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Conciliazione sindacale: non impugnabile se l’assistenza è effettiva – S. Corte Cassazione n. 16154/2021

L’assistenza sindacale nelle procedure di conciliazione garantisce la validità degli accordi presi, ma solo se tale assistenza è adeguata . Questo quanto afferma l’ Ordinanza di Cassazione n. 16154 del 9 giugno 2021

Il caso riguardava un lavoratore che chiedeva la cassazione della sentenza di appello per  quello che riteneva un accordo transattivo con il datore di lavoro non valido  per vari motivi

La cassazione  ritiene infondati tutti i motivi addotti dal lavoratore che andavano dalla irregolarità del calcolo del Tfr di competenza alla mancata assistenza da parte del rappresentante sindacali . Il  ricorrente deduceva in particolare l’errata applicazione degli artt. 410, 411 c.p.c., 2113 c.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., per la ritenuta validità dell’accordo sindacale tra le parti,  in mancanza di una propria tutela effettiva da parte del rappresentante sindacale. Si riteneva infatti   insufficiente la sola sua presenza perché non si erano  personalmente conosciuti prima, né aveva da lui ricevuto informazioni approfondite sul contenuto

il motivo  secondo la Suprema Corte è infondato in quanto  gli accordi  di rinuncia, le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili,  purché l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura ( questo affermava anche Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).

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