PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO

Per effetto della sentenza della Corte di cassazione 26246/2022 si ampliano notevolmente i termini di esigibilità dei crediti di lavoro.

La Suprema corte, con la decisione depositata il 6 settembre ha stabilito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012, e con l’introduzione del regime previsto dal Dlgs 23/2015, non è più assistito da un regime di stabilità e a ciò consegue che il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge Fornero (18 luglio 2012), deve iniziare a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro

Applicando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, tanto più in assenza di interruzione del rapporto, sono prescritti solo i crediti sorti prima del 18 luglio 2007 ovvero del 18 luglio 2002, a seconda del regime prescrizionale applicabile. Alla data odierna, il datore di lavoro è pertanto esposto a possibili rivendicazioni risalenti al 18 luglio 2007 (ovvero 18 luglio 2002) da parte di lavoratori:
il cui rapporto non è ancora cessato;
ovvero il cui rapporto è cessato dopo il 10 settembre 2017.

 

CALL CENTER E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La promotrice di piani tariffari telefonici, inserita nell’organizzazione del committente, ha diritto alle differenze retributive rispetto agli stipendi che avrebbe maturato se fosse stata assunta come dipendente. Con questa decisione il Tribunale di Bergamo (sentenza del 30 giugno 2022) conferma la grande vitalità, in chiave di estensione delle tutele verso i rapporti di lavoro parasubordinato, dell’articolo 2, comma 1-bis, del Dlgs 81/2015.

Il Tribunale ha accolto la richiesta della collaboratrice partendo dalla considerazione che gli elementi emersi durante l’istruttoria fossero idonei a dimostrare l’inserimento della lavoratrice, che aveva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell’organizzazione del committente. Circostanza, questa, sufficiente a far applicare l’articolo 2, comma 1-bis, anche alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione (sentenza 1663/2020), che ha chiarito come basti la sussistenza di «taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione)» per giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza di tali indici esonera il giudice dalla necessità di svolgere ogni ulteriore indagine, liberandolo dal peso di dover intervenire sulla qualificazione del rapporto

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24814/2022, rigetta il ricorso dell’INPS che chiedeva ad una azienda il versamento dei contributi  non versati   ritenendo  che la corresponsione del cd. “premio di presenza” concordato  a livello territoriale  non possa rientrare nella nozione di premio di produttività che da diritto alla decontribuzione prevista dal DL 67 1997 .

 La  sentenza della Suprema Corte  sostiene  invece che il premio di risultato connesso alla riduzione dell’assenteismo  puo dare diritto all’agevolazione fiscale purche tale criterio sia stato inserito in sede di contratto collettivo aziendale tra gli indicatori della produttività.

In conseguenza dei nuovi minimi retributivi CCNL Metalmeccanici, si allega le tabelle del nuovo decreto  direttoriale n. 37/2022

Inoltre il rinnovo prevedeva

  • sono confermati per ogni anno di vigenza del contratto 200 euro di flexible benefit  (welfare contrattuale) come da Ccnl del 26 novembre 2016.
  • un aumento complessivo  di 65 euro a regime, per il periodo 2021-2023,per il 5° livello (riparametrati per i restanti livelli), cosi suddivisi:
    •  18 euro nel 2021,
    •  21 euro nel 2022
    •  26 euro nel 2023
  • 750 euro nel triennio  come welfare aziendale
  •  incremento del contributo aziendale per la previdenza complementare  e riduzione del contributo a carico dei lavoratori (dal precedente 1,2% allo 0,5%),
  • estensione dell’assistenza sanitaria di Mètasalute ai pensionati iscritti al fondo in maniera continuativa per almeno 2 anni
  • elemento perequativo  che sale 500 euro nel 2023 e per la metà (250 euro) continuerà ad andare a chi percepisce solo i trattamenti contrattuali. L’altra metà del perequativo (250 euro) nel 2023 andrà chi non è coinvolto dal premio di risultato, sempre che l’azienda non sia in crisi
  •  modifica dell’inquadramento professionale introdotto nel 1973,  da luglio 2021 con 9 livelli di professionalità (al posto delle precedenti 10 categorie, con l’eliminazione della 1° categoria d’ingresso), declinati per gradi di responsabilità.
  • nuova disciplina per lo smart working
  • conferma del diritto alle 24 ore di formazione in tre anni per tutti i dipendenti

 

 

 

 

 

 

Dopo l’entrata in vigore del decreto Trasparenza, e i chiarimenti pubblicati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso 10 agosto, ci si interroga sulla reale portata e sull’utilità delle nuove norme dedicate ai nuovi obblighi informativi nel rapporto di lavoro.In particolare, per gli addetti ai lavori si tratta di un appesantimento degli adempimenti burocratici, peraltro avviati e richiesti in pieno periodo estivo. Il decreto attua in Italia le disposizioni della direttiva UE 2019/1152, ma non chiarisce come i datori di lavoro possano ottemperare agli obblighi informativi anche attraverso il richiamo alle “disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le informazioni ivi considerate” Come orientarsi all’interno della nuova serie di regole a carico dei datori di lavoro?

Il decreto Trasparenza (decreto legislativo n. 104/2022) è appena entrato in vigore ma porta con sé uno strascico di lamentale da parte degli addetti ai lavori, i quali vedono nella norma un appesantimento degli adempimenti burocratici che poco si combina con l’interesse dei lavoratori nel ricevere maggiori informazioni circa gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
Sicuramente la cosa che lascia perplessi è il fatto che il legislatore italiano non abbia chiarito come una parte di queste informazioni possano essere legittimamente fornite, dai datori di lavoro, anche attraverso il richiamo alle “disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le informazioni ivi considerate”, così come previsto dalla stessa direttiva europea 2019/1152, cui il decreto 104 trae origine.
Infatti, la direttiva richiama questa possibilità in ben 2 articoli: il 4, sugli obblighi di informazione e il 7, sulle informazioni supplementari per i lavoratori in missione all’estero.
Ma vediamo tutte le caratteristiche della norma, con anche i chiarimenti forniti dall’Ispettorato nazionale del Lavoro lo scorso 10 agosto (circolare n. 4/2022).

