Il CCNL metalmeccanici piccola industria siglato da Unionmeccanica Confapi nel 2021  prevede, tra i benefit  contrattuali indicati all’art. 52  che le aziende entro il 28 febbraio 2022 mettano effettivamente a disposizione dei dipendenti  strumenti di welfare del valore di 200 euro.

Tali benefit devono essere utilizzati dai lavoratori entro il 31.12. 2022.

La norma  si applicherà anche nel 2023 e 2024. 

Welfare contrattuale: a chi spetta

Hanno diritto i lavoratori delle aziende aderenti a Unionmeccanica Confapi,  che:

  •  hanno superato il periodo di prova,
  • in forza alla data del 1 gennaio 2022 e quelli assunti durante il 2022
  • sia con contratto a tempo indeterminato
  • che con contratto a tempo determinato  di almeno 3 mesi.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.

Attenzione va riservata al fatto che il valore di 200 euro dovrà essere riconosciuto :

  1.  per lo stesso importo  anche ai i lavoratori part-time e ai lavoratori a termine 
  2. una sola volta all’anno in caso di piu rapporti di lavoro  del dipendente  presso la medesima azienda.

Strumenti di welfare cosa  si intende?

Il cd welfare aziendale (o flexible benefits), sono erogazioni in denaro o beni o servizi da parte dei datori di lavoro,  che vengono   definiti sempre piu frequentemente dai contratti collettivi di lavoro, in aggiunta agli accordi retributivi. In questo caso si parla di “Welfare contrattuale”.   Si tratta comunque di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente o in natura o sotto forma di rimborso spese,  esclusi dalla tassazione per il lavoratore  e detraibili ai fini  fiscali per l’ azienda.

Il datore di lavoro aderente al CCNL  è tenuto a predisporre  dei piani  di utilità (beni servizi contributi finanziari) nel cui ambito  i dipendenti abbiano la possibilità di scegliere i beni o servizi più rispondenti alle loro esigenze (V. Circolare dell’agenzia delle entrate n. 28/E/2016).

Si puo trattare  ad esempio di :

  • buoni spesa,
  • buoni carburante,
  • abbonamenti al trasporto pubblico,
  • abbonamenti per  frequenza a impianti sportivi,
  • contributi per sanità integrativa,
  •  servizi di asilo nido o assistenza anziani,
  •  mutui agevolati,  ecc.

Nel caso del CCNL Unionmeccanica Confapi   l’art 52 prevede espressamente la possibilità per i lavoratori di destinare questo valore alla contribuzione alla previdenza integrativa del Fondo Fondapi.

Le aziende  di piu grandi dimensioni solitamente danno la possibilità di scelta del bene o servizio, attraverso il sito aziendale .

In base all’accordo sottoscritto da Unionmeccanica Confapi con le OO.SS., del 26 maggio 2021, le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici (piccola industria) CONFAPI dovranno, entro il 28 febbraio 2022, mettere a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2022 (articolo 52).

Il valore di 200 euro dovrà essere riconosciuto, senza alcuna riproporzione per i lavoratori part-time, una sola volta all’anno in caso di reiterazione del rapporto di lavoro con il lavoratore presso la medesima azienda.

Detta disposizione varrà anche per gli anni 2023 e 2024.

In data 3 dicembre 2021 le OO.SS hanno sciolto la riserva, con esito positivo, circa l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del “CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia, di disinfestazione e di servizi integrati/multiservizi”, sottoscritto il 26 novembre 2021 da FNIP, assistita da Confcommercio, e Filcams-CGIL, Fisascat – CISL e UILtrasporti. Il CCNL riguarda circa n. 300 aziende di medie dimensioni per un numero di circa 20.000 addetti coinvolti.

Il rinnovo del CCNL FNIP, giunge dopo circa 10 anni dall’ultima sottoscrizione

In apertura del testo  le Parti hanno riaffermato la propria autonomia contrattuale valorizzando il ruolo della contrattazione integrativa con l’introduzione, in premessa, dell’Accordo Interconfederale sulla “rappresentanza” del 26/11/2015 e dell’Accordo Interconfederale per un “nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24/11/2016, sottoscritti da Confcommercio, CGIL, CISL e UIL.

