Conguaglio di fine anno per i fringe benefit e la soglia dei 3.000 euro – mess. INPS 4616 del 22/12/222
Quest’anno, le operazioni di conguaglio assumono rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, dall’introduzione dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico, ma anche, e soprattutto, per l’innalzamento della quota di esenzione dei fringe benefits a 3.000 euro e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette domestiche.
Potrebbe ben darsi, quindi, che i datori di lavoro abbiano operato le ritenute quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro, oppure in vigenza del successivo aumento a 3.000 euro, così che se le ritenute effettuate dal datore di lavoro sono state maggiori rispetto all’Irpef effettivamente dovuta, si genererà un credito per il lavoratore da restituire. Se invece è l’Irpef dovuta dal lavoratore ad essere maggiore delle ritenute effettuate, la differenza sarà trattenuta.
In deroga alla disciplina ordinaria, per il conguaglio dei fringe benefit in busta paga sarà possibile evitare di intervenire retroattivamente sui flussi Uniemens. Sarà infatti l’Istituto ad effettuare il ricalcolo della denuncia mensile e l’invio dei flussi di regolarizzazione al posto del datore di lavoro, conoscendo le somme corrisposte mensilmente al lavoratore a titolo di fringe benefit .
Le indicazioni sono fornite dall’ INPS con il mess. n. 4616 del 22.12.2022. Il messaggio illustra la disciplina derogatoria introdotta con il Decreto bis e quater in materia di fringe benefit.
Per avvalersi di questa procedura di recupero d’ufficio bisognerà utilizzare il cassetto bidirezionale con oggetto “fringe benefit fino a euro 3000” e allegare una dichiarazione di responsabilità del datore che attesti che l’esposizione nella relativa denuncia retributiva/contributiva corrisponda a quanto effettivamente erogato. Tale dichiarazione comporterà l’automatica generazione di un ticket corrispondente al protocollo attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso Uniemens.
Una volta ricostruita la denuncia mensile, l’ INPS procederà alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi di modifica dell’imponibile dei lavoratori. Eventuali crediti derivanti dalle regolarizzazioni potranno essere poi fruiti con le modalità illustrate dal mess. n. 5159 del 22.12.2022
Sulla scorta di quanto precisato dall’ Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/E del 4.11.2022 , l’ INPS ricorda che il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato e l’inclusione delle stesse nel limite previsto.
La circolare ricorda inoltre che, nel caso in cui in sede di conguaglio il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
nevvero che la circolare precisa “Sulla scorta del quadro normativo fino a qui delineato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).”
“Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.”
Le modalità con cui la circolare consente il recupero sono 3:
“Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:
1. secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 3.1, soluzione da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
2. secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2 della presente circolare, soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.”