Quali rapporti di lavoro

La norma trova applicazione nei seguenti rapporti di lavoro:
subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo
– a tempo indeterminato
– a tempo determinato
– a tempo parziale
– contratto di lavoro somministrato
– contratto di lavoro intermittente
collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 3, c.p.c.
– comprese le collaborazioni etero-organizzate (di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015)
– contratti di prestazione occasionale (cd. PrestO), di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017
– rapporti di lavoro marittimo e della pesca (fatta salva la disciplina speciale vigente in materia)
– rapporti di lavoro domestico
– rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni
Sono esclusi, dall’applicazione del decreto, i rapporti di lavoro:
– caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata non superiore ad una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive
– autonomo;
– di agenzia e rappresentanza commerciale;
– di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
– del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, limitatamente all’articolo 2 del decreto legislativo n. 152/1997.

Gli elementi obbligatori da prevedere nella comunicazione

Vengono riscritti i primi quattro articoli del D.L.vo n. 152/1997, concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Queste le informazioni da prevedere obbligatoriamente:
a l’indicazione dell’identità delle parti;
– nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro andrà indicata anche l’identità dell’impresa utilizzatrice, non appena nota
– nel caso di lavoratori assunti in codatorialità, andranno indicate le identità di tutti i co-datori (articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 276/2003)
b il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro dovrà comunicare che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro (ad esempio, nel caso di co.co.co.);
c la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
– in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro
e la tipologia di rapporto di lavoro;
f la data di inizio del rapporto di lavoro;
g la data di fine del rapporto di lavoro laddove previsto (es. contratto a tempo determinato o collaborazione coordinata e continuativa);
h la durata del periodo di prova, se previsto;
i il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
j la durata del congedo per ferie,
k la durata degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
l il periodo di preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
– la procedura, la forma e i termini del periodo
m l’importo iniziale della retribuzione/compenso ed i relativi elementi costitutivi;
– con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento
n la programmazione dell’orario di lavoro, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (per “programmazione del lavoro” si intende la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro). In particolare:
– dell’orario normale di lavoro
– delle eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione
– delle eventuali condizioni per i cambiamenti di turno
o se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
– la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite
– le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative
– il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico
p il contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
q eventuali contratti collettivi aziendali, applicati al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Ulteriori obblighi informativi in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

Il legislatore ha previsto, in capo al datore di lavoro/committente, una serie di ulteriori informazioni che dovranno essere fornite qualora quest’ultimo impieghi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, utilizzati al fine di “fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”. Inoltre, il datore di lavoro dovrà evidenziare gli scopi e le finalità circa l’utilizzo di detti sistemi.
Dette informazioni, oltre che al lavoratore, dovranno essere fornite anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le informazioni dovranno essere fornite “in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico”.
Il lavoratore avrà sempre la possibilità di accedere ai dati, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, nonché di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi di informativa, sui quali il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni.
Il lavoratore, almeno 24 ore prima, deve essere informato, sempre per iscritto, di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite e che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
In caso di mancata comunicazione al lavoratore, delle predette informazioni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria disposta a fasce:
a da 100 a 750 euro, per ciascun mese di riferimento (la sanzione è soggetta a diffida ex art. 13 D.L.vo n. 124/2004)
b da 400 a 1.500 euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori (la sanzione è soggetta a diffida ex art. 13 D.L.vo n. 124/2004)
c da 1.000 a 5.000 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori. In questo caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta e pertanto neanche la procedura di diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004
In caso di mancata comunicazione alle rappresentanze sindacali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro per ciascun mese in cui si verifica l’omissione (la sanzione è soggetta a diffida ex art. 13 D.L.vo n. 124/2004).

Dove e quando vanno comunicate le informazioni

Le informazioni vanno comunicate al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, attraverso la consegna:
a del contratto individuale di lavoro;
o, in alternativa,
2 della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510.
Il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento di detto obbligo comporterà, da parte degli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato (soggetta a diffida ex art. 13 D.L.vo n. 124/2004). Medesima sanzione qualora il datore di lavoro/committente non comunichi eventuali modifiche, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti delle medesime modifiche, tranne nel caso che le modifiche non derivino direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
L’inadempimento comunicativo potrà essere sanato dal datore di lavoro, senza l’applicazione di alcuna sanzione, entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. Inoltre, le seguenti informazioni potranno essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa e cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell’obbligo:
– l’identità dell’impresa utilizzatrice, da parte dell’agenzia di somministrazione di lavoro;
– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
– la durata del congedo per ferie;
– la durata degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
– la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
– il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
– gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Come va fatta la comunicazione

Le informazioni devono essere comunicate al lavoratore “in modo chiaro e trasparente”, “in formato cartaceo oppure elettronico”.
Quest’ultima possibilità può essere espletata attraverso una comunicazione con le seguenti modalità:
e-mail personale del lavoratore,
e-mail aziendale messa a disposizione dal datore al lavoratore,
– messa a disposizione sulla rete intranet aziendale con accesso personale e riservato (user e password)
Il datore di lavoro dovrà aver cura di specificare che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”.
Per quanto il nuovo articolo 1, del D.L.vo n. 152/1997, non faccia più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato, la disciplina di dettaglio del contratto individuale potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

Co.co.co. anche etero-organizzate

In merito alla tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative, prevista dall’articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile, queste le informazioni obbligatorie da prevedere nel contratto individuale:
a l’identità delle parti;
b il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c la sede o il domicilio del committente;
d l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e la tipologia di rapporto di lavoro,
f la data di inizio del rapporto di lavoro;
g la data di fine del rapporto di lavoro laddove previsto (es. contratto a tempo determinato o collaborazione coordinata e continuativa).

PrestO

In merito ai contratti di prestazione occasionale (cd. PrestO), previsti dall’articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017, queste le informazioni obbligatorie da prevedere:
a i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b il luogo di svolgimento della prestazione;
c l’oggetto della prestazione;
d la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
e il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma.

