Il ccnl metalmeccanici industria applicato dalle aziende aderenti Federmeccanica Assistal (Confindustria ) è stato rinnovato la scorsa settimana, il 5 febbraio 2021 dopo quasi un anno e mezzo di trattative. Il confronto è stato reso piu difficile dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica che a un certo punto ha portato a uno stallo e ad uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria FIM CISL FIOM CGIL e UIL lo scorso mese di ottobre. L’accordo, che riguarda quasi un milione e seicentomila lavoratori, è stato approvato dalle assemblee dei lavoratori.
Vediamo di seguito le principali novità e le nuove tabelle retributive in una sintesi dei principali ambiti di novità: inquadramento, aumenti salariali e del welfare contrattuale, formazione e informazione, clausola sociale per gli appalti, misure antiviolenza.
Per gli aspetti non modificati dall’accordo si veda il testo del contratto precedente del 2016 nell’articolo
1) CCNL Metalmeccanici 2021: nuovo inquadramento professionale
Il nuovo contratto ua l’ inquadramento professionale, definito con il contratto del 1973, ai cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali degli ultimi anni.
In particolare, dal 1°giugno 2021 operai, impiegati e quadri saranno inquadrati in una classificazione unica articolata su nove livelli di inquadramento, ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo (crescende da D ad A):
D. Ruoli Operativi: livello D1 – livello D2;
C. Ruoli Tecnico Specifici: livello C1 – livello C2 – livello C3;
B. Ruoli Specialistici e Gestionali: livello B1 – livello B2 – livello B3;
A. Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: livello A1.
Piu in dettaglio:
- La 1a categoria viene eliminata, dal 1° giugno 2021 tutti i lavoratori attualmente inquadrati in 1a categoria passano di livello e verranno inquadrati nel livello D1 che corrisponde alla 2a categoria;
- entro il 31 maggio 2021 i lavoratori saranno riclassificati come da tabella seguente (elaborata da FIOM CGIL)
Da notare che:
- i lavoratori in forza conservano l’anzianità di servizio maturata al 31 maggio 2021 per tutti gli istituti contrattuali;
- sono confermati i periodi utili per il passaggio al livello successivo
L’ipotesi di accordo stabilisce che per lavoratori direttivi si intendono i lavoratori con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento.
Alla Commissione Nazionale sull’Inquadramento Professionale è assegnato il compito di monitorare l’applicazione del nuovo sistema e di elaborare Linee guida per le sperimentazioni in azienda che dovranno essere condivise con la Rsu e con le Organizzazioni sindacali territoriali.
2) Aumenti retributivi, welfare e previdenza
L’ipotesi di accordo a livello economico prevede un incremento a regime dei minimi tabellari definito in base al valore dell’inflazione prevista per gli anni di vigenza – indicatore IPCA – e una quota di salario per la innovazione organizzativa determinata dalla riforma dell’inquadramento. L‘incremento è pari al 6,15% suddiviso in 4 tranches erogate a:
- Giugno 2021
- Giugno 2022
- Giugno 2023
- Giugno 2024
Nella tabella che segue (Fonte FIOM CGIL) i minimi retributivi attuali e comprensivi dei prossimi incrementi:
L’aumento retributivo a regime risulta quindi il seguente:
Categorie attuali | nuovi livelli | incremento complessivo sulla retribuzione mensile |
1 | – | 90,40 |
2 | D1 | 90,40 |
3 | D2 | 100,26 |
3s | C1 | 102,42 |
4 | C2 | 104,57 |
5 | C3 | 112,00 |
5s | B1 | 120,06 |
6 | B2 | 128,80 |
7 | B3 | 143,79 |
8 | A1 | 147,22 |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE Fondo Cometa: Dal 1° giugno 2022 per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni che si iscriveranno al Fondo Cometa, destinandovi il proprio TFR, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Fondo Mètasalute: possibilità di rimanere iscritti alla Assistenza Sanitaria Integrativa contrattuale al momento di andare in pensione, o di iscriversi se già in pensione, ai lavoratori iscritti al Fondo Metasalute per almeno due anni continuativi. L’importo e le modalità di contribuzione, a carico del pensionato, verranno definite prossimamente dal Fondo MètaSalute.
3) CCNL Metalmeccanici e clausola sociale appalti
Il nuovo contratto prevede in caso di cambio appalto la clausola sociale ossia:
- l’obbligo di comunicazione 30 giorni prima della data di cessazione da parte dell’azienda uscente alla Rsu e alle Oo.Ss. territoriali e alla impresa subentrante, contenente l’elenco dei lavoratori dell’appaltoil loro orario di lavoro, il relativo inquadramento e le mansioni;
- entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione si potrà chiedere un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni , che si intende conclusa entro 15 gg. dal primo incontro;
- nel confronto saranno valutate le attività prestate dall’impresa uscente e le necessità occupazionali della subentrante. In caso di cambio appalto a parità di condizioni l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del personale mentre se ci sono modifiche di termini e modalità, le parti si attiveranno per armonizzare le nuove esigenze con il mantenimento dei livelli occupazionali.
La clausola sociale per cambio appalto interessa i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegati continuativamente nel contratto di appalto da almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo che siano stati assunti in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei sei mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro.
4) Diritto alla formazione e informazione sindacale
FORMAZIONE CONTINUA: viene riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua (min 24 ore) introdotto con il contratto del 2016, che prevede:
- alfabetizzazione digitale anche per i lavoratori con contratto a termine di durata non inferiore a 9 mesi
- diritto di recuperare la formazione non svolta anche dai lavorato assenti continuativamente per un periodo pari o superiore a 6 mesi
- Le ore residue non fruite potranno essere utilizzate nei 6 mesi del triennio successivo;
- in via transitoria, le ore di formazione non fruite nel triennio 2017-2019 potranno essere fruite entro il 31 dicembre 2021
RELAZIONI SINDACALI – DIRITTI DI INFORMAZIONE: sono previsti approfondimenti specifici per realizzare proposte utili a orientare lo sviluppo e la crescita del settore. Gli osservatori paritetici territoriali approfondiranno la situazione economica sociale dell’industria metalmeccanica anche in riferimento agli effetti determinati dalla pandemia Covid-19.
Viene riordinata la materia riguardante il diritto di informazione, consultazione delle Commissioni, dei Comitati e delle Rsu. È prevista un’informazione, di norma semestrale, alle Rsu e alle Oo.Ss. sulle dimensioni di impresa, ricorso al lavoro stagionale, contratti a termine, lavoratori in somministrazione oltre che su eventuali decentramenti produttivi e/o esternalizzazioni, livelli occupazionali, lavoratori in lavoro agile, le assunzioni e le trasformazioni part time.
QUOTA CONTRATTO: Dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2021, le aziende hanno dato comunicazione ai lavoratori non iscritti la richiesta della quota associativa straordinaria di 35 euro a favore di Fim, Fiom e Uilm da trattenere sulla busta paga relativa al mese di giugno 2021. Con la busta paga del mese di Aprile 2021 le aziende dovrebbero avere consegnato un modulo che i lavoratori dovranno restituire entro il 15 maggio 2021 per aderire o meno alla richiesta di iscrizione ai sindacati: Fim CISL, Fiom CGIL oppure Uilm.
5) Lavoro agile, sicurezza, misure antiviolenza
LAVORO AGILE Entro la data di stesura definitiva del contratto, Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm si sono impegnate a definire in dettaglio il quadro di regole per lo smart working confermando sin da ora :
- la parità di trattamento dei lavoratori in «modalità agile» rispetto a quelli che svolgono la prestazione in «presenza»
- il «diritto alla disconnessione”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici e del diritto alla formazione e i diritti sindacali .
SALUTE E SICUREZZA – Viene previsto un incremento delle attività sviluppate dalla Commissione nazionale a partire dalle linee guida sottoscritte nel 2018. È prevista l’analisi delle malattie professionali sorte o presenti nelle aziende.
Si intendono estendere le buone pratiche di:
- cd “break formativi” introdotti nel 2016 che prevedono momenti di formazione dei lavoratori direttamente nelle postazioni e durante l’orario di lavoro con una persona abilitata. I break hanno ad oggetto rischi correlati alla propria mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature e alle relative procedure operative di sicurezza.
- raccolta e segnalazione dei “quasi infortuni” e dei comportamenti insicuri tramite collaborazione tra RSPP, RLS e lavoratori
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE – Per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione è previsto il diritto ad assentarsi per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
- al part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
- alla formazione al rientro dal periodo di assenza e e alla precedenza nei piani formativi programmati;
- al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile
- ad accordi speciali, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.
Le aziende dovranno:
- dichiarare inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro,
- adottare adeguate misure nei confronti di chi li attua, come definito dall’accordo quadro sottoscritto il 25 gennaio 2016;
- attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.
Per alcune novità del recente CCNL metalmeccanici 20221 alcune scadenze in arrivo per Fondo Previdenziale Cometa e welfare aziendale (flexible benefits) Vedi nelle news la TABELLA del Nuovo CCNL metalmeccanici 2021.
Sono in corso anche ulteriori incontri che , come previsto dall’accordo generale, mettono a punto alcune specificazioni in vari ambiti contrattuali. A breve dovrebbe giungere la formalizzazione . Vediamo in sintesi le scadenze su Fondo sanitario e Fondo previdenziale e le altre novità in arrivo.
Fondo Previdenziale COMETA
Si ricorda che il contratto appena rinnovato prevede che possano iscriversi al Fondo previdenziale Cometa tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto, anche in prova.
Per i lavoratori di nuova adesione dopo la firma del Ccnl del 5 febbraio 2021, e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro è elevata dal 2% al 2,2% dei minimi contrattuali a decorrere dal 1° giugno 2022. Si ricorda che l’adesione al fondo è volontaria e prevede la destinazione del TFR nel Fondo stesso. In alternativa il TIFR resta al datore di lavoro .
Il Fondo ha comunicato che quest’anno l’informativa ai soci, a causa di modifiche normative introdotte dall’autorità di controllo COVIP , verrà inviata entro luglio 2021 invece che entro il 31 marzo . La scadenza tornerà ad essere quella ordinaria nel 2022. Si ricorda comunque che la situazione contributiva previdenziale è sempre disponibile sull‘area riservata del sito www.cometafondo.it
Welfare contrattuale
La misura del welfare contrattuale introdotta nel contratto viene confermata anche per il 2021 e diventa strutturale, in quanto viene stabilito che «a decorrere dal 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo». Il flexible benefit è a disposizione dei lavoratori a partire dal 1° giugno 2021″ . I sindacati consigliano di comunicare formalmente la propria scelta alla direzione aziendale entro il 31 maggio 2021 .
Fondo Metasalute assistenza sanitaria integrativa
In riferimento a quanto previsto dal nuovo CCNL industria metalmeccanica e installazione impianti e dal CCNL dal settore Orafo e Argentiero attualmente vigenti, dal 26 aprile al 24 maggio 2021, i lavoratori iscritti al Piano Base possono scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit relativo all’anno 2021, pari a 200,00 euro, attivando il Piano Sanitario Integrativo D. Dovranno dare quindi comunicazione alla propria azienda . E’ disponibile sul sito Metasalute un modello di richiesta . L’azienda si occuperà poi di trasmettere la richiesta al Fondo stesso
Come annunciato, ieri in sede di Conferenza Stato Regioni è stato siglato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”. Il Protocollo è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19
Nella stessa occasione è stato firmato un aggiornamento del Protocollo sicurezza anti COVID.
Si è parlato molto della opportunità di vaccinazione per i lavoratori anche nei luoghi di lavoro, una richiesta dei sindacati per le categorie più a rischio ma anche una pronta disponibilità espressa dalle aziende interessate a proteggere, con i lavoratori, anche le proprie attività produttive.
Il ministro del Lavoro e del Ministro della Sanità hanno incontrato il 7 marzo e il 25 marzo gli attori interessati (organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, Confindustria in testa, il nuovo Commissario all’emergenza Figliuolo, il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti) si sono dette disponibili anche Confcommercio Federdistribuzione, Confesercenti e Alleanza delle cooperative.
I contenuti del protocollo per i piani aziendali di vaccinazione
Il documento fa riferimento dal punto di vista tecnico a specifiche INDICAZIONI AD INTERIM INAIL ancora non disponibili.
In generale il protocollo del 6 aprile 2021 prevede che:
- I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, con il supporto delle Associazioni di categoria possono attuare piani aziendali per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro per il personale che ne faccia richiesta. La vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.
