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Comunicazione lavoratori occasionali: le regole e le FAQ aggiornate

 

Il decreto fisco-lavoro  n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 ha introdotto l’ obbligo  di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

 Sul tema  l’ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022,  con le indicazioni per l’adempimento.

 Sono stati inoltre pubblicati  chiarimenti  in forma di FAQ con   la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 (i dettagli all’ultimo paragrafo)

Ma vediamo con ordine le regole principali,  le modalità e i tempi della comunicazione , oltre che i vari casi particolari chiariti dall’ispettorato.

Soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione

 Il nuovo obbligo  interessa:

  1. esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (esclusi quindi i professionisti ) e
  2. solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.

Sono quindi  esclusi:

– le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;

– i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)

– le professioni intellettuali , oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA

– i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR , soggetti a specifici  obblighi di comunicazione ( DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro)

I  tempi della comunicazione preventiva

L’obbligo  riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022,  e la comunicazione va inviata entro   il 18 gennaio 2022.

Per gli incarichi conferiti dopo l’11 gennaio la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

In sintesi:

comunicazione entro il  18 gennaio comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione
collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12  e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l’11 gennaio collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre
collaborazioni iniziate dopo il 21.12  e cessate prima dell’11 .1.2022

Modalità di comunicazione del lavoro occasionale

Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente  rispetto al luogo dove si svolge la prestazione,  andrebbe  effettuata  mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Il  condizionale è d’obbligo in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta aggiornando gli applicativi  informativi in uso.

Nel frattempo, afferma l’ispettorato,  la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v.  QUI l’elenco completo allegato alla Nota).

Copia della comunicazione inviata va conservata per la verifica da parte degli ispettori del lavoro.

La mail deve necessariamente indicare

  • – dati del committente e del prestatore;
  • – luogo della prestazione;
  • – sintetica descrizione dell’attività;
  • – data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione) 
  • – importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non  costituiscono  una omissione della comunicazione.

Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano

 Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia  ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e  ha fornito la  scheda da utilizzare per le comunicazioni

 I modelli non dovranno essere modificati e dovranno essere compilati e inviati in entrambi i formati.

Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l‘elenco delle caselle mail da utilizzare per l’invio delle comunicazioni preventive.

Fino al 17 .1 sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell’ispettorato.

Per quanto riguarda invece le prvincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate  a mezzo PEC :

  1.  per la Provincia Autonoma di Trento, all’indirizzo serv.lavoro@pec.provincia.tn.it; 
  2. per la Provincia Autonoma di Bolzano, all’indirizzo gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it.

Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale

Come per il lavoro  intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%,  l’ispettorato può disporre la sospensione dell’attività produttiva.

 

FAQ Ispettorato sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali

 Nella nuova nota l’ispettorato chiarisce molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori  e specifica ad esempio che :

  • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON soNo interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale.
  •  Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale
  • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo
  • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate  in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
  • ASD e SSD NON sono soggette all’obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori 
  • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se  non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

AGGIORNAMENTO 1 MARZO 2022

Con la nota 393 del 1 marzo l’ispettorato fornisce ulteriori esempi  di casi particolari.

Sono soggette all’obbligo:

  • le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l’INl conferma l’adempimento per   società ed  enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
  • i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione,rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)

Escluse  invece :

  •  le attività di volontariato  per le quali si percepisce solo rimborso spese 
  •  prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua,  medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
  • lavoro svolto all’estero, per carenza del presupposto territoriale
  • le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo

Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:

 In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione  o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14,  comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di   comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal  D.L. n. 152/2021

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