Decreto trasparenza – Informazioni più ampie e dettagliate a dipendenti e collaboratori in fase di assunzione

ELEMENTI GIÀ PREVISTI E NUOVI ELEMENTI DA AGGIUNGERE AL CONTRATTO
Identità parti
Identità codatore di lavoro
Luogo di lavoro
Possibilità di indicare che il lavoratore è libero di determinare il proprio luogo di lavoro
Durata del rapporto di lavoro
In caso di rapporti a termine, la durata dello stesso
Inquadramento
La descrizione delle caratteristiche opera in via alternativa alla comunicazione degli altri dati
Retribuzione dettaglio
Modalità pagamento della retribuzione
Ferie: 1 Modalità di determinazione e fruizione sono da indicare se il dato della loro durata non può essere inserito all’atto dell’informativa; 2 durata degli altri congedi
cui ha diritto il lavoratore e indicazione delle modalità di determinazione e di fruizione se questo dato non può essere indicato all’atto dell’informativa
Preavviso
Forme del licenziamento e delle dimissioni
Orario di lavoro: 1 Se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario in tutto o in gran parte prevedibile, la programmazione dell’orario normale e le eventuali condizioni relative allo straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno; 2 se il contratto di lavoro prevede  n’organizzazione
dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte o interamente imprevedibili:
– variabilità della programmazione del lavoro,
– ammontare minimo ore retribuite garantite,
– retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite,
– ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative,
– periodo minimo di preavviso prima dell’inizio della prestazione e, ove non sia possibile e sia stato pattuito, termine entro cui il datore può annullare la chiamata
in servizio

INFORMAZIONI COMPLETAMENTE NUOVE DA FORNIRE
1 Ccnl applicato, con indicazione parti stipulanti;
2 Contratto collettivo aziendale con indicazione parti stipulanti;
3 Enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore;
4 Diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
5 Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena sia nota;
6 In caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati:
– aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi, O scopi e finalità,
– logica e funzionamento,
– categorie di dati,
– parametri utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi meccanismi valutazione prestazioni,
– misure di controllo per le decisioni automatizzate,
– eventuali processi di correzione,
– responsabile del sistema di gestione della qualità,
– livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza sistemi,
– metriche utilizzate per misurare tali parametri,
– impatti potenzialmente discriminatori delle metriche

 

L’assunzione Il periodo di prova non potrà prolungarsi oltre i sei mesi

Sulla durata massima l’articolo 7 dello schema di Dlgs stabilisce che, quando le parti prevedono nel contratto un periodo di prova, esso non può avere una durata superiore a 6 mesi. I contratti collettivi – la legge non specifica altro, quindi presumibilmente il riferimento può estendersi tanto a quelli nazionali, quanto a quelli territoriali o  aziendali. Il comma 2 dell’articolo 7 interviene sul patto di prova nei rapporti a termine, fattispecie che sembra riferirsi anche al lavoro in somministrazione, considerata l’unicità della disciplina che si applica nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. La norma stabilisce – consolidando un concetto di matrice giurisprudenziale – che
nell’ambito di tali contratti il periodo di prova deve essere stabilito «in misura proporzionale» a due elementi: la durata del contratto e le mansioni da svolgere rispetto all’impiego affidato. Il concetto di proporzionalità non viene ulteriormente declinato e si presta quindi a possibili incertezze interpretative: sarà importante un intervento esplicativo dei contratti collettivi per evitare che una norma del genere diventi l’ennesimo focolaio di contenzioso. Lo stesso comma 2 precisa un concetto che era già implicito nella normativa e nella giurisprudenza: se il rapporto a termine viene rinnovato per svolgere le stesse mansioni, il nuovo contratto non può essere soggetto a un ulteriore periodo di prova.

 

Possibile chiedere condizioni stabili e prevedibili 

L’articolo 10 dello schema di decreto Trasparenza introduce una procedura dai contorni incerti per lo stesso legislatore – viene definita come di “transizione” verso forme di lavoro «più prevedibili, sicure e stabili» – che sembra destinata a generare molte illusioni e conflitti e pochi posti di lavoro di qualità. Secondo il comma 1 dell’articolo, chi matura almeno sei mesi di anzianità lavorativa presso lo stesso datore o committente (riferimento, questo, che lascia intendere l’estensione della procedura ai  collaboratori coordinati e continuativi) diventa titolare di una sorta di “diritto di candidatura”: tale lavoratore, infatti, «può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili».

 

Rapporto di lavoro Seconda occupazione lecita anche per gli assunti a tempo pieno.

Lo schema di decreto legislativo Trasparenza, all’articolo, 8 fissa il principio per cui il datore non può vietare ai dipendenti di svolgere un’altra attività lavorativa al di fuori dell’orario programmato nel contratto. Né il datore può riservare ai lavoratori un trattamento meno favorevole in ragione del fatto che essi hanno intrapreso un secondo
incarico estraneo al rapporto di lavoro principale. La condizione essenziale è, ovviamente, che l’ulteriore attività non si sovrapponga agli obblighi che discendono dal primo contratto di lavoro, ragion per cui non si potrà condurre un secondo incarico che si collochi, anche solo parzialmente, nella fascia oraria deputata alle mansioni del  rapporto di lavoro principale.

 

L’orario variabile va comunicato con anticipo

Lo schema di decreto stabilisce che, in assenza di un orario normale programmato, il lavoratore debba essere previamente informato sulla distribuzione delle ore e delle giornate in cui è richiesta la prestazione. Il datore deve, inoltre, comunicare in anticipo il periodo minimo di preavviso prima che abbia inizio la prestazione e il termine entro cui potrà essere annullato l’incarico rispetto alla data prevista di inizio. Il testo definisce il rapporto di lavoro in cui non è prevista una programmazione dell’orario normale come «caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili». È a questo segmento del lavoro subordinato e delle collaborazioni
coordinate e continuative (incluse quelle etero-organizzate e prevalentemente personali) che si rivolge la parte del Dlgs sulla prevedibilità minima del lavoro.
La fattispecie chiamata in causa sembrerebbe il contratto intermittente, la cui disciplina (articoli 13 e seguenti del Dlgs 81/2015) già prevede un preavviso di chiamata  (minimo un giorno) e rinvia ai contratti collettivi per l’individuazione delle esigenze che ne consentono l’utilizzo anche rispetto alla possibilità di rendere la prestazione (discontinua) in periodi predeterminati. Il senso della disposizione è che, anche rispetto alle tipologie contrattuali in cui l’organizzazione del lavoro contiene elementi di imprevedibilità, il lavoratore potrà rifiutare la prestazione senza la preventiva indicazione dei turni e delle giornate di lavoro e un ragionevole periodo di preavviso.

 

 

Licenziamenti Il legislatore ribadisce: motivi del recesso in forma scritta

L’articolo 14 dello schema di decreto legislativo Trasparenza, recependo quanto previsto all’articolo 18 della direttiva Ue 2019/1152, dispone che è vietato estromettere il lavoratore per aver esercitato le prerogative contenute nel decreto medesimo e che egli ha il diritto di richiedere al datore di lavoro (ovvero al committente) i motivi che hanno determinato la cessazione del rapporto: norma, questa, che potrebbe risultare di dubbia utilità, visti gli elevati standard di protezione che il nostro ordinamento già accorda ai dipendenti.

 

Paternità Il congedo obbligatorio diventa fruibile anche prima della nascita

Le modifiche apportate al testo unico della maternità, il decreto legislativo 151/2001, a opera dello schema di Dlgs Equilibrio tra attività professionale e vita familiare, si propongono di rafforzare il tema della parità di genere, formalizzando e ampliando le tutele del genitore padre, al fine di equiparare i diritti alla genitorialità e conseguire la condivisione delle responsabilità di cura della famiglia. Nuove regole L’articolo 2 dello schema di Dlgs inserisce nel testo unico il congedo obbligatorio in favore del  padre, introdotto sperimentalmente dal 2013 dalla riforma Fornero (articolo 4, comma 24, della legge 92/2012) e poi prorogato fino al 2022 dalle leggi di Bilancio 2017 e 2021, con una durata progressivamente aumentata fino a 10 giorni. La nuova lettera a-bis del comma 1 dell’articolo 2 del Dlgs 151/2001 lo definisce “congedo di paternità obbligatorio” in quanto attribuito al padre come diritto autonomo non derivato dalla madre, disciplinato dal neo inserito articolo 27-bis, nonché dagli articoli da 29 a 31-
bis. Il 27-bis ne estende l’uso, prevedendo che possa essere fruito a partire dal secondo mese precedente la data presunta Paternità Il congedo obbligatorio diventa fruibile anche prima della nascita del parto e fino ai 5 mesi successivi, mentre la precedente disciplina ne consentiva la fruizione solo dopo la nascita del figlio. Viene confermata la durata pari a 10 giorni lavorativi, anche non continuativi, ma non frazionabili a ore, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del figlio (cioè dalla 28° settimana di gestazione fino ai primi 10 giorni dalla nascita, come precisato dall’Inps nella circolare 42/2021). Innovativa è invece la previsione che innalza la durata a 20 giorni,  forfettariamente determinata, in caso di parto plurimo.  Come nel passato, il congedo obbligatorio del padre, anche adottivo o affidatario, è compatibile con la  contemporanea fruizione del congedo di maternità della madre ed è utilizzabile dal padre che si avvale del congedo di paternità alternativo (ex congedo di paternità –  articolo 28 del testo unico, spettante in caso di assenza fisica o giuridica della madre). È stato ridotto da 15 a 5 giorni il termine di preavviso minimo entro cui il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro i giorni in cui intende assentarsi, salvo termine più favorevole previsto dalla contrattazione collettiva, con forma scritta o attraverso l’utilizzo del sistema informativo aziendale in uso per la gestione delle assenze e delle relative richieste. Il trattamento economico e normativo, originariamente disciplinato dagli abrogati articoli 1-3 del decreto 22 dicembre 2012 del ministero del Lavoro, è stato recepito dal comma 1 del riscritto articolo 29 del Dlgs 151/2001, che conferma la misura dell’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera, nonché l’applicazione di tutte le regole previste, per il congedo di maternità, dall’articolo 22, commi 2-7, e dall’articolo 23 del Dlgs 151/2001

 

Vietato licenziare il papà che si assenta

Si allarga la platea dei lavoratori che non possono essere licenziati se genitori di un bambino di età non superiore a un anno. A partire dalla entrata in vigore del decreto legislativo ….., infatti, la tutela che riguardava quasi esclusivamente la madre, riguarderà anche la quasi totalità dei padri. Il divieto di licenziamento, introdotto dalla legge 860/1950 e confermato dalla legge 1204/1971, riguardava inizialmente solo le madri e operava dalla data del concepimento al compimento di un anno di vita del bambino. Il decreto legislativo 151/2001 introdusse una forma di tutela per i padri, ma solo in caso di fruizione del congedo di paternità previsto dall’articolo 28 dello stesso decreto legislativo, cioè quello che adesso viene definito “congedo alternativo” perché utilizzabile solo in caso di «morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono,  nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre». Ora si estende il divieto di licenziamento a fronte della fruizione del congedo di paternità, del nuovo  articolo 27-bis del Dlgs 151/2001 e cioè quello obbligatorio. In quanto obbligatorio, è verosimile ritenere che sarà fruito dalla quasi totalità dei neo papà, con la  conseguenza che non potranno essere licenziati fino al compimento di un anno di vita del bambino. Con riferimento alla decorrenza la norma stabilisce infatti che «si applica per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino». Letteralmente potrebbe voler dire che inizia a decorrere dal
momento in cui il lavoratore ne inizia a fruire ( durata del congedo) e poi si estende fino al compimento di un anno di vita del figlio anche perché il divieto trae origine dalla fruizione del congedo stesso . Il comma 7 dell’articolo 54 del Dlgs 151/2001 stabilisce che, con riferimento al divieto di licenziamento del padre, si applicano i commi 3,4,5 dello stesso articolo e cioè: O il licenziamento è consentito solo in caso di colpa grave (per giusta casa) , di cessazione dell’attività della azienda, di scadenza del contratto a termine e di esito negativo della prova; O è vietato sospendere il lavoratore, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto, sempreché il
reparto abbia autonomia funzionale; O il licenziamento è nullo se effettuato in violazione delle disposizioni dello stesso articolo 54

 

