Federmeccanica ha comunicato che, in fase di rinnovo e stesura del CCNL 5 febbraio 2021, è stata posticipata la data di pagamento dei “Servizi per la Formazione” prevista dall’articolo 7 Titolo VI: il contributo una tantum pari a 1,50 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2020 e dovrà essere versato a carico dalle imprese che applicano il Ccnl industria metalmeccanica a partire da settembre 2021 entro il 15 ottobre 2021.
A breve dovrà essere comunicata la modalità di pagamento inoltre è prevista una campagna di comunicazione, che prevede specifiche per l’impianto dei servizi che si intende mettere a punto per l’organizzazione, la pianificazione e la registrazione della formazione.
Così come la normativa precedente, anche il nuovo contratto a tempo determinato, disposto dagli articoli 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, subisce continue modifiche tali da rendere instabile uno dei contratti più utilizzati dalle aziende italiane.
Il D.Lgs. n. 368/2001 (2001-2015) disponeva l’eliminazione delle causali obbligatorie precedentemente in quanto fonte di contenzioso tra le parti. In considerazione di ciò, con la legge n. 78/2014 (di conversione del D.Lgs. n. 34/2014), si diede la possibilità al datore di lavoro di apporre un termine alla durata del rapporto di lavoro senza la necessità di “inventare” una motivazione, più o meno plausibile, da addurre nel contratto individuale.
Ricordo che sull’argomento la riflessione è partita da tempo e le posizioni delle parti sociali sono molto distanti: i sindacati sono fermamente contrari ad un obbligo generalizzato di green pass per i luoghi di lavoro che comporti sanzioni per i lavoratori o addirittura il licenziamento in caso di inadempienza, mentre Confindustria insiste sull’esigenza di tutelare tutti i lavoratori e lo svolgimento delle attività produttive con l’estensione delle certificazioni verdi ai contesti aziendali, anche con il recente durissimo intervento il presidente Bonomi al Meeting di Rimini.
Green pass e luoghi mensa: la faq del Governo
Sul sito del Governo era apparsa una FAQ che afferma infatti che anche per l’accesso alle mense aziendali (come luoghi di ristorazione “collettiva” ) c’è l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID.
Questo il testo integrale:
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19? Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Il chiarimento è contestato da più parti sia per la forma : una faq online non ha alcun valore normativo;
Sono stati segnalati importanti casi di accordi tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali per l’adesione all’obbligo : grandi aziende come Leonardo, Electrolux, prevedono l’obbligo di green pass. Per i lavoratori che ne sono sprovvisti sono state individuate soluzioni alternative ( cestino, lunch box, servizio di consegna di pasti da consumare all’esterno o in appositi spazi, rispettando il distanziamento).
Ufficialmente comunque Fiom, Fim e Uilm, dicono di «condividere l’obiettivo di completare la campagna vaccinale» ma, ribadiscono che non accetteranno «nessuna disparità di trattamento fra luoghi di lavoro e mense».
Il confronto Confindustria – Sindacati sul Green pass nei luoghi di lavoro
Già un paio di mesi fa un documento dell’Associazione Industriali a firma della direttrice generale Mariotti proponeva di chiedere al Governo una norma che consentisse l’ingresso nelle aziende solo ai lavoratori muniti di Green pass , meglio muniti di vaccinazione. Per chi ne fosse sprovvisto il datore di lavoro avrebbe dovuto definire una diversa mansione o destinarlo all’aspettativa forzata, senza stipendio. Tra l’altro in merito la Cassazione si è già espressa:
Il giudice del lavoro di Modena nell’ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio ha confermato la legittimità della sospensione senza retribuzione di due fisioterapiste dipendenti di una cooperativa attiva presso una Residenza per Anziani.
Nella sentenza si ricorda innanzitutto l’art. 2087 del codice civile , che obbliga il datore di lavoro ad adottare “tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori “ ponendolo come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali . Viene anche richiamata la direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 che ha specificatamente incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione .
Vale la pena sottolineare che la decisione del giudice è precedente alla entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario
Va ricordato comunque che obbligo di Green pass NON corrisponde a obbligo di vaccinazione, infatti il certificazione verde può essere ottenuta anche dopo la guarigione dalla malattia COVID o con l’effettuazione di Tampone antigenico o molecolare.
Green pass, vaccinazione e Testo Unico sicurezza
Si è alzata anche la voce del giuslavorista Pietro Ichino, ex consigliere del ministero del Lavoro che aveva affermato già quando fu introdotto l’obbligo per i sanitari, che “Condizionare l’accesso in azienda all’avvenuta vaccinazione, oggi che il vaccino è disponibile per tutti, è una misura sicuramente efficace e ragionevolissima per evitare il rischio di una quarta ondata epidemica, che sarebbe disastrosa per il Paese.”
In data 6 aprile 2021 è stato siglato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Costituisce parte integrante del Protocollo il documento recante le “Indicazioni ad interim per la vaccinazione SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” approvato l’8 aprile 2021 e reso noto tramite Circolare del Ministero della Salute il 12 aprile 2021.
Attraverso il protocollo e le successive indicazioni sono state fornite le informazioni per costituire, allestire e gestire punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.
L’obbiettivo è quello di rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive, accrescendo il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro.
La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e, nei casi previsti, in quelle dell’INAIL.
Ichino aggiunge che :” A ben vedere proprio perché la misura è efficace e ragionevolissima, gli imprenditori potrebbero già adottarla di loro iniziativa, anzi dovrebbero, anche senza attendere un provvedimento legislativo ad hoc, in forza dell’articolo 2087 del Codice civile, oltre che degli articoli 15 e 20 del Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)”. Effettivamente l’articolo 2087 del Codice obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure consigliate dalla scienza, dalla tecnica e dall’esperienza idonee a ridurre al minimo, se non azzerare, ogni rischio per la sicurezza e il benessere fisico e psichico del lavoratore.
Inoltre, l’art. 15 del Testo Unico sulla sicurezza obbliga il datore, dove possibile, a non limitarsi a misure protettive, ma adottare le misure idonee ad eliminare radicalmente il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore. L’art. 20, invece, obbliga il lavoratore a conformarsi alle misure di sicurezza adottate dal datore secondo le due prime norme”. Per questo, secondo Ichino, è “libero dunque ogni cittadino di non vaccinarsi, finché una legge non prevede questo obbligo; ma non di mettere a rischio la salute degli altri. E libero ogni imprenditore, dove la vaccinazione costituisca la misura più efficace per la tutela dei propri dipendenti, di richiederla in forza delle norme che ho appena citato: che sono pur sempre leggi dello Stato”.
Unionmeccanica ha pubblicato la circolare del 1° luglio 2021 con la quale informa che, a seguito dell’Accordo di rinnovo del Ccnl per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti, sottoscritto lo scorso 26 maggio 2021, sono stati stabiliti i termini e condizioni per la raccolta del contributo di 35,00 euro che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di “quota associativa straordinaria” a fronte dell’attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di settore.
Queste le specifiche:
- Le aziende sono tenute ad affiggere in bacheca dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021, un avviso (Allegato 2) con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una “quota associativa straordinaria” di 35,00 euro;
- L’avviso dovrà essere esposto nella bacheca delle comunicazioni aziendali, in modo da consentire un’idonea e tempestiva informazione;
- Le aziende devono distribuire a tutti i lavoratori con la busta paga del mese di agosto 2021, l’apposito modulo (Allegato 3) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35,00 euro.
- Per rifiutare l’effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 ottobre 2021.
- Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo, le aziende devono procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di novembre 2021 (Nell’ipotesi in cui il singolo lavoratore abbia consegnato più moduli con manifestazioni di volontà contrastanti, si dovrà dare seguito alla manifestazione di volontà cronologicamente più recente).
