere dal diritto alla cassa integrazione. Va precisato che l’intervento del ministero del Lavoro arriva sul presupposto che con la riforma si amplia la platea dei soggetti tutelati dal Fis. Conseguentemente questa semplificazione dovrebbe riguardare solo le aziende che per la prima volta accedono al Fondo (con esclusione della Cigo) con gli strumenti ordinari (e non Covid) disciplinati dal decreto legislativo 148/2015.
La circolare, sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso all’ammortizzatore sociale è intervenuta anche sulle richieste di pagamento diretto. Al riguardo è stato precisato che le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria della singola azienda, che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.