Congedo parentale 2024: le istruzioni dell’INPS alla luce della Legge di Bilancio 2024
L’INPS, con la circolare n. 57 del 2024, fornisce chiarimenti sull’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) che ha previsto l’elevazione dell’indennità spettante al lavoratore dipendente che fruisce del congedo parentale, al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024, e dal 2025 nuovamente al 60%) per un ulteriore
mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) con riferimento ai tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro. Si precisa che, la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i
periodi di congedo parentale.
Sono esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Tale elevazione (che si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
In sintesi, il congedo parentale di entrambi i genitori (o del cosiddetto genitore solo) risulta
indennizzabile come di seguito:
-un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. (reddito inferiore a 2,5 volte la pensione minima).
È dunque onere del datore di lavoro erogare direttamente la maggiorazione in busta paga e per quanto riguarda la presentazione della domanda si deve procedere esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale istituzionale INPS, attraverso il percorso “Lavoro” – “Congedi, permessi e certificati”;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi