Cessione di ramo d’azienda illegittima: duplice prestazione lavorativa
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 luglio 2021, n. 19308, ha ritenuto che, nel caso di invalidità della cessione, per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2112, cod. civ., e di inconfigurabilità di una cessione negoziale, per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione, il rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente. Pure a fronte di una duplicità di rapporti, la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica: giacché, accanto a una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve ne è un’altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure ripristinato.