Per la parte economica  si segnalano

l’aumento retributivo  definito, con decorrenza luglio 2021,  pari a  di € 120 lordi, in 5 tranches :

  1. luglio 2021
  2. luglio 2022
  3. luglio 2023
  4. luglio 2025
  5. luglio 2025

Quindi con  la busta paga relativa alle competenze di novembre verranno erogati anche gli arretrati dei mesi di luglio, agosto, settembre , ottobre 2021.

 Sono stati introdotti  importanti elementi di flessibilità sul mercato del lavoro (es. stagionalità contrattuale) .

Dal punto di vista del welfare contrattuale è stato introdotto il  contributo per il fondo Fon.Te  di  previdenza complementare.

Si ricorda che i costi  per l’adesione a Fon.Te. si dividono in:

 – quota di iscrizione una tantum pari per le imprese di pulizia € 7,75 a carico del lavoratore, i restanti € 7,75 a carico dell’azienda;

 15,50 €, nell’ipotesi di iscrizione/adesione a Fon.Te. di familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente;

 – quota associativa annua, destinata a coprire le spese amministrative di Fon.Te., così definita:

 a) € 22,00 per gli associati che effettuano versamenti nel corso dell’anno, prelevati in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell’anno;

b) € 10,00 per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno a valere sulla posizione individuale;

c) € 15,00 per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto a Fon.Te.; in assenza di versamenti contributivi nell’anno, il costo è pari a 10,00 € a valere sulla posizione individuale.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 51 del 14 dicembre 2021, ha approvato un D.L. che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Restano in vigore, altresì, le norme relative all’impiego del green pass e del green pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il green pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

QUALI CONSEGUENZE?

Dallo scorso anno  si stanno susseguendo le proroghe al decreto del 1 marzo 2020 che ha previsto in tutto il territorio nazionale  la possibilità di instaurare il  lavoro agile o Smart working con procedura semplificata rispetto  alla normativa istitutia (Legge n. 81 2017). Ulteriori novità  erano state introdotte dalla conversione in legge del DL 30/2021 (legge 61-2021 del 12 maggio 2021)

Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (cd. Decreto Riaperture) aveva  prorogato fino al 31 dicembre 2021 la procedura semplificata per le comunicazioni di lavoro agile e della possibilità di ricorrere a questa modalità di lavoro  subordinato anche in assenza degli accordi individuali stipulati per iscritto.

Ieri pomeriggio il Consiglio dei ministri , visto il nuovo aggravamento della pandemia da COVID 19, ha approvato una proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022. Il decreto è atteso a breve in Gazzetta Ufficiale. Lo spostamento della scadenza porta con se anche la proroga della normativa emergenziale sullo Smart working

 Ricordiamo  di seguito le norme  su lavoro agile previste per l’emergenza COVID,  il tema del diritto alla disconnessione e  il diritto al lavoro agile per i  genitori e lavoratori fragili.

Si ricorda anche che viste le motivazioni di forza maggiore imposte da un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità.  Se è il lavoratore a chiedere questa trasformazione sarà comunque l’azienda sulla base delle esigenze organizzative a decidere  per l’utilizzo del lavoro agile, dato che questa resta  una  modalità di esecuzione di un  rapporto subordinato.

Nelle aziende che utilizzano già questa modalità,  per gli stessi dipendenti  può essere comunque necessario  comunicare eventuali variazioni e integrare le informative ai dipendenti.

 

Smart working per i genitori  e lavoratori fragili

Nel decreto Sostegni bis  n. 73 2021 erano state   rinnovate fino al 31.12.2021  anche le specifiche agevolazioni  che prevedono la possibilità di Smart working per i lavoratori dipendenti  con figli  minori di 16 anni, (non più 14) che siano costretti a casa per:

  •  sospensione delle attività didattiche  
  • per quarantena  imposta dalle  autorità sanitarie locali per contagi avvenuti in qualsiasi contesto,
  • per infezione da Covid-19 che colpisca il minore stesso. 

