Congedi quarantena scolastica: le istruzioni INPS
L’INPS, con la circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020, fornisce tutte le istruzioni amministrative in merito alla modalità di utilizzo del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, introdotto dal decreto legge n. 111 dell’8 settembre 2020 sulla ripresa delle attività scolastiche . La norma è in corso di recepimento nella conversione in legge del decreto Agosto in forma ampliata.
Il congedo per quarantena scolastica può essere fruito nei casi in cui i genitori , lavoratori dipendenti, abbiano i figli di età inferiore a 14 anni costretti a casa per un provvedimento delle autorità sanitarie per possibile contagio COVID contratto a scuola e non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 111 dell’8 settembre 2020) e il 31 dicembre 2020.
La domanda va inviata sulla piattaforma INPS.IT direttamente o tramite i patronati o il contact center telefonico 06 164 164. Puo anche essere retroattiva ma sempre nel limite temporale del 9 settembre 2020.
Le modalità di utilizzo
La circolare specifica che la durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli; in caso di sovrapposizione dei congedi per piu figli viene indennizzata una sola giornata .
L’inps specifica che il congedo per quarantena puo essere fruito nei seguenti casi di assenza dell’altro genitore:
malattia,congedo di maternità -paternità
- ferie
- aspettativa non retribuita
- lavoro agile per situaione di fragilita
- permessi legge 104
- inabilità
Il congedo risulta invece incompatibile con:
- congedo parentale
- riposi giornalieri per allattamento
- disoccupazione
- cassa integrazione a zero ore
- smart working
- giornate di pausa nei contratti di lavoro intermittente
Queste le istruzioni per i datori di lavoro:
Datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
– MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.