- Nell’elaborazione dei piani aziendali si applicano le regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà con il supporto del medico competente
- I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili
- I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali .
- Tutte le Parti si impegnano a fornire le necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, nel pieno rispetto della scelta volontaria e delle norme sulla privacy. INAIL predisporrà a questo fine adeguato materiale informativo.
- Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi e raccoglierà il consenso informato , il triage relativo allo stato di salute e il consenso alla tutela della riservatezza di ciascuno.
- Per la somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione e deve assicurare la registrazione delle vaccinazioni eseguite.
- I datori di lavoro possono anche fare ricorso a strutture sanitarie private, anche concludendo specifiche convenzioni , per il tramite delle Associazioni di categoria per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini
- I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente e che non possono fare riferimento a strutture private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
- E’ previsto un corso di formazione specifico per i medici competenti ed al personale sanitario e di supporto con il coinvolgimento dell’INAIL .
Per approfondimenti: MINISTRO DELLA SALUTE COVID-19 LAVORATORI E IMPRESE
Oltre a ricordarvi che sussiste l’obbligo di adempiere alla comunicazione, la stessa è stata posticipata, al 29 marzo prossimo, ci riferiamo alla quota associativa straordinaria richiesta dai sindacati stipulanti ai lavoratori che applicano il CCNL Metalmeccanica
L’ Ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl 5 febbraio 2021 stabilisce che, a partire dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2021, le aziende devono richiedere ai lavoratori non iscritti al sindacato l’adesione al versamento della quota associativa straordinaria di 35,00 euro alle Organizzazioni sindacali stipulanti Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di aprile 2021, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15/5/2021.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a FIM, FIOM e UILM che verrà successivamente indicato.
Federmeccanica informa che le parti hanno posticipato la comunicazione al 29 marzo prossimo e che saranno fornite in tempo utile le informazioni operative necessarie.
Cifa e Confsal, in data 1° marzo 2021, hanno sottoscritto un accordo interconfederale che fissa le regole per il ricorso al lavoro agile valido per tutte le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal, in attuazione della disciplina legale di cui alla L. 81/2017, di quella comunitaria di cui alla risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale – punti 48 e 49 e, in coerenza e in integrazione, per tutta la durata della loro vigenza, con le disposizioni normative di tipo emergenziale legate al contenimento nel nostro Paese del contagio da COVID-19.
Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19: un contributo economico solidale alle lavoratrici e ai lavoratori del Settore Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi garantito dall’ONBSI. L’ONBSI è l’organismo paritetico nazionale bilaterale nato per sviluppare misure in materia di occupazione e formazione per i dipendenti da imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi che applicano di CCNL CONFAPI, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, AGCI SERVIZI .
In considerazione della perdurante emergenza causata dalla pandemia COVID 19 è stata bandita una iniziativa che garantisce una indennità economica ai lavoratori con reddito basso iscritti all’ONBSI, a fronte di spese sostenute a partire dal 2020 ( nascita ,asilo nido, contributo scuola assistenza ad anziani o per gravi malattie, ecc)
L’indennità può avere un importo massimo di 200 euro e va richiesta entro il 31.12.2021 sul portale ONBSI allegando la documentazione richiesta.
In allegato in fondo all’articolo il bando integrale.
Di seguito vediamo qualche dettaglio in più sui requisiti , le finalità del contributo e la modalità per presentare la domanda.
Requisiti Indennità Covid ONBSI
Possono fare domanda
- gli iscritti alla data del 1° marzo 2020 ONBSI
- con anzianità contributiva di almeno 12 mesi;
- in possesso di un reddito ISEE 2019 inferiore a 15.000 euro;
- che non siano già beneficiari di altre iniziative deliberate in autonomia da un ente territoriale OBSI.
Contributo solidale OBSI: finalità e documentazione
L’indennità viene erogata per le finalità:
• sussidio per natalità;
• asili nido;
• borse di studio e somme erogate a ni di studio a favore di glio/i e/o familiari a carico;
• scuole materne: iscrizione e/o rette mensili per scuola materna pubblica o privata;
• trasporto scolastico, rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica
servizi di baby-sitting: corrispettivo corrisposto a baby sitter; • rette scolastiche, tasse universitarie e libri di testo scolastici e universitari, ivi compresi materiali per la Didattica a Distanza;
• centri estivi e invernali, ludoteche;
• sussidio per mensa scolastica dei figli
• sussidio per assistenza familiare nei confronti degli anziani e/o dei soggetti non autosufficienti;
• contributo per sostegno ai lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi.