ATTENZIONE La conversione in legge del DL 30/2021 (Legge n. 61-2021)  ha  anche eliminato il requisito della convivenza dei figli sotto i 16 anni.

Riguardo invece  i  lavoratori fragili,    la legge di conversione del decreto n. 111 2021 ha prorogato nuovamente, fino al 31 dicembre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di: svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oppure essere adibiti a mansioni diverse nella stessa categoria o ad attività formative o ancora  ottenere il riconoscimento della tutela per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, la modalità di lavoro agile come modalità ordinaria e, ove non sia possibile, si da copertura dei periodi di assenza come  degenza ospedaliera  .Le assenze non vengono computate nel periodo di comporto fissato dalla contrattazione.

In merito sono state emanate dall’INPS le istruzioni con il messaggio 3465 2021 e il successivo decreto  legge 146/2021 ha stanziato le risorse per la copertura finanziaria inizialmente mancante.

Si precisa che per lavoratori fragili   si intendono i soggetti in  possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da:

  1.  immunodepressione, 
  2.  esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, 
  3. disabili  con connotazione di gravità secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

ATTENZIONE: Per l’operatività di queste misure  con la nuova scadenza del 31 marzo 2021 si deve attendere comunque un nuovo provvedimento normativo e le istruzioni INPS.

Protocollo nazionale Smart working e diritto alla disconnessione

La conversione in legge del decreto 30 2021 introduceva   una importante specificazione  in tema di diritto dei lavoratori a rimanere disconnessi dagli strumenti tecnologici che utilizzano per il lavoro agile  chiarendo che «al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. (…)  l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.”

Si tratta di una disposizione  più precisa rispetto a quanto già previsto dalla legge istitutiva contenuta nel Jobs Act .

Il principio è stato confermato  recentemente anche  daProtocollo nazionale condiviso del 7.12.2021 firmato da Governo e parti sociali.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore commercio, turismo e servizi (Fondo EST) ha assicurato l’impegno  a tutelare le persone colpite dall’emergenza Covid-19,  fino al 31 dicembre 2021  con alcune misure misure straordinarie adottate, tra cui:

  • il rimborso per i tamponi antigenici/molecolari effettuati tra il 1° ottobre 2020 e il 30 giugno 2021;
  • l’indennità forfettaria a seguito di ricovero per positività al Covid-19;
  •  l’indennità forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva per positività al Covid-19.

Con la circolare 3/2021 FondoEst  comunica anche  la proroga della copertura   fino al 31 dicembre  di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese. 

La circolare precisa che l’iniziativa  è valida solo se le aziende sono regolarmente iscritte e paganti. I dipendenti di aziende con periodi non rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte del Fondo, non potranno beneficiarne, se non regolarizzando la loro posizione contributiva.

 Il contributo resta dovuto, ed a carico dell’azienda e del dipendente se previsto, in tutti i casi in cui gli ammortizzatori sociali non abbiano coperto interamente la mensilità.

Viene specificato anche che per garantire la copertura sanitaria a tali lavoratori, è necessario che i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia, inviino i file xml dipendenti con l’elenco dei lavoratori attivi e dei lavoratori sospesi, valorizzando, per questi ultimi, nel campo “sospensione”, la lettera “C” di Covid, al posto della “S” che continuerà a dover essere utilizzata in tutti i casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa abbia una causale differente da quella Covid.

Infatti  attraverso il file Uniemens non è possibile recepire i nominativi dei dipendenti sospesi e, pertanto, le aziende sono invitate ad usare il file Xml dipendenti per inviare le liste dei lavoratori attivi e di quelli sospesi in ammortizzatori sociali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fondoest.it e al recapito telefonico di Unisalute, che eroga le prestazioni: 800016648.

