Congedo INPS per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni
L’INPS, con il messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020, comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande, da parte dei lavoratori dipendenti, relative al congedo COVID-19, di cui all’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
art 21-bis "Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. 2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. 4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."