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Come fare fronte agli esuberi? – Anche con il contratto di rete – art. 43 bis dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77

L’art. 43 bis dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77 (Legge di conversione del c.d. Decreto Rilancio) dimostra un’apertura del Legislatore a favore del contratto di rete, introducendo alcune novità in tema di contratto di rete con causale di solidarietà. Nell’attuale situazione di emergenza le imprese ricorrono agli strumenti di integrazione salariale per poter far fronte alle difficoltà occupazionali. Il Legislatore prova ora ad offrire una soluzione alternativa.

A livello generale il contratto di rete è uno strumento di cooperazione e condivisione di un obiettivo comune, dal punto di vista giuridico ed economico: si tratta di una forma flessibile ed innovativa di aggregazione di imprese, attraverso la quale gli imprenditori partecipanti mirano ad aumentare la propria capacità competitiva nel mercato, senza rinunciare alla loro autonomia, potendo anche usufruire della codatorialità  senza incorrere nella somministrazione illecita/fraudolenta, ovvero la possibilità di “scambiarsi” il personale per raggiungere un obbiettivo.

Le reti d’impresa sono regolamentate dal Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge del 9 aprile 2009,  n. 33 e successive modifiche ed integrazioni: la vigente normativa lascia ampi margini di libertà nella composizione delle reti d’impresa: unico requisito richiesto è l’attività d’impresa, requisito che oggi risulta tra l’altro superato dall’art.12 della Legge del 22 maggio 2017, n. 81 che riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire e partecipare a reti di esercenti la professione o di imprese (in forma di reti miste).

I soggetti che intendono costituire o aderire ad una rete di imprese potranno essere indistintamente imprese individuali, società, associazioni senza scopo di lucro, enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività d’impresa non necessariamente commerciale e infine lavoratori autonomi Senza vincoli di costituzione, forme giuridiche, limiti di natura merceologica o di settori diversi o limiti territoriali, etc.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2011, n. 70 ha evidenziato che le reti d’impresa non hanno personalità giuridica ed i soggetti contraenti rimangono entità distinte ed indipendenti anche dal punto di vista tributario.

Il Legislatore ha disciplinato anche la gestione dei rapporti con i lavoratori in forza alle aziende retiste, in particolare l’istituto del distacco: l’art. 30 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 sancisce che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa … l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. Viene definita una sorta di presunzione legale dell’effettività dell’interesse al distacco da parte del distaccante quando questo sia attuato in un conteso di negozio di rete.

Lo stesso Ministero del Lavoro con Circolare del 29 agosto 2013, n. 35, ha puntualizzato come, in seno ad eventuali ispezioni di aziende riunite in contratti di rete, “ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario”. In fase ispettiva dovrà comunque essere verificata la corretta attuazione della rete affinché la stessa rispetti sia la normativa ad essa dedicata sia i patti sottoscritti tra le aziende retiste (così come puntualizzato dall’INL nelle proprie Circolari del 29 marzo 2018, n. 6 e 7).

Nell’attuale situazione emergenziale il Legislatore introduce elementi di novità nella regolamentazione dei rapporti con i lavoratori coinvolti in un distacco “retista”.

Con intento solidaristico l’art. 43 bis della Legge del 17 luglio 2020, n. 77 aggiunge all’art. 3 del Decreto-Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, tre commi, prevedendo che “Per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete”, (comma 4-sexies).

La prima novità attiene quindi all’opportunità offerta alle aziende, tramite la costituzione di contratti di rete nell’anno 2020 e per le aziende della filiera (ma perché porre questo limite?), di poter gestire le proprie maestranze, le cui prestazioni risultino sospese o ridotte a seguito dell’attuale emergenza, ponendole in distacco presso le altre imprese retiste garantendo così il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il Legislatore, poi, ha disposto la regolamentazione della codatorialità in “solidarietà”: un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata della Legge del 17 luglio 2020, n. 77,  definisce le modalità operative per procedere alle comunicazioni, da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete, necessarie a dare attuazione a tale codatorialità. Infatti il comma 4-septies dell’art. 43 43bis L. 77/2020 recita: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’articolo 30, comma 4  -ter  , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Relativamente alla pubblicità, infine, restano valide le disposizioni vigenti (registrazione dei contratti di rete nel Registro delle Imprese): le stesse vengono temporaneamente derogate solo per questa “tipologia” di contratto di rete prevedendone una sorta di sottoscrizione “assistita” in cui sono coinvolte le “organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori” (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura etc).

L’INL si è espresso con la Nota del 21 luglio 2020, n. 468 ripercorrendo il dettato normativo di cui all’art. 43-bis della Legge del 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale è ammessa la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti: “Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori” (4-octies).

Infine l’Ispettorato chiarisce come le imprese che stipulino il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, per perseguire le seguenti finalità:

  • impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
  • inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Quindi, soprattutto oggi, il contratto di rete si dimostra una opportunità da saper cogliere per quelle aziende che, trovandosi in difficoltà, sono alla costante ricerca di strumenti diversi e innovativi, riuscendo così a trasformare un periodo di crisi in inventiva e progresso.

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