Sono in ogni caso esclusi dall’effettuazione della trattenuta di 35,00 euro i dipendenti:
- iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il Ccnl;
- che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo.
La circolare del 1° luglio 2021
Raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto nazionale applicato ai circa 600mila lavoratrici e lavoratori addetti delle imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi, comparto che opera prevalentemente in regime di appalto di pulizie.
Il nuovo contratto nazionale decorrerà da luglio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024. L’aumento economico è di 120€ a regime per il 2° livello, con prima trance di 40€ a luglio 2021 e ultima trance di 10€ a luglio 2025, per una massa salariale complessiva pari a 3.430€ nel periodo di vigenza contrattuale.
L’intesa inoltre prevede una soluzione innovativa volta a tutelare il reale potere di acquisto dei salari, nel caso in cui il contratto non fosse rinnovato, evitando così una perdita salariale per le lavoratrici e i lavoratori.
Sulla parte normativa il rinnovo interviene su diversi istituti adeguando o integrando la precedente disciplina, in particolare: sul cambio appalto, implementando le informazioni e le comunicazioni tra azienda cessante e azienda subentrante e da dare alle organizzazioni sindacali; sul ricorso al contratto a tempo determinato e ai contratti di somministrazione il limite di utilizzo complessivo viene individuato nel 35%; viene demandata alla contrattazione di secondo livello la possibilità di sottoscrivere specifiche intese sul meccanismo della banca delle ore, da definire a livello aziendale con le Rsu/Rsa e le organizzazioni sindacali ; sul contratto di lavoro a tempo parziale le Parti rivedono le modalità e i tempi per la presentazione alle Rsa/Rsu/organizzazioni sindacali dei dati sull’utilizzo del part-time, utili a realizzare un esame congiunto per consolidare le ore di supplementare prestate; sul trattamento di malattia non ci sono interventi sull’articolato normativo attuale.
Sul tema delle assenze, che ha lungamente impegnato il confronto tra le Parti, viene istituita una Commissione paritetica, con il compito di definire con l’Inps una convenzione al fine di acquisire i dati relativi al fenomeno delle micro-assenze.
Molto importante è l’introduzione di un ampio articolato volto a contrastare le violenze e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, che impegna le parti a definire un Codice di Condotta/Linee Guida sulle misure da adottare. Inoltre, alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro con congedo retribuito per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, recependo e in coerenza con le previsioni normative, prorogabile per ulteriori 90 giorni lavorativi con diritto al pagamento di una indennità pari al 70% della retribuzione corrente.
Nei prossimi giorni si terrà l’Attivo Unitario delle Delegate e dei Delegati e dalle prossime settimane l’ipotesi di accordo sarà sottoposta alla valutazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee.
Viene precisato, nella sentenza, che la prestazione dei riders, alla luce dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015, deve essere applicata la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, tutelato comunque in materia di attività sindacale dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori .
La società Deliveroo ha annunciato appello.
Fulcro del nuovo contratto è la riforma, dopo 48 anni, dell’inquadramento professionale del settore, con nuovi livelli e criteri.
Previsti 6 criteri professionali, ognuno con una diversa declaratoria (descrizione delle competenze). Il nuovo inquadramento sarà in vigore da giugno 2021, con tanto di fase transitoria.
Dal 1° giugno 2021 viene eliminata la prima categoria. I lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inquadrati nell’ex 1° livello sono riclassificati nel livello D1 (ex liv 2) a decorrere dal 1° giugno 2021.
In dettaglio da giugno ci saranno 9 livelli di inquadramento, compresi in 4 campi di responsabilità di ruolo (crescende da D ad A):
- D. Ruoli Operativi: livello D1 – livello D2;
- C. Ruoli Tecnico Specifici: livello C1 – livello C2 – livello C3;
- B. Ruoli Specialistici e Gestionali: livello B1 – livello B2 – livello B3;
- A. Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: livello A1
Con il messaggio 2330/2021 l’ INPS risponde a quesiti chiarendo le modalita di pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.
