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CCNL Edilizia – Aziende industriali: rinnovata la parte normativa

Per i dipendenti delle imprese edili ed affini del comparto aziende industriali, ANCE con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, hanno sottoscritto in data 21 febbraio 2025 l’accordo di rinnovo della parte normativa del CCNL. L’intesa completa la parte salariale stabilita con l’accordo 28 gennaio 2025 di rinnovo del contratto collettivo. Fissate le tabelle complessive dei nuovi minimi tabellari. Introdotte modifiche su lavoro straordinario, modello denuncia unica edilizia (D.u.e.), trasferta, sicurezza sul lavoro, formazione professionale. L’accordo definisce un sistema di premialità per le imprese, articolato in una serie di riduzioni contributive; potenziate le prestazioni assistenziali per gli operai. L’accordo decorre dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028.

Di seguito il Verbale sottoscritto CLICCA QUI e le  TABELLE AGGIORNATE (Cassa Edile Pesaro)

 Decorrenza
L’accordo decorre dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028.

 Minimi tabellari
In relazione agli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dall’accordo 28 gennaio 2025 per il par. 100, sono rideterminati i nuovi importi mensili suddivisi per livelli di appartenenza. Gli aumenti decorrono dal 1° febbraio.2025, 1° marzo.2026, 1° marzo.2027.

Con il verbale di accordo del 21 febbraio 2025, vengono concordate le tabelle complessive dei nuovi minimi tabellari, sulla base degli aumenti forniti dall’  accordo 28 gennaio 2025. In considerazione della data dell’accordo (21 febbraio 2025), le Parti si danno atto che le imprese potranno erogare gli aumenti di febbraio 2025 a marzo 2025.

Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario viene ammesso entro limiti annuali, parte dei quali richiedono il consenso del lavoratore.

Modello denuncia unica edilizia (D.u.e.)
Dal 21 febbraio 2025 una Commissione paritetica definirà un sistema di denuncia unica edile che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025. Il modello deve contenere obbligatoriamente elementi quali: ore ordinariepermessi retribuiti e non, ferieelemento variabile della retribuzione, CCNL e provinciale applicato, ore di malattiatrasferta.

Trasferta
La disciplina della trasferta entra in vigore dal 1° ottobre 2025 e sostituisce tutti gli accordi territoriali in materia. Si applica per i cantieri nei quali un operaio viene inviato in trasferta, situati nel territorio di competenza di altra Cassa edile. La Cassa edile di appartenenza resta l’unica referente per l’impresa e l’operaio rimane iscritto alla Cassa edile di origine. Gli adempimenti per imprese e Cassa edile vengono uniformati tramite un apposito applicativo informatico. Vengono previste compensazioni tra le Casse in caso di scostamenti significativi.

Infortunio sul lavoro
Per rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, viene definito un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria per il 2025. Le aziende che si avvalgono del medico competente selezionato dall’Elenco nazionale ricevono un rimborso del costo da parte del Formedil. Per l’attuazione del progetto vengono attivate apposite convenzioni tramite il fondo Sanedil per l’effettuazione degli esami previsti dall’accordo.

Formazione professionale
Viene approvato il catalogo formativo nazionale, che disciplina contenuti, obiettivi formativi e durata dei corsi professionalizzanti, dei corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza, dei corsi per lo sviluppo professionale e la digitalizzazione.

 Assistenza integrativa
Per la durata dell’accordo viene definito un sistema sperimentale di premialità, articolato in riduzioni contributive per gli Enti unificati, le scuole Cpt, e le Casse edili nella misura e secondo gli obblighi previsti dal CCNL. Per le imprese sono previste riduzioni contributive relative al costo di gestione della Cassa edile e al contributo dovuto all’ente unificato territoriale. Per gli operai è previsto un incremento delle prestazioni aggiuntive.

 Contrattazione integrativa
I contratti integrativi territoriali da rinnovare per gli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore al 1° febbraio 2026.

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