Committenti: cambiano le norme sulle ritenute Irpef della filiera – Bozza al Senato in fase di approvazione
Con l’art. 17-bis inserito nel D.L.vo n. 241/1997 si afferma che i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, del DPR n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese ed aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.) che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera che, peraltro, sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della filiera (appaltatrici, subappaltatrici, ecc.) con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione di natura tributaria o contributiva.
Queste, a mio avviso, sono le perplessità:
- 200.000 euro è il valore annuo dei servizi o delle opere realizzate: il valore si riferisce, ai lavori commissionati ad un periodo di 365 giorni (anno solare);
- Il Legislatore parla di utilizzo prevalente di manodopera: di conseguenza si riferisce ai c.d. appalti “labour intensive” restringendo, il campo di applicazione alla logistica, alla ristorazione aziendale, alle pulizie, alla grande distribuzione, all’edilizia, alla macellazione;
- Il Legislatore al comma 1 dell’art. 17-bis dei contratti di appalto, di subappalto, di affidamento a soggetti consorziati afferma conferma che la disposizione si applica anche ai rapporti negoziali comunque denominati, ovvero nell’ottica di un decentramento produttivo realizzato all’interno dell’azienda, si sono voluti ricomprendere anche contratti di esternalizzazione dell’attività, che presentano le caratteristiche oggettive individuate dalla norma;
- Altro limite che va considerato riguarda il luogo ove si svolgono le opere ed i servizi commissionati: la legge parla di sede del committente, di conseguenza sono da considerare estranee al dettato normativo, le attività commissionate che non si svolgono in tale ambito, ma occorrerà che i legislatori chiariscano questo punto;
- Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili allo stesso in qualunque forma: è questa una condizione essenziale. L’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 impone all’appaltatore l’organizzazione dei mezzi in relazione alle esigenze dell’opera e del servizio dedotti in contratto, di conseguenza è possibile che lo stesso si avvalga, legittimamente, di attrezzature del committente perché, ad esempio, sprovvisto di una macchina particolare. Ebbene una utilizzazione anche parziale di mezzi del committente (magari, ceduti in comodato d’uso) fa sì che l’esternalizzazione dell’attività accompagnata dagli altri elementi riportati di cui ai precedenti punti, rientri nella casistica individuata dal Legislatore;
- Le copie delle deleghe di versamento riguardano tutti i lavoratori impiegati direttamente nell’opera o nel servizio commissionato a prescindere che gli stessi siano stati impiegati con un rapporto di natura subordinata od autonoma come, ad esempio, una collaborazione.
Entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza del versamento (di regola, il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i pagamenti), le imprese appaltatrici, affidatarie e quelle subappaltatrici (queste ultime anche all’azienda appaltatrice) trasmettono (è consigliabile che ciò avvenga attraverso posta elettronica certificata) al committente copia delle deleghe di versamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con relativo codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nella esecuzione dell’opera o dei servizi commissionati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Qualora il committente alla data ultima di ricezione della documentazione (ossia, cinque giorni dopo quello di scadenza dei versamenti) non abbia ricevuto le deleghe di pagamento e tutte le informazioni relative ai lavoratori impiegati nelle opere e nei servizi commissionati o, dall’esame della documentazione prodotta risulti un omesso od insufficiente versamento delle ritenute fiscali, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalla impresa appaltatrice od affidataria fino ad un massimo del 20% del valore complessivo o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate. Contemporaneamente, entro i novanta giorni successivi, deve informare l’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Qualora il committente non “sorvegli” a questi controlli obbligatori, il comma 4 sancisce che il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione.
Per manlevarsi da questa responsabilità il committente deve pretendere dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici la certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, ovvero di essere in possesso di alcuni requisiti essenziali, ed essi fanno riferimento:
- Al fatto che risultino in attività da almeno tre anni, che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta alle quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;
- Al fatto che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all’IRPEF, all’IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non vi siano provvedimenti di sospensione, con la sola eccezione di somme oggetto di piani di rateazione in corso.