A seconda della misura, come specificato in dettaglio nel bando, possono essere quindi richiesti :
- • autocertificazione dello stato di famiglia;
- • autocertificazione di nascita del figlio;
- • copia delle ricevute per i pagamenti effettuati;
- • dichiarazione di familiare a carico;
- • documentazione comprovante l’età del familiare e/o lo stato di non autosufficienza;
- • documentazione comprovante la natura e la durata della malattia o della quarantena.
5 Step per la domanda di contributo
La domanda va inviata esclusivamente tramite il Portale S.I.ONBSI fino al 31 dicembre 2021
I 5 passaggi sono i seguenti:
- Registrazione al Portale S.I.ONBSI. E’ necessario indicare l’azienda presso cui si lavora
- Accesso al Portale portale.onbsi.it/login
- Allegare la documentazione richiesta
- Controllare i dati inseriti
- Invio della richiesta
Si ricorda che l’ente ONBSI è finanziato , come stabilito dal CCNL mediante l’attribuzione di un contributo di € 0,50 mensili a carico del datore di lavoro e di € 0,50 mensili a carico del lavoratore, per 12 mensilità, da versare trimestralmente. Tali importi sono ridotti, per i lavoratori a part-time inferiore a 20 ore settimanali, a € 0,25 mensili. L’Organismo nazionale bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività, individuate dalle parti stipulanti il CCNL, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali stesse. La promozione e la gestione delle attività avviene nel rispetto degli accordi interconfederali e degli organismi da essi derivanti.
Federmeccanica – Assistal e i sindacati FIOM CGIL, FIM CISL e UILM hanno raggiunto ieri notte l’intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei metalmeccanici scaduto a fine 2019,dopo 4 giorni di trattativa non stop. Come riportato dal Comunicato sindacale sono stati definiti :
- aumento salariale di 100 euro per il terzo livello e di 112 euro per il quinto livello sui minimi contrattuali per il periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2024. Le tranches saranno erogate:
- a giugno 2021 per 25 euro,
- a giugno 2022 per 25 euro,
- a giugno 2023 per 27 euro, e
- a giugno 2024 per 35 euro.
Inoltre:
- sono confermati per ogni anno di vigenza del contratto 200 euro di flexible benefit (welfare contrattuale) come da Ccnl del 26 novembre 2016.
Per la carenza contrattuale del 2020 si è provveduto con l’incremento di 12 euro sui minimi percepiti dalla mensilità di giugno e con 200 euro di flexible benefit per effetto dell’ultrattività della struttura del precedente contratto.
In tema di inquadramento si avra il superamento del primo livello a partire dal 1 giugno del 2021 e migliaia di lavoratori passeranno nell’attuale secondo livello.
Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione della clausola sociale sugli appalti pubblici mentre sul lavoro agile le parti si sono impegnate a raggiungere una definizione entro la stampa del testo contrattuale.
Dopo la riunione degli organismi unitari, l’ipotesi di accordo verrà illustrata nelle assemblee nei luoghi di lavoro e, infine, sottoposta al referendum vincolante tra tutte le lavoratrici e i lavoratori”.
Permessi di soggiorno nuovo modulo autorizzazione UE
Rilasciato un nuovo modulo per l’autorizzazione dei permessi di soggiorno aderente al modello univforme per i paesi UE Decreto MInisteri dell’interno e dell’innovazione 30.1.2021
CCNL tessili Confapi2020: posticipo aumenti per COVID
Testo del rinnovo CCNL piccola e media industria del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature. L’aumento di gennaio 2021 può slittare a luglio
Incentivo assunzioni “IO lavoro”: riaperti i termini per le domande
Istruzioni e modulo per richiedere lo sgravio contributivo totale IO LAVORO , fino a esaurimento risorse, per le assunzioni effettuate entro il 2020
CCNL alimentare industria: stesura definitiva 2021
Ecco le associazioni aderenti alla stesura del 25 gennaio 2021 del contratto nazionale per l’industria agroalimentare valido per il 2019-2023
CCNL alimentari panificazione Confartigianato: ecco gli aumenti 2021
Da febbraio adeguamento dei minimi retributivi per le piccole imprese del settore alimentare e panificazione con la firma dell’ accordo economico Confartigianato
Sperando di fare cosa gradita, abbiamo istituto una nuova comunicazione mensile; procederemo alla pubblicazione dei CCNL che subiscono una variazione nel mese in corso, quanto sopra potrà poi essere approfondito con i responsabili dello Studio.
Gomma e Plastica Industria: ipotesi di accordo del 16 settembre 2020 del contratto collettivo nazionale di lavoro, che ha introdotto aumenti retributivi con decorrenze gennaio 2021 e gennaio 2022.
Istituzioni Socio Assistenziali – Uneba: a seguito di interpretazione autentica avuta dalle parti firmatarie del Ccnl, con decorrenza 12/2020 la gestione del trattamento economico dell’assenza di malattia, con integrazione datore di lavoro sarà solo fino a quando è dovuta l’indennità a carico Inps.
CCNL Unionmeccanica Confapi: applicazione welfare anche per il 2021
Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 1° luglio 2020, comunicano che in applicazione del comma 3, art. 90 del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3 luglio 2017, il medesimo resterà in vigore fino a che non sarà sostituito da un successivo CCNL.
Per questo motivo, a partire dal 15 gennaio 2021 dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 150,00 euro, rispettando le condizioni disciplinate all’articolo 52 del CCNL.
E’ stato firmato il 17 novembre da Confimi impresa meccanica, Federazione italiana metalmeccanici (Fim-Cisl) e Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm-Uil) un accordo di adeguamento retributivo del CCNL precedente scaduto a maggio 2019 .
Sono stati fissati i nuovi minimi tabellari, in vigore dal 1° giugno 2020 , che riportiamo nella tabella seguente.
Categoria | importo mensile |
9 e 9Q | 2.555,05 euro |
8 e 8 Q | 2.298,21 euro |
7 | 2.113,00 euro |
6 | 1.969,07 euro |
5 | 1.835,89 euro |
4 | 1.714,05 euro |
3 | 1.642,32 euro |
2 | 1.481,00 euro |
1 | 1.342,00 euro |
L’aumento medio in busta paga è pari a 20 euro mensili e corrisposto a tutti i lavoratori in forza al 17 novembre già con la mensilità di novembre mentre, con la retribuzione di dicembre, sarà integrato anche l’importo relativo ai mesi che vanno da giugno 2020 a ottobre 2020.Tali arretrati non comportano il ricalcolo sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione, ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Per le aziende in crisi potrà applicarsi un differimento dell’applicazione dei nuovi minimi, previa intesa sindacale per il tramite dell’associazione datoriale.
L’accordo specifica anche che gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con una clausola di espressa assorbibilità o siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
Per gli addetti alle consegne inquadramento da lavoro dipendente e introduzione della paga oraria grazie al modello di delivery “Scoober”. Il country manager Daniele Contini: “E’ il momento di proseguire con il nostro impegno nel fornire tutele e protezioni ai lavoratori della gig economy”
Il modello “Scoober” prevede che i rider di Just Eat abbiano un contratto da lavoratori dipendenti basato sulle linee guida internazionali di un accordo aziendale, adattate e in linea con la normativa e la legislazione italiana. Sarà possibile mantenere la flessibilità legata al tipo di attività in base alla tipologia di contratto, full time o part-time, e sarà introdotta una paga oraria, corrispondente quindi all’intero turno coperto dal rider e non in relazione alle singole consegne, sulle quali invece si valuterà un ulteriore bonus.
Una novità che arriva mentre il fronte dei fattorini, come raccontato da Repubblica in questi giorni, vive anche fratture interne. Da quando è in vigore il contratto firmato dalle multinazionali (Glovo, Deliveroo, Uber Eats, Just Eat riunite in AssoDelivery) e il sindacato Ugl, ma disconosciuto da buona parte dei 30 mila rider che scioperano e si scontrano con i colleghi che scelgono di lavorare. Sul dossier è attivo anche il governo, che inconterà le aziende e i sindacati che non hanno firmato il contratto mentre le attenzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro si concentrano proprio sull’accordo tra AssoDelivery e Ugl.