Conguaglio contributivo tramite flussi di variazione per i fringe benefit fino a 3mila euro
Per effetto dell’innalzamento dell’esenzione a 3.000 euro dei fringe benefit erogati ai lavoratori, disposto dall’articolo 3, comma 10 del decreto legge 176/2022, tutti coloro che fossero già beneficiari di retribuzioni in natura alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo, ovvero al 19 novembre 2022, andranno incontro a un cospicuo doppio conguaglio a credito, sia previdenziale che fiscale, qualora l’importo totale di tali erogazioni non superi il limite stabilito.
In buona sostanza, lavoratori e collaboratori, nonché membri di Cda e amministratori, se beneficiari di un fringe benefit mensile di importo non superiore a 250 euro, avranno diritto alla restituzione dell’intero prelievo contributivo e fiscale subito da gennaio a ottobre 2022.
Relativamente alle situazioni in cui si siano succeduti più rapporti di lavoro nell’anno, in capo al medesimo lavoratore, con erogazione di retribuzioni in natura, il datore di lavoro dovrebbe affrontare la problematica di reperire gli importi totali dei fringe benefit percepiti in tutti i rapporti, per poter effettuare un conguaglio definitivo; in alternativa l’operazione potrebbe essere rimandata alla dichiarazione dei redditi, anche se, ovviamente, tale adempimento sanerebbe il solo aspetto fiscale, ma non avrebbe alcun effetto in ambito contributivo.
La gestione del conguaglio previdenziale appare ben più problematica, poiché, oltre alla già vista necessità di entrare in possesso dei dati completi per ciascun lavoratore, operazione non sempre agevole, potrebbe accadere che, per effetto del conguaglio dell’ imponibile previdenziale a credito del fringe benefit, l’imponibile del mese venga azzerato totalmente o, persino, che assuma segno negativo, condizione questa che renderebbe impossibile l’invio del flusso uniemens; orbene, l’importo negativo dell’imponibile potrebbe essere talmente rilevante che potrebbe anche generare un residuo per i mesi successivi.
La procedura uniemens dovrà, giocoforza, essere implementata in tal senso, magari con la creazione di uno specifico codice causale per inserire l’importo dell’imponibile a credito; l’alternativa potrebbe essere costituita dall’utilizzo della procedura Vig per regolarizzare l’imponibile dei mesi pregressi, ma ciò significherebbe gravare i datori di lavoro di ulteriori adempimenti, oltre a non consentire alle aziende di recuperare nell’immediato quanto erogato al lavoratore in un’unica soluzione per effetto delle operazioni di conguaglio, dovendo attendere l’esito della lavorazione dei flussi di variazione dall’Inps.
Un’altra criticità è rappresentata dai rapporti di lavoro cessati per i quali le operazioni di conguaglio non fossero state eseguite, nelle more dell’innalzamento della soglia di esenzione. L’unica soluzione percorribile appare l’elaborazione di un cedolino paga supplementare in cui ricalcolare Inps e Irpef, seppure con tutte le problematiche inerenti il reperimento dei dati già citate.