L’istituto ricorda che con il messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013 è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, una specifica funzione pertale versamento e fornisce chiarimenti e un esempio di calcolo
In merito all’indennità sostitutiva del preavviso l’Istituto ricorda che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono
In merito alle ferie non godute, si ricorda invece che :
- le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro,
- la natura di tale monetizzazione è retributiva,in quanto si tratta di somme strettamente correlate al rapporto di lavoro .
Ne deriva che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Il messaggio riporta l’esempio di un lavoratore domestico licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate: è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo Esempio di calcolo: Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.
Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.
Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, attraverso il “Portale dei Pagamenti”, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due Avvisi di pagamento “pagoPA” come segue :
- 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
- 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.
E’ stato firmato il 7 giugno 2021 a Roma , dopo quasi 16 mesi di trattativa l’accordo di rinnovo del Contratto che riguarda oltre 30.000 lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico aderenti a CONFIMI . Con questa firma si completa il quadro contrattuale del settore
Nel nuovo CCNL Confimi impresa meccanica ” le associazioni datoriali e sindacali FIM CISL FIOM CGIL e UILM hanno concordato un’aumento medio mensile in busta paga di 80 euro, erogato in tre tranches, come segue:
- 26 euro a giugno 2021,
- 26 euro a giugno 2022,
- 28 euro a giugno 2023.
Il contratto avrà vigenza a partire da giugno 2021, fino a giugno 2023. L’aumento sui minimi è ben superiore all’indice IPCA prevista nel triennio cio significa che il potere di acquisto dei salari viene incrementato in termini reali. Il contratto Confimi meccanica ha un incremento salariale e i minimi superiori rispetto agli altri contratti nazionali.
Per quanto riguarda il welfare sono previsti si seguenti interventi di miglioramento:
- I flexible benefit che permettono ai lavoratori di accedere a beni e servizi saranno di 150 euro annui da ottobre 2021 e 200 euro da settembre 2022;
- la previdenza integrativa aumenta il contributo aziendale da gennaio 2022 dal 1,6% al 2%. Per gli under 35 ci sarà un versamento aggiuntivo di 120 euro a carico dei datori di lavoro;
- confermata la sanità integrativa a carico aziendale.
In tema di diritti contrattuali si segnalano :
- formazione professionale: conferma delle 24 ore retribuite e il trasferimento delle ore non utilizzate nel triennio precedente;
- tutele e diritti per le donne vittime di violenze e molestie e campagne di sensibilizzazione;
- maternità obbligatoria/anticipata: migliorato l’attuale trattamento economico;
- congedi parentali retribuiti: 3 giorni annui per malattia dei figli con età non superiore ai tre anni;
- salute e sicurezza: linee guida su buone pratiche e implementando i break formativi;
- la staffetta generazionale per facilitare assunzione under 35;
- rafforzato la tutela occupazionale nei casi cambi di appalto e nei contratti pubblici di servizi;
- accordo smart working: un quadro normativo completo che regola tutti gli aspetti dal diritto alla disconnesione, alle fasce di contattabilità, al trattamento economico, alla strumentazione ai diritti sindacali. Rappresenta sicuramente il miglior accordo che ad oggi abbiamo sottoscritto nel settore metalmeccanico.
Anche per questo contratto i sindacati hanno chiesto ed ottenuto di iniziare il percorso di riforma dell’inquadramento professionale: Da gennaio 2022 verrà eliminata la 1^ categoria con un miglioramento economico nelle fasi di inserimento lavorativo. Entro la vigenza di questo contratto le parti sono impegnate a costruire un accordo che garantisca l’esigibilità della contrattazione territoriale.
Nel comunicato unitario FIM CISL FIOM CGIL e UILM hanno sottolineaato che “la contrattazione sindacale sta dando un grande contributo di fiducia e stabilità nel settore nel periodo più difficile dal dopoguerra ad oggi, il nostro obiettivo è impedire che la pandemia e la crisi economica e sociale venga pagata dai lavoratori metalmeccanici”.
E’ stato firmato lo scorso 26 maggio da Unionmeccanica Confapi con FIOM CGIL FIM CISL e UIM, l’Accordo di rinnovo del contratto per i dipendentei delle piccole e medie aziende metalmeccaniche con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024. Si ricorda che l’ipotesi di accordo sarà valida se approvata dalle lavoratrici e dai lavoratori interessati attraverso consultazione certificata.
Di seguito i principali contenuti
Trattamento economico, welfare e sanità integrativa
Le Parti, con il verbale di accordo in commento, hanno stabilito un aumento dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.
L’aumento verrà erogato in 4 tranches, così come segue:
-euro 23,00, dal 1° giugno 2021;
-euro 23,00 dal 1° giugno 2022;
-euro 25,00 dal 1° giugno 2023;
-euro 33,00 dal 1° giugno 2024.
Riguardo i Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria l’Ipotesi di accordo prevede che: nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Ccnl, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica fornita dall’Istat . Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del Ccnl per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’Istat gli incrementi dei minimi contrattuali per livello.
Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL) con gli aumenti complessivi:
qui i nuovi minimi contrattuali previsti fino al 2024:
WELFARE
Dal 2022 e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio.
SANITA INTEGRATIVA
Per l’assistenza sanitaria prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell’azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione
Normativa
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori.
LaDisciplina in vigore dal 1° giugno 2021 :
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.
FERIE
Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda
FORMAZIONE CONTINUA
È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.
Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade.
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
- al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
- al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente;
- essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.
Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018 e attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.
QUOTA CONTRATTO
Dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2021, le aziende – mediante affissione in bacheca – comunicheranno ai lavoratori non iscritti la richiesta della quota associativa straordinaria di 35 euro a favore di Fim, Fiom e Uilm da trattenere sulla busta paga relativa al mese di novembre 2021. Con la busta paga del mese di agosto 2021 le aziende consegneranno un modulo che i lavoratori dovranno riconsegnare entro il 15 ottobre 2021 per aderire o meno alla richiesta di Fim, Fiom e Uilm.
Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, con accordo del 3 maggio 2021, hanno disciplinato il nuovo sistema di inquadramento del personale, a integrazione dell’accordo 5 febbraio 2021. L’accordo conferma, a partire dal 1° giugno 2021, il nuovo inquadramento in 4 ruoli e 9 livelli, pertanto i lavoratori dovranno essere riclassificati entro il 31 maggio 2021.
L’intesa, inoltre, propone l’esemplificazione di figure professionali e di profili professionali, che saranno completate e inserite nella stesura del testo contrattuale.
Il ccnl metalmeccanici industria applicato dalle aziende aderenti Federmeccanica Assistal (Confindustria ) è stato rinnovato la scorsa settimana, il 5 febbraio 2021 dopo quasi un anno e mezzo di trattative. Il confronto è stato reso piu difficile dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica che a un certo punto ha portato a uno stallo e ad uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria FIM CISL FIOM CGIL e UIL lo scorso mese di ottobre. L’accordo, che riguarda quasi un milione e seicentomila lavoratori, è stato approvato dalle assemblee dei lavoratori.
Vediamo di seguito le principali novità e le nuove tabelle retributive in una sintesi dei principali ambiti di novità: inquadramento, aumenti salariali e del welfare contrattuale, formazione e informazione, clausola sociale per gli appalti, misure antiviolenza.
Per gli aspetti non modificati dall’accordo si veda il testo del contratto precedente del 2016 nell’articolo
1) CCNL Metalmeccanici 2021: nuovo inquadramento professionale
Il nuovo contratto ua l’ inquadramento professionale, definito con il contratto del 1973, ai cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali degli ultimi anni.
In particolare, dal 1°giugno 2021 operai, impiegati e quadri saranno inquadrati in una classificazione unica articolata su nove livelli di inquadramento, ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo (crescende da D ad A):
D. Ruoli Operativi: livello D1 – livello D2;
C. Ruoli Tecnico Specifici: livello C1 – livello C2 – livello C3;
B. Ruoli Specialistici e Gestionali: livello B1 – livello B2 – livello B3;
A. Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: livello A1.
Piu in dettaglio:
- La 1a categoria viene eliminata, dal 1° giugno 2021 tutti i lavoratori attualmente inquadrati in 1a categoria passano di livello e verranno inquadrati nel livello D1 che corrisponde alla 2a categoria;
- entro il 31 maggio 2021 i lavoratori saranno riclassificati come da tabella seguente (elaborata da FIOM CGIL)
Da notare che:
- i lavoratori in forza conservano l’anzianità di servizio maturata al 31 maggio 2021 per tutti gli istituti contrattuali;
- sono confermati i periodi utili per il passaggio al livello successivo
L’ipotesi di accordo stabilisce che per lavoratori direttivi si intendono i lavoratori con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento.
Alla Commissione Nazionale sull’Inquadramento Professionale è assegnato il compito di monitorare l’applicazione del nuovo sistema e di elaborare Linee guida per le sperimentazioni in azienda che dovranno essere condivise con la Rsu e con le Organizzazioni sindacali territoriali.
2) Aumenti retributivi, welfare e previdenza
L’ipotesi di accordo a livello economico prevede un incremento a regime dei minimi tabellari definito in base al valore dell’inflazione prevista per gli anni di vigenza – indicatore IPCA – e una quota di salario per la innovazione organizzativa determinata dalla riforma dell’inquadramento. L‘incremento è pari al 6,15% suddiviso in 4 tranches erogate a:
- Giugno 2021
- Giugno 2022
- Giugno 2023
- Giugno 2024
Nella tabella che segue (Fonte FIOM CGIL) i minimi retributivi attuali e comprensivi dei prossimi incrementi:
L’aumento retributivo a regime risulta quindi il seguente:
Categorie attuali | nuovi livelli | incremento complessivo sulla retribuzione mensile |
1 | – | 90,40 |
2 | D1 | 90,40 |
3 | D2 | 100,26 |
3s | C1 | 102,42 |
4 | C2 | 104,57 |
5 | C3 | 112,00 |
5s | B1 | 120,06 |
6 | B2 | 128,80 |
7 | B3 | 143,79 |
8 | A1 | 147,22 |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE Fondo Cometa: Dal 1° giugno 2022 per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni che si iscriveranno al Fondo Cometa, destinandovi il proprio TFR, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Fondo Mètasalute: possibilità di rimanere iscritti alla Assistenza Sanitaria Integrativa contrattuale al momento di andare in pensione, o di iscriversi se già in pensione, ai lavoratori iscritti al Fondo Metasalute per almeno due anni continuativi. L’importo e le modalità di contribuzione, a carico del pensionato, verranno definite prossimamente dal Fondo MètaSalute.
3) CCNL Metalmeccanici e clausola sociale appalti
Il nuovo contratto prevede in caso di cambio appalto la clausola sociale ossia:
- l’obbligo di comunicazione 30 giorni prima della data di cessazione da parte dell’azienda uscente alla Rsu e alle Oo.Ss. territoriali e alla impresa subentrante, contenente l’elenco dei lavoratori dell’appaltoil loro orario di lavoro, il relativo inquadramento e le mansioni;
- entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione si potrà chiedere un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni , che si intende conclusa entro 15 gg. dal primo incontro;
- nel confronto saranno valutate le attività prestate dall’impresa uscente e le necessità occupazionali della subentrante. In caso di cambio appalto a parità di condizioni l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del personale mentre se ci sono modifiche di termini e modalità, le parti si attiveranno per armonizzare le nuove esigenze con il mantenimento dei livelli occupazionali.
La clausola sociale per cambio appalto interessa i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegati continuativamente nel contratto di appalto da almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo che siano stati assunti in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei sei mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro.
4) Diritto alla formazione e informazione sindacale
FORMAZIONE CONTINUA: viene riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua (min 24 ore) introdotto con il contratto del 2016, che prevede:
- alfabetizzazione digitale anche per i lavoratori con contratto a termine di durata non inferiore a 9 mesi
- diritto di recuperare la formazione non svolta anche dai lavorato assenti continuativamente per un periodo pari o superiore a 6 mesi
- Le ore residue non fruite potranno essere utilizzate nei 6 mesi del triennio successivo;
- in via transitoria, le ore di formazione non fruite nel triennio 2017-2019 potranno essere fruite entro il 31 dicembre 2021
RELAZIONI SINDACALI – DIRITTI DI INFORMAZIONE: sono previsti approfondimenti specifici per realizzare proposte utili a orientare lo sviluppo e la crescita del settore. Gli osservatori paritetici territoriali approfondiranno la situazione economica sociale dell’industria metalmeccanica anche in riferimento agli effetti determinati dalla pandemia Covid-19.
Viene riordinata la materia riguardante il diritto di informazione, consultazione delle Commissioni, dei Comitati e delle Rsu. È prevista un’informazione, di norma semestrale, alle Rsu e alle Oo.Ss. sulle dimensioni di impresa, ricorso al lavoro stagionale, contratti a termine, lavoratori in somministrazione oltre che su eventuali decentramenti produttivi e/o esternalizzazioni, livelli occupazionali, lavoratori in lavoro agile, le assunzioni e le trasformazioni part time.
QUOTA CONTRATTO: Dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2021, le aziende hanno dato comunicazione ai lavoratori non iscritti la richiesta della quota associativa straordinaria di 35 euro a favore di Fim, Fiom e Uilm da trattenere sulla busta paga relativa al mese di giugno 2021. Con la busta paga del mese di Aprile 2021 le aziende dovrebbero avere consegnato un modulo che i lavoratori dovranno restituire entro il 15 maggio 2021 per aderire o meno alla richiesta di iscrizione ai sindacati: Fim CISL, Fiom CGIL oppure Uilm.
5) Lavoro agile, sicurezza, misure antiviolenza
LAVORO AGILE Entro la data di stesura definitiva del contratto, Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm si sono impegnate a definire in dettaglio il quadro di regole per lo smart working confermando sin da ora :
- la parità di trattamento dei lavoratori in «modalità agile» rispetto a quelli che svolgono la prestazione in «presenza»
- il «diritto alla disconnessione”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici e del diritto alla formazione e i diritti sindacali .
SALUTE E SICUREZZA – Viene previsto un incremento delle attività sviluppate dalla Commissione nazionale a partire dalle linee guida sottoscritte nel 2018. È prevista l’analisi delle malattie professionali sorte o presenti nelle aziende.
Si intendono estendere le buone pratiche di:
- cd “break formativi” introdotti nel 2016 che prevedono momenti di formazione dei lavoratori direttamente nelle postazioni e durante l’orario di lavoro con una persona abilitata. I break hanno ad oggetto rischi correlati alla propria mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature e alle relative procedure operative di sicurezza.
- raccolta e segnalazione dei “quasi infortuni” e dei comportamenti insicuri tramite collaborazione tra RSPP, RLS e lavoratori
MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE – Per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione è previsto il diritto ad assentarsi per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:
- al part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
- alla formazione al rientro dal periodo di assenza e e alla precedenza nei piani formativi programmati;
- al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile
- ad accordi speciali, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.
Le aziende dovranno:
- dichiarare inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro,
- adottare adeguate misure nei confronti di chi li attua, come definito dall’accordo quadro sottoscritto il 25 gennaio 2016;
- attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.