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Collegato Lavoro: le indicazioni del Ministero sul lavoro stagionale

All’ampio dibattito interpretativo accesosi a seguito dell’emanazione della L. 203/2024 si è recentemente aggiunta l’autorevole voce del Ministero del lavoro, che, con Circolare n. 6 del 27.03.2025,ha inteso fornire “le prime indicazioni operative”.

In queste brevi note si andranno ad approfondire i chiarimenti ministeriali relativi al lavoro stagionale, oggetto di una disposizione di interpretazione autentica, l’articolo 11, nella quale si è cercato di ancorare il concetto di stagionalità alle previsioni della contrattazione collettiva, al fine di contenere il recente orientamento giurisprudenziale, che, viceversa, mette(va) in dubbio tale delega.

A dire il vero, Ministero del lavoro e INL hanno sempre confermato la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di individuare ipotesi di stagionalità, come risulta dai documenti citati dalla circolare n. 6/2025 (interpello n. 15/2016, interpello n. 6/2019 e nota INL n. 413/2021).

In particolare, i precedenti consideravano sussistente la delega alla contrattazione collettiva in riferimento alla portata dell’ultimo periodo del secondo comma, in cui si prevedeva la sopravvivenza del D.P.R. 1525/1963, in assenza dello specifico decreto previsto che avrebbe dovuto individuare le ipotesi di stagionalità: tale provvedimento non oscura, di fatto, il ruolo della contrattazione collettiva, ma sostituisce la mancata emanazione  di tale decreto. Da un punto di vista letterale, la delega alla contrattazione collettiva, tuttavia, non appare poi così cristallina, tenuto conto che l’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, si occupa di stabilire le eccezioni alla norma degli stacchi obbligatori tra un contratto e l’altro: le ipotesi di stagionalità (D.M. o D.P.R. che sia) e le altre ipotesi della contrattazione collettiva (ad esempio alcuni Ccnl prevedono la non applicazione degli stacchi in caso di assunzioni sostitutive). Cosa ben diversa è sostenere che fosse riservata anche ai contratti collettivi l’individuazione della stagionalità, visto poi il contenzioso sorto e l’intervento da parte del Collegato Lavoro 2025.

Entrando nel merito dei chiarimenti forniti, innanzitutto il Ministero del lavoro sottolinea che sono  considerate stagionali, purché individuate da contratti colletti rappresentativi “non solo le tradizionali attività̀ legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa”.

La contrattazione collettiva dovrà, a sua volta, dettagliare tali principi in casistiche ben determinate, a cui poi dovranno essere sussunte a loro volta le specifiche fattispecie del contratto individuale.

Correttamente, il Ministero del lavoro ricorda il necessario rispetto e la conformità da parte della contrattazione collettiva alla disciplina comunitaria (Direttiva 1999/70/CE): in essa non vi è alcuna disposizione specifica diretta per il lavoro stagionale, ma solo una considerazione di contemperamento con la disciplina degli Stati membri, che, nel realizzare le misure di prevenzione degli abusi sul contratto a termine, tengono conto “delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale” (vedi CGUE C-614/15, Popescu).

Nel momento in cui un’attività viene etichettata come stagionale, 2 sono le premesse fattuali, l’attività dev’essere svolta in una frazione dell’anno e in modo ciclico e, pertanto, non potendosi applicare le misure previste dalle lettere b e c della clausola 5.1 della Direttiva, rimane esclusivamente la lettera. a, che esige “ragioni obiettive” per giustificare il rinnovo dei contratti a termine.

Spetterà, quindi, alla contrattazione collettiva declinare i parametri individuati dalla norma di interpretazione autentica in modo oggettivo e agganciarli in modo congruo al periodo dell’anno che viene considerata “la stagione”.

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