Lo scorso  6 ottobre 2021  è stato rinnovato il contratto nazionale di lavoro  per i servizi ausiliari siglato da Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica, e dall’organizzazione sindacale  Cisal Terziario

La precedente stesura del novembre 2017 era scaduta  il 31 dicembre 2020. Il  nuovo contratto  avrà efficacia temporale dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024. (Qui il testo)

Si ricorda che il contratto  nazionale  riguarda i servizi  alle imprese di  Commercio artigianato Comunicazione Turismo  e altri settori. In particolare  sono compresi:

  1. Servizi Ausiliari alle Collettività (Corrieri; Piccole consegne e Consegne a domicilio, pony express; Corrispondenza e accessori; Copisterie; Sosta e parcheggi; Autorimesse e noleggi mezzi; Ambiente: recupero e risanamento, raccolta, smaltimento e lavorazione rifiuti, giardinaggio, manutenzione e conduzione piscine e campi sportivi; Cura animali)
  2.  Servizi Ausiliari alle Aziende (Telemarketing, televendite, promozione vendite; Traduzioni e Interpretariato; Trasporto, montaggio e smontaggio mobili; Piccole manutenzioni, minuto mantenimento, montaggi, cernite e confezionamento; Pulizie civili e industriali; Piattaforme logistica, multivendita e magazzini integrati)
  3. Servizi Ausiliari alle Persone (Lavanderie, lavasecco e stirerie; Centri benessere; Acconciatura ed Estetica; Assistenza, piccoli servizi e tutele: Pratiche auto e autoscuole; Servizi matrimoniali, immobiliari, Religiosi, Pompe funebri; Sindacati; Associazioni; CAF; Patronati; Partiti Politici)

CISAL terziario  è un sindacato presente in tutti i settori professionali, grazie anche all’affiliazione di numerosi sindacati autonomi e  conta circa 1.700.000 iscritti  al 2018, riferibili in particolare alle categorie del Pubblico Impiego, dell’Agricoltura, dell’Industria, del terziario privato e pubblico e dei pensionati, e sottoscrittore di numerosi ccnl sia nei settori citati sia in quelli della mobilità e trasporti, telecomunicazioni, gas ed elettrico, metalmeccanico. La federazione è è stata individuata dal Ministero del lavoro tra le sei organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore privato, come si evince dal decreto della Presidenza del consiglio dell’8 agosto 2013.

ANPIT invece è una associazione datoriale sviluppata su tutto il territorio nazionale con oltre 50 sedi provinciali, circa 30 mila imprenditori affi iati al 2018.

Tra le novità del rinnovo si segnala la nuova classificazione del personale che comprende le categorie dei Dirigenti, Quadri, Impiegati e operai. Vengono inoltre aggiornati i profili degli operatori di vendita, con le seguenti definizioni:

 – operatore di vendita gestionale: impiegato commerciale B1;

 – operatore di vendita di 1° categoria: impiegato commerciale B2;

 – operatore di vendita di 2° categoria: impiegato commerciale o tecnico commerciale C1; 

– operatore di vendita di 3° categoria: impiegato commerciale o tecnico commerciale C2.

CCNL servizi ausiliari ANPIT: novità retributive e welfare

Per quanto riguarda il trattamento economico, l’accordo prevede  un aumento della paga base conglobata  pari a 120 euro complessivi per il livello D2 (da riparametrare per gli altri livelli) con le seguenti decorrenze:

  • € 30 dal 1° novembre 2021
  • € 30 dal 1° novembre 2022
  • € 30 dal 1° novembre 2023
  • € 30 dal 1° novembre 2024

L’Accordo prevede che nel testo definitivo del contratto vengano dettagliate  le tabelle retributive per ciascun livello di inquadramento, comprensive della nuova categoria dei dirigenti.

In materia di welfare contrattuale, le parti hanno concordato i nuovi importi, come di seguito specificato:

  • Dirigenti: 700,00 euro nel 2022; 850,00 euro nel 2023; 1.000,00 euro nel 2024
  • Quadro, Ai e A2: 400,00 euro nel 2022; 500,00 euro nel 2023; 500,00 euro nel 2024 –
  • categorie B1, B2, C1, C2, D1, D2: 250,00 euro nel 2022; 250,00 euro nel 2023; 250,00 euro nel 2024

In materia di previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a richiesta dell’interessato, il datore verserà al Fondo scelto dal lavoratore:

  1. il trattamento di fine rapporto maturato alle scadenze previste, e
  2. una quota aggiuntiva pari all’1% della paga base conglobata.

Con la presente sono ad informare che il giorno 06 ottobre 2021, le Parti sottoscrittrici del CCNL: ANPIT; CIDEC CONFIMPRENDITORI – UNICA – CISAL Terziario con l’assistenza della CISAL, hanno rinnovato il trattamento economico del CCNL “Servizi Ausiliari” sottoscritto il 21/11/2017 e scaduto al 31/12/2020, aggiornandone l’ambito applicativo.

Le Parti, entro il 30 Novembre 2021, pubblicheranno il testo integrale del rinnovando CCNL “Servizi Ausiliari” con prevista decorrenza dal 1° Novembre 2021, comprensivo del presente Accordo e dell’aggiornamento degli istituti contrattuali alla normativa vigente.

Per rimanere sempre aggiornati potete iscrivervi alla nostra newsletter e consultare il nostro sito internet www.anpit.it, nel quale troverete in tempo reale tutti gli aggiornamenti contrattuali nonché i servizi e le attività promosse da Anpit Azienda Italia.

 

  Verbale-di-accordo-sul-rinnovo-del-ccnl-servizi-ausiliari.pdf

CCNL-__SERVIZI-AUSILIARI__.pdf

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Fondo Mario Negri)
Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione al Fondo Mario Negri a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente è elavata al 12,86% della retribuzione convenzionale annua pari a € 59.224,54=.
Il contributo integrativo (comprensiva della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale) a carico del datore di lavoro è pari a decorrere dal 01/01/2020 al 2,19% e a decorrere dal 01/01/2021 al 2,31% della retribuzione convenzionale annua pari a € 59.224,54=.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (Fondo Mario Besusso -Fasdac)
Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione al Fondo Mario Besusso -Fasdac a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio è elevata al 5,51%.
Restano confermate la contribuzione del 2,56% a carico azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati (comprensiva della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale) e il contributo dell’1,87% a carico del dirigente.

PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE (Associazione Antonio Pastore)
Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione a carico del datore di lavoro all’Associazione Antonio Pastore è fissata in € 4.296,45= in ragione d’anno (comprensiva della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale). Il contributo a carico dirigente in ragione d’anno è confermato a € 464,81=.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE E OUTPLACEMENT (CFMT)
Dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo al CFMT per la formazione professionale viene elevato a € 290,00= a carico del datore di lavoro e a € 130,00= a carico dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive e dovranno continuare ad essere versati, in via transitoria, al Fondo Mario Negri.

Confetra, con Circolare n. 260/2021, ricorda che con la retribuzione di ottobre scatta la prima rata di aumento prevista dall’accordo di rinnovo del 18 maggio scorso.
Sempre con la stessa retribuzione va inoltre corrisposta, ai soli lavoratori in servizio alla suddetta data, la seconda rata di una tantum pari a 50 euro; l’una tantum va proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e per quelli assunti durante il periodo interessato e non va considerata ai fini del TFR e dei vari istituti contrattuali.
I nuovi importi dei minimi contrattuali mensili saranno pertanto i seguenti:

Personale non viaggiante

Livello Aumento dall’1/10/2021 Minimo dall’1/10/2021
Quadri (+19,20) 2.265,86
(+18,07) 2.127,87
(+16,59) 1.954,81
3°Super (+15,00) 1.765,37
(+14,55) 1.718,06
(+13,86) 1.634,10
4°Junior (+13,52) 1.591,45
(+13,18) 1.558,15
(+12,39) 1.456,12
6°Junior (+11,36) 1.339,53

