NEWS

Congedo INPS per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni

L’INPS, con il messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020, comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande, da parte dei lavoratori dipendenti, relative al congedo COVID-19, di cui all’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.


art 21-bis  
"Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere  la  prestazione di  lavoro  in  modalita'  agile  per  tutto  o  parte  del   periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di  prevenzione
della azienda sanitaria locale (ASL)  territorialmente  competente  a seguito di contatto verificatosi all'interno del  plesso  scolastico,
nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di  base, attivita'  motoria  in  strutture  quali  palestre,  piscine,  centri
sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. 
  2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno  di  strutture  regolarmente
frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 
  3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa essere svolta in modalita'  agile  e  comunque  in  alternativa  alla
misura di cui ai commi 1 e  2,  uno  dei  genitori,  alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL
territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi all'interno del plesso scolastico. 
  4. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  3  e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  7,
un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo  articolo  23,  i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa." 
Condividi: