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CCNL metalmeccanici Confapi: testo in vigore e novità 2022

E’ stato firmato il 26 maggio 2021 da  Unionmeccanica Confapi  con FIOM  CGIL FIM CISL e UIM, l’Accordo di rinnovo  del contratto per i dipendentei delle piccole e medie aziende metalmeccaniche  con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024 che è stato poi approvato dalle assemblee dei lavoratori.

 Di seguito i principali contenuti.

Trattamento economico, welfare e sanità integrativa

Le Parti, con il verbale di accordo in commento, hanno stabilito un aumento dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.

L’aumento verrà erogato in 4 tranches, così come segue:

-euro 23,00, dal 1° giugno 2021;

-euro 23,00 dal 1° giugno 2022;

-euro 25,00 dal 1° giugno 2023;

-euro 33,00 dal 1° giugno 2024.

Riguardo i Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria l’Ipotesi di accordo prevede che: nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Ccnl, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica  fornita dall’Istat .E’ stabilito che le parti si incontrino ogni anno  nel mese di maggio dper calcolare, sulla base dei dati forniti dall’Istat gli incrementi dei minimi contrattuali per livello.

AGGIORNAMENTO 15.6.2022

Minimi tabellari

Tenuto conto di quanto previsto dall’ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell’Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante

Trasferta e Reperibilità 2022

Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

  • – Trasferta intera euro 44,47
  • – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
  • – Quota per il pernottamento euro 20,53

i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :

 

 

TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

 

TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI  CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

 

 

WELFARE

Dal 2022   e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di  200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio.

SANITA INTEGRATIVA

Per l’assistenza sanitaria  prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell’azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione

Normativa

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire  un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.

FERIE

Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell’azienda.

 FORMAZIONE CONTINUA

È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.

Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade.

 MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:

  • al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
  • al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente;
  • essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.

Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale  sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018 e attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.

QUOTA CONTRATTO

 Dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2021, le aziende – mediante affissione in bacheca – comunicheranno ai lavoratori non iscritti la richiesta della quota associativa straordinaria di 35 euro a favore di Fim, Fiom e Uilm da trattenere sulla busta paga relativa al mese di novembre 2021. Con la busta paga del mese di agosto 2021 le aziende consegneranno un modulo che i lavoratori dovranno riconsegnare entro il 15 ottobre 2021 per aderire o meno alla richiesta di Fim, Fiom e Uilm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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