Personale viaggiante

Livello Aumento dall’1/10/2021 Minimo dall’1/10/2021
C3 (+15,06) 1.765,84
B3 (+15,00) 1.765,37
A3 (+14,94) 1.764,90
F2 (+14,61) 1.718,55
E2 (+14,55) 1.718,08
D2 (+14,49) 1.717,62
H1 (+14,04) 1.664,96
G1 (+13,98) 1.658,27
I (+12,41) 1.460,09
I (+13,08) 1.539,71
L (+12,41) 1.460,09
L (+13,08) 1.539,71
L (+13,42) 1.579,55

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° ottobre e fino al 30 novembre 2021, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di dicembre.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di ottobre 2021 l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 novembre 2021. In caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio assenso.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende con bonifico sul C/C bancario intestato a:

FIM – UILM
BCC Roma
Codice IBAN: IT 91 Q 08327 03200 0000 0003 9264
Swift code: ROMAITRR
Causale “Ccnl Confimi Impresa Meccanica quota servizio non iscritti azienda…”

Qui di seguito traovate  le indicazioni per il versamento del contributo aziendale una tantum, previsto art. 7 Sez. VI  del ccnl metalmeccanici, finalizzato a sostenere la realizzazione di una piattaforma che metta a disposizione di tutte le aziende metalmeccaniche “Servizi per la formazione”.

Per consentire l’attuazione dell’impegno contrattuale si è reso indispensabile la costituzione di una Associazione no profit, denominata “MetApprendo”, a cui le aziende dovranno registrarsi – entro il 15 ottobre prossimoper adempiere al versamento del contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente.
In particolare, per calcolare l’ammontare complessivo del contributo da versare deve essere considerato il personale in forza al 31 dicembre 2020

Anche al fine di rendere più agevoli le operazioni per il calcolo e il versamento dell’importo dovuto, le aziende devono collegarsi al sito www.metapprendo.it ed effettuare la propria registrazione. In base al numero dei dipendenti indicato – cui corrisponde il contributo – la piattaforma genererà automaticamente un MAV attraverso il quale effettuare il pagamento. Gli importi versati non sono imponibili ai fini fiscali e contributivi.

Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione.

 

Con il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito Legge 17 luglio 2020 n. 77, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, è stato previsto che le imprese e le PA con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, Città metropolitana, capoluogo di Provincia o Comune> 50.000 abitanti adottino, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager. La figura era già prevista Decreto del MATTM del 1998 ma con soglie di 300 dipendenti.

l’obbligo di nominare il mobility manager e di redigere il piano degli spostamenti casa lavoro riguarda le imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in:

  • Capoluoghi di regione
  • Città metropolitane
  • Capoluogo di provincia
  • Comuni con più di 50.000 abitanti.

Per la verifica del limite dei 100 dipendenti si devono considerare come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

Al mobility manager sono assegnati i seguenti compiti:

  1. promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL (piano degli spostamenti casa lavoro), della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  2. supporto all’adozione del PSCL;
  3. adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
  4. verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
  5. curare i dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;

Il mobility manager aziendale deve essere nominato tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente, possedere competenze tecniche.

Le aziende assicurano che il mobility manager aziendale sia in possesso dei requisiti.

Mobility Manager di Area

Per le aziende con più sedi sul territorio potrà essere nominato un MM responsabile e più MM per aree geografiche.

Il PSCL va redatto entro 180 giorni dal 27 maggio (quindi entro il 23 novembre) e trasmesso al Comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione. Deve essere inviato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le figure delineate sono quelle del Mobility Manager (gestore degli spostamenti casa-lavoro), del Fleet Manager (responsabile della gestione della flotta aziendale), del Travel Manager (gestore delle trasferte di lavoro) e del Corporate Mobility Manager (che coordina le attività dei suddetti manager), dei quali gli organismi accreditaci potranno verificare l’aderenza ai requisiti. L’obiettivo è infatti favorire la certificazione volontaria dei professionisti che possa essere richiesta agli organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”, in linea con la Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Riportiamo di seguito la guida completa del Ministero.

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/Mims_mobility_manager_linee_guida_spostamenti