Indennizzo del congedo parentale più lungo e di importo maggiore

Lo schema di Dlgs Equilibrio ritocca la disciplina del congedo parentale, al fine di estendere le tutele in favore dei nuclei familiari, soprattutto di quelli monoparentali, a cui sono assimilate le situazioni familiari di affidamento esclusivo a un solo genitore. A questi ultimi è infatti riservato l’ampliamento da 10 a 11 mesi della durata  nell’astensione. In caso di affidamento esclusivo, l’altro genitore perde il diritto al residuo congedo.  È stato altresì ridefinito il trattamento economico del congedo  parentale disciplinato dall’articolo 34 del testo unico (Dlgs 151/2001). In primo luogo il diritto all’indennità, pari al 30% della retribuzione, è stato esteso dal sesto anno (ottavo per gli ulteriori periodi in presenza di redditi bassi) fino al dodicesimo anno di vita del bambino, equiparando in tal modo la scadenza della tutela economica a quella della tutela giuridica dell’assenza. Il nuovo calcolo Il riscritto comma 1 dell’articolo 34 allunga il periodo indennizzato al 30% da 6 a 9 mesi complessivi, fruibili da entrambi i genitori congiuntamente, frazionati in tre mesi per ciascuno non trasferibili reciprocamente, a cui si aggiungono ulteriori tre mesi fruibili in alternativa tra
loro. Anche il genitore solo, o con affidamento esclusivo, beneficia di questa estensione, avendo diritto a un congedo indennizzato fino a 9 mesi (contro i precedenti 6).
Sono state modificate le modalità di calcolo dell’indennità, in quanto il nuovo comma 1 dell’articolo 34 rinvia integralmente ai criteri dell’articolo 23 dedicato al  trattamento economico del congedo di maternità (applicabili anche al neo denominato congedo di paternità alternativo), non escludendo più l’applicazione del comma 2 della medesima norma. Questo vuol dire che l’indennità del 30% deve essere calcolata oltre che sulla retribuzione media giornaliera anche sul rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive, in precedenza escluso dal conteggio. Ne deriva che le basi di calcolo dell’indennità del congedo di maternità/paternità alternativo e del congedo parentale saranno perfettamente coincidenti. L’indennizzo al 30% e le medesime modalità di calcolo sono confermate dal riscritto comma 2 dell’articolo 34 anche per il periodo di prolungamento del congedo parentale fino a tre anni per assistere il figlio minore portatore di handicap grave, disciplinato dall’articolo 33 sempre del Dlgs 151/2001. Infine viene modificato il comma 5 dell’articolo 34, secondo cui il congedo parentale, oltre a essere utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, a differenza del passato non comporta decurtazione di ferie, riposi e tredicesima mensilità. Questo vuol dire che durante il congedo parentale maturano sia le ferie che la tredicesima mensilità, mentre viene espressamente specificato che non maturano quegli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. È anomalo e probabilmente frutto di una svista il fatto che il congedo sia calcolato su tutti i ratei di mensilità aggiuntive ma contribuisca alla maturazione della tredicesima mensilità e non anche di quelle eventualmente ulteriori.

 

Congedo straordinario ai conviventi di fatto

L’articolo 2, lettera m), dello schema di Dlgs Equilibrio, che recepisce la direttiva Ue 2019/1158, aggiunge, quali soggetti beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza a parenti affetti da disabilità grave (articolo 42 del Dlgs 151/2001), la parte di una unione civile e il convivente di fatto.

 

Condivisibili i tre giorni al mese da usare per assistere i disabili gravi

L’ articolo 3 dello schema
di Dlgs Equilibrio tra attività professionale e vita familiare cita espressamente la persona che fa parte di una unione civile e il convivente di fatto fra i soggetti che hanno diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità grave che non sia ricoverata a tempo pieno. Viene inoltre estesa a tutti i soggetti aventi diritto la possibilità che i permessi siano fruiti, con riferimento alla stessa persona assistita, da più persone, fermo restando il limite complessivo di tre  giorni al mese. Finora solo i genitori potevano condividere i tre giorni di assenza. Il nuovo comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992 identifica quindi nel lavoratore  dipendente, pubblico o privato, che sia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, la persona che ha diritto a fruire,  anche continuativamente, di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità,  che non sia ricoverata a tempo pieno. Il diritto può essere riconosciuto a parenti o affini di terzo grado quando manchino i genitori o il coniuge o le figure a questi equivalenti. Sempre l’articolo 3 dello schema di Dlgs Equilibrio recepisce espressamente lo spirito dell’articolo 11 della direttiva Ue 2019/1158, il quale richiede che l’ordinamento degli Stati membri vieti un trattamento meno favorevole dei lavoratori causato dalla domanda o dalla fruizione di alcuni istituti, tra i quali i congedi per i prestatori di assistenza. È pertanto introdotta una specifica tutela, anche giudiziaria, contro le discriminazioni a danno dei lavoratori che usufruiscano dei benefici o ne facciano domanda in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali vengano prestati assistenza e cura.

 

Ampliate le priorità per il lavoro agile

Cambiano i criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile, con riferimento ai casi in cui il datore di lavoro (pubblico o privato) stipuli accordi individuali per l’applicazione di tale istituto. L’attuale regime riconosce la precedenza solo alle lavoratrici nei tre anni successivi al congedo obbligatorio di maternità e ai lavoratori e lavoratrici con un figlio in condizione di disabilità grave. Con le modifiche introdotte dall’articolo 4 dello schema di decreto legislativo Equilibrio, il criterio di priorità riguarda invece: O i dipendenti che fruiscono delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio disabile in situazione di gravità accertata o dei permessi per l’assistenza a una persona con disabilità in situazione di gravità accertata. Disposizioni più favorevoli potrebbero essere previste dalla contrattazione collettiva sia nel settore pubblico sia in quello privato; i datori che ostacolano l’esercizio di tali diritti non possono conseguire la certificazione della parità di genere; O i dipendenti aventi almeno un figlio di età non superiore a 12 anni o un figlio di qualsiasi età in condizione di disabilità grave. Nulla dice la norma in merito ma si può presumere che ciò valga anche in caso di adozione e di affidamento; O i dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare (articolo 1, comma 255, della  legge 295/2017) vale a dire la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ex articolo 3, comma 3, della legge 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Tutele –  A norma della lettera b)  dell’articolo 4 dello schema di Dlgs, chi chiede di usufruire delle modalità di lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra modalità organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro e ogni misura adottata in violazione della norma va considerata nulla. Per la direttiva 2019/1158 (articoli 9 e 11), i datori di lavoro rispondono alle richieste di modalità di lavoro flessibili entro un periodo di tempo ragionevole alla luce sia delle proprie  esigenze sia di quelle del lavoratore motivando l’eventuale rifiuto della richiesta o il rinvio

 

Parità di genere Rapporto sul personale esteso alle aziende da 50 dipendenti in su

Il rapporto biennale sulla situazione del personale, previsto dall’articolo 46 del Codice delle pari opportunità, presenta quest’anno significative novità a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 162/2021. Perimetro allargato Si amplia anzitutto il perimetro delle aziende che hanno l’obbligo di presentarlo, che oggi comprende tutte quelle sopra i 50 dipendenti. Il quadro sanzionatorio Non mancano ovviamente le sanzioni. Il mancato invio del rapporto (o l’invio incompleto o mendace) è  sanzionato in via amministrativa, e il protrarsi dell’inottemperanza può determinare la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti. Non solo. Copia del
rapporto inviato deve essere prodotta, a pena di esclusione, nelle gare relative a contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Pnrr. La certificazione della parità di genere (si veda a pagina 11) può portare alle aziende significativi vantaggi. In primo luogo è previsto per il 2022 un esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, con un massimo pari all’1% di quanto dovuto e con un limite di 50mila euro annui per società, riparametrato su base mensile. Le linee guida contengono specifici indicatori di performance (Kpi) attraverso i quali misurare il grado di maturità di un’organizzazione sotto il profilo della parità di genere, raggruppati in sei macroaree: cultura e strategia, opportunità di crescita neutrali per genere, governance, processi Hr, tutela della genitorialità e conciliazione vita lavoro, equità remunerativa per genere. A ogni Kpi è associato un punteggio. La certificazione della parità di genere, una volta che è stata ottenuta, non viene acquisita per sempre. Le stesse linee guida Uni stabiliscono che ogni due anni la certificazione sia rivalutata e rinnovata, ma solo se sui gap rilevati sono stati messi in atto piani di mitigazione e miglioramento. Del resto, sono sempre le linee guida a prevedere, tra i requisiti della politica globale di parità di genere (la cui adozione è necessaria per conseguire la  certificazione), l’attuazione di un sistema di audit interno che verifichi la reale ed efficace applicazione della politica e delle direttive aziendali sulla parità di genere, registri l’andamento degli indicatori quantitativi (Kpi), aggiorni procedure e documenti e segnali eventuali non conformità e deviazioni

 

Riordino ammortizzatori Apprendisti non professionalizzanti e lavoratori a domicilio in Cassa

nuovo impianto contributivo derivante dal riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuato per mezzo della legge di
bilancio 2022, integrata dal Dl 4/2022 e illustrato dall’Inps con la circolare 76/2022 e con il messaggio 2637/2022. Per il completamento delle operazioni potranno essere utilizzati i flussi uniemens di luglio, agosto e settembre 2022. Imprese industriali L’impatto del riordino, per quanto complessivamente molto significativo, non coinvolge tutti i settori allo stesso modo. Per le imprese industriali, solo marginalmente interessate dalle novità, si tratterà di regolarizzare solamente le figure degli apprendisti non professionalizzanti e dei lavoratori a domicilio, se alle dipendenze delle aziende. Entrambe le categorie, dal 1° gennaio 2022, sono state, infatti, ricomprese nel sistema
di tutele della cassa integrazione, cui erano precedentemente escluse. Per gli apprendisti con contratto professionalizzante, invece, le imprese induRiordino  mmortizzatori
Apprendisti non professionalizzanti e lavoratori a domicilio in Cassa striali destinatarie sia della Cigo che della Cigs dovranno adeguare la contribuzione per la Cigs, atteso il venir meno, dal 1° gennaio 2022, della specifica previsione selettiva contenuta nel Dlgs 148/2015 in forza della quale – fino allo scorso anno – gli apprendisti con  contratto professionalizzante erano destinatari solamente di uno tra Cigo o Cigs, a seconda della natura e delle caratteristiche del datore di lavoro. Nessuna variazione, invece, sul fronte della contribuzione di finanziamento di Cigo e Cigs, il cui assetto è rimasto inalterato. Immutate anche le misure del contributo addizionale, dovuto in
relazione all’uso di Cigo e Cigs e che la legge modula secondo una logica incrementale (9%; 12%; 15% della «retribuzione persa»), in funzione dell’effettivo utilizzo degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile. Imprese artigiane Sostanzialmente statica la situazione delle imprese artigiane; fanno eccezione solamente le cosiddette  «imprese dell’indotto» che, da «gennaio 2022», escono dall’orbita Cigs per essere completamente attratte dalle tutele del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di settore (Fsba) anche per le causali straordinarie.

Il contratto collettivo nazionale   per gli addetti  nell’industria chimica, chimico-farmceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, è stato  firmato dalle associazioni Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal,   in data 13 giugno 2022, prima della scadenza prevista per il 30 giugnoPer la pubblicazione del nuovo testo integrale va attesa la ratifica delle assemblee dei lavoratori, che potrebbe variare alcuni aspetti del contenuto del presente articolo.

Si ricorda che il contratto collettivo riguarda circa 210 mila lavoratori, dipendenti di quasi 3000 imprese.

CCNL Chimico farmaceutico 2022: retribuzione e welfare

Aumenti retributivi

Il rinnovo  prevede un aumento complessivo di 204 euro per la categoria D1 da corrispondere in cinque tranches:

decorrenza aumento importo
1 luglio 2022 50 euro
1 gennaio 2023 30 euro
1 luglio 2023 36 euro
1 luglio 2024 68 euro
1 giugno 2025 20 euro

Il montante complessivo , ovvero l’aumento totale  delle retribuzioni nel triennio sarà pari a 4.750 euro.

Welfare contrattuale 

Viene valorizzata l’aliquota mensile Fonchim nell’EPS (Valore punto), cosicche dal prossimo rinnovo  si potrà inserire il welfare contrattuale nel computo del salario.

Edr

L’aumento dell’inflazione  viene compensata con la tranche di aumento  contrattuale prevista a giugno 2022 dal precedente rinnovo, pari a 16 euro, considerando anche gli  8 euro  residui  nella definizione del Tem concordato.

L’Edr, a decorrere da luglio 2022, risulterà quindi pari a 23 euro.

Novità contrattuali  

Focus sulla  parità di genere,  anche retributivacon  la volontà condivisa  di promuovere nei luoghi di lavoro la cultura e il rispetto della persona, il  contrasto alle violenze e alle molestie

accesso al sistema di welfare contrattuale per i lavoratori non iscritti.

trattamento economico della malattia  ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21.

Formazione

 2,5 giornate in piu disponibili per progetti formativi collettivi.

certificazione delle competenze in seno alla bilateralità,  per creare un ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore, utile  sia nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche  per la crescita delle imprese.

Nel nuovo contratto nazionale saranno delineate inoltre  le linee guida sul processo di trasformazione digitale che affronterà i temi: dell’organizzazione del lavoro (orari, modalità di prestazione, competenze, inquadramenti); delle competenze e della formazione (nuove figure professionali); dell’occupazione e occupabilità (scuola e formazione continua); coinvolgimento e partecipazione; relazioni industriali; sicurezza, salute e ambiente

Orario di lavoro

nuovo  regime di reperibilità per le attività e con modalità concordate a livello aziendale,  che  nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare, con trattamento pari delle ore di lavoro straordinario, notturno e festivo.

CCNL chimici farmaceutici gli accordi precedenti

Nel rinnovo del 2018 erano stati previsti:

  1. Aumento di 97 euro del TEM (Trattamento Economico Minimo) alla categoria D1,  scaglionato nel periodo di vigenza in quattro tranches:    30 euro a gennaio 2019;    27 euro a gennaio 2020;    24 euro a luglio 2021;    16 euro a giugno 2022.
  2. Aumento Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di  31 euro a partire da gennaio 2019.
  3. Maggiorazione per lavoro in turno passa a  13,50 euro per 8 h (aumento di 1 euro) dal 1.4.2019
  4. Possibilità di cedere a titolo gratuito  riposi e ferie ai colleghi per assistere figli minori,
  5. Aumento da 5 a 6 giorni dei permessi non retribuiti per malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni,
  6.  Per i lavoratori in aspettativa  non retribuita le aziende continueranno a versare la quota Faschim corrispondente, per salvaguardare le tutele sanitarie.

CCNL Chimica Fondo TRIS

Il  Fondo  TRIS garantisce le seguenti prestazioni previdenziali e si solidarietà, che sono  cumulabili tra loro e riguardanti tutti i lavoratori, compresi i dirigenti,

  •  assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • prestazioni ulteriori, rispetto a quelle previste dalla legge, in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro;
  • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

CCNL Chimica: contrattazione II livello

L’accordo   del 2018  ha  affidato alla  contrattazione aziendale gli aspetti seguenti:

  • Definizione del premio di partecipazione
  • opzione per iscrizione ai fondi di categoria (Fonchim e Faschim),
  • misure per l’invecchiamento attivo personalizzate  (incentivi  e percorsi di riqualificazione/riconversione affiancamento tra lavoratori senior e junior).
  • modifiche temporanee ai minimi contrattuali (fino all’80 % della retribuzione ordinarie) per l’assunzione a tempo indeterninato di giovani a cui non può essere applicato il contratto di apprendistato, con  periodo di prova sarà di sei mesi.

E’ stato firmato il 26 maggio 2021 da  Unionmeccanica Confapi  con FIOM  CGIL FIM CISL e UIM, l’Accordo di rinnovo  del contratto per i dipendentei delle piccole e medie aziende metalmeccaniche  con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024 che è stato poi approvato dalle assemblee dei lavoratori.

 Di seguito i principali contenuti.

Trattamento economico, welfare e sanità integrativa

Le Parti, con il verbale di accordo in commento, hanno stabilito un aumento dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.

L’aumento verrà erogato in 4 tranches, così come segue:

-euro 23,00, dal 1° giugno 2021;

-euro 23,00 dal 1° giugno 2022;

-euro 25,00 dal 1° giugno 2023;

-euro 33,00 dal 1° giugno 2024.

Riguardo i Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria l’Ipotesi di accordo prevede che: nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Ccnl, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica  fornita dall’Istat .E’ stabilito che le parti si incontrino ogni anno  nel mese di maggio dper calcolare, sulla base dei dati forniti dall’Istat gli incrementi dei minimi contrattuali per livello.

AGGIORNAMENTO 15.6.2022

Minimi tabellari

Tenuto conto di quanto previsto dall’ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell’Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante

Trasferta e Reperibilità 2022

Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

  • – Trasferta intera euro 44,47
  • – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
  • – Quota per il pernottamento euro 20,53

i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :

 

 

TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

 

TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI  CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

 

 

WELFARE

Dal 2022   e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di  200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio.

SANITA INTEGRATIVA

Per l’assistenza sanitaria  prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell’azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione

Normativa

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire  un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.

FERIE

Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell’azienda.

 FORMAZIONE CONTINUA

È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.

Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade.

 MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:

  • al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
  • al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente;
  • essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.

Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale  sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018 e attivarsi per sensibilizzare i lavoratori su questo tema.

QUOTA CONTRATTO

 Dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2021, le aziende – mediante affissione in bacheca – comunicheranno ai lavoratori non iscritti la richiesta della quota associativa straordinaria di 35 euro a favore di Fim, Fiom e Uilm da trattenere sulla busta paga relativa al mese di novembre 2021. Con la busta paga del mese di agosto 2021 le aziende consegneranno un modulo che i lavoratori dovranno riconsegnare entro il 15 ottobre 2021 per aderire o meno alla richiesta di Fim, Fiom e Uilm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa  tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021.  

L’accordo riguarda:

  • gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati)  e
  • l’aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità.

Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento  per l’adeguamento all’inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal  innovo del contratto del 2021.

Di seguito ricordiamo i nuovi  minimi retributivi:

  •  liv. A1, 2.457,72 euro;
  •  liv. B3, 2.400,22 euro;
  • liv. B2, 2.149,95 euro;
  • liv. B1, 2.003,99 euro;
  •  liv. C3, 1.869,64 euro;
  • liv. C2, 1.745,75 euro;
  • liv. C1, 1.709,60 euro;
  •  liv. D2, 1.673,45 euro;
  • liv. D1, 1.509,07 euro.

La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevede i seguenti importi:

INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI
trasferta intera 44,47 euro
quota per pranzo o cena 11,97 euro
quota pernottamento 20,53 euro

 Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:

– compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:

  • per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
  •  per i livelli C2 e C3, 5,95 euro;
  • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;

– compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:

  • per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro;
  • per i livelli C2 e C3, 9,33 euro;
  • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;

– compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:

  • per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro;
  • per i livelli C2 e C3, 10,01 euro;
  • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;

– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:

  • per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro;
  • per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
  •  per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;

– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:

  • per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro;
  • per i livelli C2 e C3, 39,76 euro;
  • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;

– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:

  • per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro;
  • per i livelli C2 e C3, 43,14 euro;
  • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.

Anche quest’anno in seguito al rinnovo contrattuale del 8 giugni del 2021 le retribuzioni subiranno un amento.

Vi alleghiamo la scende a sintetica del contratto con i relativi aumenti e la tabella dei nuovi cosati in ultima pagina.

Imprese di pulizia AUMENTI 2022 – FISE

L’INPS, con il messaggio n. 1495 del 4 aprile 2022, comunica la proroga, per l’anno 2022, delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.

L’Associazione nazionale dei contrutori edili ANCE ha dato notizia della chiusura delle trattative  a fianco dell’alleanza cooperative edili e con i sindacati di categoria Fillea –Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil  con la firma del contratto nazionale collettivo , giunta dopo molti mesi di incontri. Il precedente contratto era scaduto nel 2020.

 

Si ricorda che il settore a livello industria e cooperative occupa oltre un milione di lavoratori.

Il comunicato stampa sottolinea che “punti cardine del nuovo contratto sono qualità, formazione e sicurezza grazie anche al contributo concreto del sistema bilaterale che è pronto a investire sulla professionalità dei lavoratori e sulla qualificazione delle imprese. Grande attenzione, inoltre, è rivolta a favorire l’ingresso dei giovani nel settore per i quali sono previsti premi e incentivi.

Per la parte economica è stata raggiunta un’ipotesi d’accordo con un aumento  , come richiesto  nella piattaforma sindacale, di

  • 92 euro al primo livello 
  • 107 euro al secondo livello 

E’ stato condiviso però di spostare in avanti le tranche degli aumenti.

In tema di sicurezza sul lavoro da segnalare che è stata aumentata all’1% della massa salariale l’aliquota del contributo dell’ente unificato formazione sicurezza e viene costituito il catalogo formativo nazionale, con un richiamo dei lavoratori anticipato rispetto a quanto previsto dalla norma di legge”. Inoltre è stato stabilito “un ulteriore aumento dello 0,20 destinato a premiare le aziende che indirizzeranno i lavoratori alla formazione”.

Il nuovo accordo prevede anche  la possibilità , sia per le opere pubbliche sia per quelle private,  di lavoro  24 ore su 24 e 7 giorni su 7, previa contrattazione e accordo con i sindacati , ma con almeno 4 squadre e massimo 8 ore di lavoro continuativo “per garantire la massima sicurezza”.

La scadenza del nuovo contratto è fissata al  30 Giugno al 2024.

Entrambe le parti, associazioni datoriali e sindacali , hanno voluto anche esprimere  l’ impegno comune a sostegno di tutto il settore nella realizzazione delle opere del Pnrr e per affrontare in modo unanime urgenze quali l’aumento dei prezzi  delle materie prime e le conseguenze su lavoratori e imprese.

Il testo passa ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori per l’approvazione definitiva, prima della pubblicazione.

Aggiornate per l’anno 2022 le retribuzioni per tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati. È quanto convenuto dalle Parti Sociali firmatarie della contrattazione nazionale di settore, Confedilizia, in rappresentanza della proprietà edilizia, e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Dando seguito alle previsioni dell’Accordo di rinnovo del Contratto nazionale sottoscritto nel 2019, è stato definito un ulteriore aumento di 5 euro lordi mensili (che si aggiungono all’incremento salariale di 50 euro erogati nel 2020 e nel 2021) con decorrenza dal 1° gennaio 2022 sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3/A4 e riparametrati per gli altri profili. Sono state dunque aggiornate le tabelle retributive.

Dopo lunghe trattative – e alla luce delle risultanze dei lavori di una specifica Commissione tecnica – si è deciso di rinviare al prossimo rinnovo contrattuale l’estensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa fornite dall’Ente Bilaterale del comparto Cassa Portieri a favore dei familiari dei lavoratori.

Le Parti Sociali hanno quindi provveduto alla stesura del testo contrattuale aggiornato.

Fra le importanti novità del 2022, si segnala la nuova disciplina concernente il ritiro e la distribuzione dei pacchi, mansione sempre più ricorrente tra i dipendenti da proprietari di fabbricati correlata alla crescita esponenziale dell’e-commerce.

Il Contratto Collettivo, con una disposizione valida dall’1.1.2022, ha stabilito che il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione del lavoratore al quale è affidato l’incarico, un luogo idoneo alla conservazione e alla custodia dei pacchi.

Nell’ipotesi in cui ciò non possa essere garantito, il datore di lavoro ne deve dare comunicazione ai singoli condòmini e, conseguentemente, al lavoratore (di solito, il portiere) potrà essere assegnato il compito di ritirare e consegnare i pacchi solo in presenza di una specifica delega ed esonero di responsabilità alla custodia rilasciatagli per iscritto dal singolo condomino.

Anche il datore di lavoro dovrà ricevere dal condomino analoga manleva di responsabilità per poter autorizzare il lavoratore a svolgere tale mansione.